Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19974 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. III, 21/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 21/09/2010), n.19974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. SCIARROTTA GIUSEPPE,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOGEME SRL in liquidazione, già SOGEME SPA in persona del

liquidatore ed inoltre F.B., entrambe elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo studio

dell’avvocato CASTOLDI BIANCA MARIA, rappresentate e difese

dall’avvocato REDINI GIANDOLFO, giuste procure speciali in calce ai

controricorsi;

– controricorrenti –

e contro

COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL SPA, FONDIARIA – SAI;

– intimate –

avverso la sentenza n. 731/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

6.3.09, depositata il 29/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

P. 1. S.P. ha proposto ricorso per cassazione contro F.B., la s.p.a. SO.GE.ME., l’Unipol s.p.a. e la Fondiaria S.A.I. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 23 aprile 2009, resa in grado di appello in una controversia inter partes avete ad oggetto risarcimento danni da sinistro stradale.

Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi la F. e la SO.GE.ME..

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e dovendo essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè parte ricorrente non ha rispettato il requisito di ammissibilità di cui all’art. 366 bis c.p.c..

I due motivi su cui si fonda il ricorso, entrambi denunciami vizi di ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, non si concludono con la formulazione dei necessari quesiti di diritto ai sensi della citata norma. Ove, poi, nell’intento del ricorrente i quesiti dovessero ravvisarsi nelle espressioni di chiusura della loro illustrazione, si dovrebbe escludere l’idoneità di esse ad integrare un quesito.

Quanto al primo motivo, l’espressione è la seguente: “La Suprema Corte dica e accerti e comunque dichiari se la Corte d’Appello con la sentenza impugnata ha violato o erroneamente applicato l’art. 145 C.d.S.”. Quanto al secondo l’espressione finale sollecita genericamente la Corte a dire se la sentenza impugnata ha violato “la norma citata” (che è l’art. 2054 c.c., comma 2).

Tali enunciazioni non potrebbero in alcun modo soddisfare il requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., tenuto conto che è stato già statuito che “E’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo” (Cass. (ord.) n. 19892 del 2007; si vedano anche Cass. sez. un. n. 19811 del 2008, Cass. n. 14682 del 2007 e Cass. (ord.)n. 19769 del 2008).

E’ poi appena il caso di rilevare che l’art. 366 bis c.p.c. è applicabile al ricorso – nonostante la sua abrogazione da parte del L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d) – in ragione del combinato disposto della citata legge, art. 58, comma 1 e del comma 5. In particolare, nella specie il ricorso è stato notificato dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge de qua, ma la norma dell’art. 366 bis, riguardo alla controversia era rimasta ultrattiva ai sensi del comma 5, suindicato e, quindi, parte ricorrente avrebbe dovuto osservarla”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che non sono stati mossi rilievi.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione a ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di ognuno in euro milleduecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

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