Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19974 del 13/07/2021

Cassazione civile sez. lav., 13/07/2021, (ud. 04/02/2021, dep. 13/07/2021), n.19974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2499-2020 proposto da:

O.D., domiciliato in ROMA, piazza CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANNA ROSA ODDONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA, presso

la PREFETTURA UTG DI TORINO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1225/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/07/2019 R.G.N. 1247/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2021 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Torino, con sentenza del 19.7.2019, respingeva l’appello proposto da O.D., cittadino (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città che, in sede di opposizione, aveva rigettato il ricorso proposto dal predetto avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Novara, di reiezione della domanda per il riconoscimento della protezione internazionale e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 nonché di quella intesa al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

2. La Corte nella sostanza condivideva le argomentazioni spese dal Tribunale sulla intrinseca illogicità e contraddittorietà della narrazione dei fatti effettuata dal richiedente, relativa ad un episodio in cui questi era stato visto consumare un rapporto omosessuale rispetto al quale temeva di essere in seguito minacciato, senza peraltro riferirsi ad una situazione di effettiva persecuzione in ragione della propria omosessualità; anche le precisazioni fornite non avevano consentito di superare le perplessità in ordine all’attendibilità del racconto, non essendo credibile che egli consumasse rapporti omosessuali con la porta di casa aperta, come narrato; la situazione di timore prospettata dal richiedente non era ritenuta dalla Corte tale da integrare il rischio effettivo di subire una persecuzione;

3. non erano ritenuti neanche integrati i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c in assenza di riscontri individualizzanti;

4. per la protezione umanitaria, infine, non emergevano situazioni di fragilità, né specificazioni del percorso di inserimento lavorativo in Italia del richiedente;

5. il ricorso per cassazione proposto dall’ O. avverso la suindicata sentenza è affidato a due motivi;

6. il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il primo motivo censura la sentenza impugnata per violazione D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 o, comunque, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, sostenendosi che la decisione si sia limitata a semplici enunciazioni di conferma dell’ordinanza del Tribunale e che non si sia applicato il principio della prova attenuata in ipotesi in cui il racconto del richiedente doveva essere ritenuto credibile in base alla natura dei fatti narrati;

2. con il secondo motivo (erroneamente indicato col n. 3), si denunzia nuovamente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’omessa valutazione della condizione personale di particolare vulnerabilità in cui versava l’appellante, già considerata in casi analoghi per concedere, invece, la protezione di natura umanitaria;

3. le censure risultano articolate in maniera del tutto inammissibile, per l’assoluta genericità delle stesse, senza alcun riferimento alla situazione specifica esaminata dalla Corte e individuazione delle parti della sentenza che si intendono sottoporre a critica;

4. il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e’, poi, formulato secondo la vecchia formulazione della norma non più vigente con riguardo alle decisioni pubblicate dopo il 12.9.2012, e le critiche attingono genericamente il merito, senza alcuna individuazione di ragioni idonee a scalfire il percorso argomentativo seguito dalla Corte distrettuale, che ha applicato correttamente i canoni valutativi prescritti dalla normativa relativa alle diverse forme di protezione internazionale;

5. in base alle esposte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile;

4. nulla va statuito sulle spese del presente giudizio di cassazione, non avendo il Ministero svolto alcuna attività difensiva;

5. le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale non sono annoverate tra quelle esentate dal contributo unificato di cui al D.P.R. n. n. 115 del 2002, artt. 9 e 10 sicché al rigetto o, come nella specie, all’inammissibilità del corrispondente ricorso per cassazione consegue il raddoppio di detto contributo (cfr. Cass. 8.2.2017 n. 3305).

P.Q.M.

la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R. n., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

 

 

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