Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19974 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19077-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 485/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 17/12/2014, depositata il 29/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti del contribuente C.G., che non resiste, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 485/29/15, depositata il 29 gennaio 2015, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento per omessa dichiarazione da parte di plusvalenza tassabile, ex art. 67, comma 1, lett. b) e art. 68 TUIR.

La CTR, in particolare, premesso che la località in cui si trovava il terreno per cui è causa era stata oggetto sin dal (OMISSIS) di una Convenzione di lottizzazione, che aveva subito alterne vicende, che avevano comportato la sostanziale sospensione della lottizzazione sino ad una Delib. consiliare 9 novembre 2000, n. 176 con la quale il Comune di Roma aveva ripristinato per l’area in esame il regime convenzionale di lottizzazione a fronte della cessione, già a suo tempo avvenuta di un’area per servizi pubblici.

Secondo la CTR, dunque, soltanto con la Delib. consiliare 9 novembre 2000 il Comune aveva definitivamente accettato la convenzione di Ionizzazione risalente al (OMISSIS) e dunque solo da tale momento, definitivamente perfezionata la Convenzione, era stato possibile il rilascio della concessione edilizia che ha reso definitivamente edificabile il terreno in oggetto, realizzando la condizione sospensiva cui era stato sottoposto il negozio di compravendita.

Da ciò l’applicabilità del regime (più favorevole per il contribuente) di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) TUIR e non anche lett. b) della stessa disposizione.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione dell’art. 67, comma 1 TUIR censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che la lottizzazione si sarebbe perfezionata soltanto con la Delib. 9 novembre 2000, omettendo invece di considerare che la delibera suddetta non integrava un nuovo piano attuativo, limitandosi a ripristinare il regime convenzionale del (OMISSIS).

Il motivo appare destituito di fondamento.

La CTR con valutazione di merito che non è sindacabile nel presente giudizio, ha individuato come momento perfezionativo della lottizzazione la Delib. consiliare del Comune di Roma 9 novembre 2000 in quanto solo con tale delibera l’ente territoriale accettò la convenzione.

Solo in tale data dunque, secondo quanto ritenuto dalla CTR, si perfezionò la lottizzazione.

Ed invero secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, un terreno deve considerarsi lottizzato allorquando l’autorità competente abbia provveduto ad emettere la relativa autorizzazione, mentre l’intervenuta scadenza del termine di efficacia dell’autorizzazione comporta, in assenza di proroghe esplicite e formali l’inidoneità della stessa a produrre vantaggi economici (Cass. 23352/2006).

Nel caso di specie, secondo quanto accertato dalla CTR, l’originaria convenzione di lottizzazione del (OMISSIS), aveva certamente perduto efficacia, essendo nel frattempo venuto meno lo strumento urbanistico che ne costituiva il presupposto giuridico, onde solo con la successiva Delib. Comune di Roma 9 novembre 2000, si perfezionò il piano di lottizzazione, che riproduceva (peraltro in modo soltanto parziale, considerate le diverse aree stralciate e la mutata situazione dei luoghi), il contenuto e le previsioni della convenzione originaria, che era stata nel corso di un cosi ampio arco temporale, di volta in volta, stralciata, limitata, sospesa, revocata e sostituita.

Soltanto con la Delib. 9 novembre 2000 l’area in oggetto potè dunque qualificarsi come edificabile ed idonea dunque a produrre vantaggi economici.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e art. 35, comma 3 nonchè degli artt. 112 e 277 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), lamentando che la CTR, pur ritenendo applicabile la disposizione di cui all’art. 67, lett. a) e non anche la lett. b) della medesima disposizione, aveva interamente annullato l’atto impositivo, invece che decidere nel merito, accogliendo il ricorso solo parzialmente.

La censura è fondata.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, alla riconosciuta fondatezza delle censure della contribuente in materia di quantum della pretesa tributaria, non deve necessariamente seguire una pronuncia di illegittimità e quindi di annullamento dell’avviso di accertamento, ma un giudizio di merito sull’ammontare delle eventuali imposte comunque dovute dal contribuente, in luogo di quelle accertate dall’Ufficio, richiedendo la pronuncia costitutiva di annullamento che si versi in una situazione di vizi formali o radicali dell’accertamento o degli atti pregressi sui quali esso si fonda (Cass. 7791/2001; 17127/2007).

E ciò, in conseguenza della natura del giudizio tributario quale giudizio di impugnazione-merito, con il conseguente potere-dovere del giudice tributario di quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dalla domanda di parte(Cass. 15825/2006).

Orbene, considerato che nel caso di specie il contribuente aveva omesso di dichiarare la plusvalenza tassabile nella dichiarazione dell’anno 2006 la CTR avrebbe dovuto in ogni caso rideterminare la pretesa tributaria, sulla base della diversa disposizione ritenuta applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo ricorso, respinto il primo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, in relazione al motivo accolto, ad altra sezione della CTR del Lazio che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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