Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19973 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19973 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: MENGONI ENRICO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18390/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale
dello Stato, che la rappresenta e difende
Ricorrente
contro

Edilasantini s.p.a. in liquidazione, in persona dei liquidatori, elettivamente
domiciliata in Roma, via Toscana 10, presso lo studio dell’Avv. Antonio
Rizzo, che la rappresenta e difende – unitamente agli Avv. Giovanni
Gatteschi e Marcello Catacchini – come da procura speciale in calce al
controricorso
Controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.
95/13/10, depositata il 17/5/2010
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/6/2018
dal consigliere Enrico Mengoni;

Data pubblicazione: 27/07/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/4/2010, la Commissione tributaria regionale della
Toscana respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la
pronuncia emessa il 10/3/2008 dalla Commissione tributaria provinciale di
Arezzo in favore della Edilsantini s.p.a. in liquidazione. A giudizio del Collegio, la
dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente ai sensi dell’art.

9-bis, I.

27 dicembre 2002, n. 289 doveva ritenersi riferita a tutti gli omessi versamenti

uno con il rigo 5, doveva esser ascritta a mero errore scusabile, manifesto e
riconoscibile. Non poteva condividersi, quindi, la tesi dell’Agenzia appellante, in
forza della quale la società avrebbe dovuto comunque pagare le sanzioni di cui
all’art. 13, d. Igs. 18 dicembre 1997, n. 471, nonostante il condono.
2. Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo – con
unico motivo – la violazione e falsa applicazione dell’art. 9-bis richiamato, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. La contribuente, ai sensi
della norma indicata, avrebbe presentato domanda per sanare l’omesso
versamento dei soli saldi IRAP e IRPEG per l’anno di imposta 2002, non anche
degli acconti relativi alle stesse imposte; con riguardo a questi, infatti, la società
avrebbe dovuto indicare i relativi codici e calcolare – nonché versare – i dovuti
interessi, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il
pagamento. Ne consegue che la mancata indicazione dei citati codici e,
soprattutto, il mancato versamento degli interessi, non avrebbe prodotto la
sanatoria anche dei versamenti in acconto (autonomi rispetto al saldo), sì da
trovare applicazione le sanzioni di cui all’art. 13, d. Igs. n. 471 del 1997, la cui
operatività sarebbe esclusa soltanto dall’integrale pagamento del dovuto. Quanto

riscontrato, peraltro, non costituirebbe mero errore formale e, dunque, non
potrebbe esser addebitato ad errore scusabile, come invece affermato in
sentenza; questa ipotesi, infatti, ricorrerebbe soltanto nel caso di contesto
normativo obiettivamente confuso o non conoscibile, quel che non si potrebbe
ravvisare nel caso di specie.
3. Propone controricorso la Edilsantini s.p.a. in liquidazione, chiedendo il
rigetto del gravame. A fronte di un parziale pagamento degli acconti sulle
imposte citate, oltre che dell’omesso versamento del saldo, la contribuente
avrebbe pagato interamente il dovuto, commettendo un solo errore formale nel
mancato riempimento della casella “imposte versate tardivamente”; sarebbe
stata compilata, infatti, soltanto quella relativa alle “imposte” omesse, con
determinazione dell’intero importo dovuto e dei relativi interessi sullo stesso.
Quanto accaduto – come correttamente affermato nelle sentenze di merito –

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delle imposte dovute, sì che la mancata compilazione del rigo 4 del modello, in

sarebbe riferibile a mero errore scusabile, ad obiettiva incertezza della
normativa, atteso che la lettura congiunta dell’art.

9-bis in esame e della

circolare esplicativa n. 12/E del 21/2/2003 farebbe riferimento soltanto alle
imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, senza distinguere tra acconti e
saldi. Emergerebbe evidente, dunque, che la contribuente avesse voluto
procedere ad una sanatoria totale, non parziale, di quanto dovuto, indicando
l’intero importo omesso (acconti+saldi), sì che la modesta somma erroneamente

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.
Ai sensi dell’art 9-bis, I. n. 289 del 2002, le sanzioni previste dall’articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti
e ai sostituti d’imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti
delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate
entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto
anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di
imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri
soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli
interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003, possono essere versati in tre
rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il 30 giugno 2004 e il 30
novembre 2004 (comma 1). Se le imposte e le ritenute non versate e le relative
sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non
sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile
2003, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano
state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui
al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta
data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito
per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre
2002, all’autorità giudiziaria (comma 2).
5. Tanto riportato, osserva il Collegio che, a mente della costante
giurisprudenza di questa Corte in tema di condono fiscale, in assenza di
disposizioni quali quelle di cui agli artt. 8, 9, 15 e 16 – che considerano efficaci le
ipotesi di condono ivi regolate anche senza adempimento integrale, norme
insuscettibili di applicazione analogica, perché connesse a disposizioni di tipo
eccezionale – nell’ipotesi prevista dall’art.

9-bis della legge citata la non

applicazione delle sanzioni si verifica solo se si provvede al pagamento (in
un’unica soluzione o in modo rateale) delle imposte, nei termini e nei modi di cui

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non versata non potrebbe produrre effetto preclusivo all’intero condono.

alla medesima disposizione, con la conseguenza che, nel caso di omesso o non
integrale pagamento, l’istanza di definizione diviene inefficace (Sez. 5, n. 23530
del 5/11/2014, Rv. 633125-01). Analogamente, si è affermato che le norme in
materia di condoni fiscali sono derogatorie di quelle generali dell’ordinamento
tributario ed integrano sistemi compiuti di natura eccezionale. Ne consegue che
anche ciascuna delle diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla legge
27 dicembre 2002, n. 289 costituisce una propria specifica disciplina, di stretta
interpretazione, non suscettibile di essere integrata in via ermeneutica né dalle

di definizione, persino se contemplate dalla medesima legge; si deve, quindi,
escludere l’applicabilità dei principi elaborati con riguardo all’ipotesi di condono
fiscale di cui all’art. 62-bis, I. 30 dicembre 1991, n. 413 alla previsione di cui
all’art. 9-bis, I. n. 289 del 2002, in quanto solo con riferimento a quest’ultimo
caso (di condono cosiddetto clemenziale) è necessaria – non venendo in
discussione la sussistenza dei debiti tributari emergenti dalle dichiarazioni dello
stesso contribuente – l’integrità e la tempestività di tutti i versamenti in sanatoria
(Sez. 5, n. 25238 dell’8/11/2013, Rv. 629201-01). Nel medesimo senso, infine,
questa Corte di legittimità ha rilevato che nell’ipotesi di cui all’art.

9-bis, non

essendo necessaria alcuna attività di liquidazione ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600
del 1973 in ordine alla determinazione del “quantum” (esattamente indicato
nell’importo specificato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del
terzo comma, con gli interessi di cui all’art. 4), il condono è condizionato
dall’integrale pagamento di quanto dovuto, ed il versamento rateale determina la
definizione della lite pendente solo se tale condizione venga rispettata, essendo
insufficiente il solo pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento
delle successive (tra le altre, Sez. 5, n. 10650 del 7/5/2013, Rv. 626645-01;
Sez. 5, n. 20745 del 6/1072010, Rv. 614457-01).
6. Tutto ciò premesso, rileva dunque la Corte che la sentenza impugnata
deve esser cassata. La Commissione tributaria regionale, invero, non ha fatto
buon governo dei principi appena richiamati, affermando la regolarità della
procedura ex art. 9-bis citato pur a fronte del pacifico, mancato versamento
degli interessi sugli acconti delle imposte dovute (interessi calcolati solo sul saldo
complessivamente quantificato, e dalla data di maturazione di questi), e
riconoscendo – in modo apodittico – un errore scusabile in capo alla
contribuente, pur in assenza di elementi che confortino tale assunto e, in termini
più ampi, una chiara volontà di sanare tutti gli omessi versamenti delle imposte.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con cassazione della sentenza
impugnata e rinvio – anche per la liquidazione delle spese – alla Commissione
tributaria regionale della Toscana in diversa composizione.

4

norme generali dell’ordinamento tributario, né da quelle dettate per altre forme

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, anche
per le spese.

p

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018

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