Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19973 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 23/09/2020), n.19973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1041-2015 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA’E GIULIO

CESARE, 21/23, presso lo studio dell’avvocatO ANTONIO ARMENTANO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO MORENA;

– controricorrente –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata

il 11/11/2014 R.G.N. 962/2013.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna, adita dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (anche MIUR, di seguito), con l’ordinanza indicata in epigrafe, pronunciata l’11.11.2014, ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comma 1 e art. 348 ter c.p.c., ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal Miur avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato il diritto di B.G. al riconoscimento, ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie di cui alla L. n. 124 del 1999, del servizio militare, prestato non in costanza di rapporto di lavoro;

2. la Corte territoriale, precisato che il giudice di primo grado aveva condiviso la tesi difensiva del B. richiamando la giurisprudenza di merito formatasi su questioni

analoghe, ha escluso la ragionevole probabilità di accoglimento del gravame, richiamando i numerosi precedenti dei giudici di merito e del Consiglio di Stato che avevano ritenuto applicabile in via generale art. 485, comma 7 “in ragione dell’astratto pregiudizio di carriera derivante dallo svolgimento de; servizio di leva”;

3. avverso questa ordinanza il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha proposto ricorso in cassazione sulla base di due motivi al quale B.G. ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria;

4. il P.M. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2009, n. 42, art. 3, comma 5 e del D.M. n. 44 del 2011, artt. 2, comma 6 e del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7; assume che la valutazione del servizio di leva ai fini dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti è disciplinata dai decreti ministeriali che consentono l’attribuzione del punteggio aggiuntivo solo nell’ipotesi in cui il servizio venga prestato in costanza di rapporto di lavoro; aggiunge che il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 è applicabile ai soli rapporti di ruolo già costituiti; desume detta limitazione dalla evoluzione della normativa intervenuta nella materia, di cui dà ampio conto;

6. con il secondo motivo (rubricato come 3) il ricorrente denuncia carente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia e addebita alla Corte territoriale di avere fondato il proprio convincimento richiamando pronunce del Consiglio di Stato che avevano natura di ordinanze cautelari e non di merito; richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 1453/2004 nella parte in cui ha affermato la legittimità dei D.M. nn. 201 e 103 del 2001 e n. 44 del 2011, che, analogamente a quanto previsto dal D.M. n. 44 del 2011, consentivano la valutazione del servizio militare “che abbia coinciso con il periodo di efficacia di atti di nomine o di conferimenti di incarichi…”;

in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del controricorso atteso che il controricorrente non ha provato l’avvenuto completamerdo della procedura notificatoria effettuata ai sensi della L. n. 53 del 1994 e a mezzo del servizio postale (non risulta prodotto l’avviso di ricevimento del piego raccomandato);

Esame dei motivi.

7. ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c. “Quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per “il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’art. 327, in quanto compatibile”;

8. secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c., è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l’inosservanza delle specifiche previsioni di cui all’art. 348 bis c.p.c., comma 2, e art. 348 ter c.p.c., comma 1, primo periodo e comma 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso” (Cass., S.U., n. 1914 del 2016);

9. è stato anche precisato che l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., non è impugnabile con il ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomentativo “parzialmente diverso” da quello seguito nella pronuncia impugnata, non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una “ratio decidendi” autonoma e diversa nè sostanziale nè processuale” (Cass. 23334/2019);

10. in applicazione dei principi innanzi richiamati deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto avverso l’ordinanza della Corte d’appello in quanto questa decisione non contiene una pronuncia di inammissibilità dell’appello emessa per ragioni processuali non riconducibili nello schema del procedimento ex art. 348 bis/ter c.p.c., bensì soltanto un giudizio prognostico di infondatezza dell’appello che, per quanto emerge dalla lettura della ordinanza stessa, non risulta incompatibile con gli argomenti spesi dal giudice di primo grado e non ha formulato alcuna argomentazione nemmeno parzialmente “diversa” da quelle poste a fondamento della sentenza di primo grado;

11. la mancata produzione da parte del ricorrente della sentenza di primo grado (di cui non è nemmeno indicata la specifica sede di produzione processuale) in violazione degli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, nella lettura datane da questa Corte (Cass. SRA 8077/2012; Cass. 5696/2018, 24883/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010), non consente, d’altra parte, di verificare, al di là quanto desumibile, come innanzi evidenziato, dall’ordinanza impugnata, l’esistenza di “rationes decidendi” differenti tra la sentenza del Tribunale e l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c.;

12. il vizio addebitato alla ordinanza della Corte territoriale con il secondo motivo è inammissibile perchè veicolato non attraverso la denuncia di violazione della legge processuale in ordine all’obbligo motivazionale della ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., (Cass. SS.UU. 1914/2016) ma attraverso la denuncia di “carente ed erronea motivazione su un punto decisivo della controversia”, vizio questo ormai estraneo al testo vigente (applicabile “ratione temporis” in quanto l’ordinanza impugnata è stata pubblicata l’11.11.2014) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. SS.UU n. 8053/2014 e n. 8054/2014);

13. conclusivamente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

14. le spese del giudizio di legittimità, nella misura liquidata in dispositivo, seguono la soccombenza;

15. quanto alla misura della liquidazione di dette “spese, dalla inammissibilità del controricorso consegue che nel computo dell’onorario di difesa da rimborsare alla parte resistente può tenersi conto solo dell’attività difensiva svolta compendiatasi, nella fattispecie in esame, nella redazione della memoria scritta ex art. 380 bis c.p.c., comma 1, che, nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Sezione ordinaria, previsto dal D.L. n. 168 del 2016, conv., con modif., dalla L. n. 197 del 2016, costituisce l’unica attività difensiva consentita in detto procedimento, da ritenersi equiparata alla (o sostitutiva della) discussione in pubblica udienza (Cass. 7900/2018; Cass. 21105/2018);

16. non sussistono le condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 4 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perchè la norma non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 17361/2017).

PQM

Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 per competenze professionali, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA, in favore dell’Avvocato Franco Morena, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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