Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19973 del 21/09/2010
Cassazione civile sez. III, 21/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 21/09/2010), n.19973
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.G.M., S.S., elettivamente domiciliati
in ROMA, PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 58, presso lo studio dell’avvocato
PETRINI MARCO, rappresentati e difesi dall’avvocato FOIS SEBASTIANO,
giusta procura speciale in calce al ricorso per revocazione;
– ricorrenti –
contro
GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIE DELLA SARDEGNA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3463/2007 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
del 20.12.06, depositata il 15/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Quanto segue:
p. 1. C.G.M. e S.S. hanno proposto, contro la Gestione Governativa Ferrovie Sardegna, ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 3463 del 15 febbraio 2007, con cui è stato rigettato il ricorso per cassazione da loro proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Cagliari del 28 dicembre 2002, resa in una controversia fra essi ricorrente da un lato e la detta gestione ed il Ministero dei Trasporti dall’altro.
L’intimata non ha resistito.
2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Diritto
RITENUTO IN FATTO
Quanto segue:
p. 1. C.G.M. e S.S. hanno proposto, contro la Gestione Governativa Ferrovie Sardegna, ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione n. 3463 del 15 febbraio 2007, con cui è stato rigettato il ricorso per cassazione da loro proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Cagliari del 28 dicembre 2002, resa in una controversia fra essi ricorrente da un lato e la detta gestione ed il Ministero dei Trasporti dall’altro.
L’intimata non ha resistito.
2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO Quanto segue:
p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:
” (…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè prospetta un motivo di revocazione che non è consentito avverso le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391 bis c.p.c..
Esso, infatti si fonda sulla pretesa scoperta di documenti, dei quali i ricorrenti sarebbero venuti in possesso il 18 maggio 2009, per il fortuito ritrovamento della cartella che li conteneva. Come tale il motivo è riconducibile all’art. 395 c.p.c., n. 3, che non è richiamato dall’art. 391 bis c.p.c..
Al riguardo è da ricordare che è stato statuito che “E’ inammissibile il ricorso per revocazione proposto avverso una sentenza della Corte di Cassazione per il motivo di cui all’art. 395 cod. proc. civ., n. 3 (rinvenimento, dopo la sentenza, di un documento decisivo non prodotto prima per fatto non imputabile alla parte), senza che la mancata previsione di tale ipotesi di revocazione tra quelle ammissibili, a norma dell’art. 391 bis cod. proc. civ., in relazione alla sentenza della Cassazione, sia configurabile come vizio di legittimità costituzionale emendabile con pronuncia della Corte Costituzionale, giacchè tale Corte, con ordinanza n. 205 del 2001, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della relativa questione, ritenendo il difetto dei presupposti per una pronuncia additiva, atteso che solo il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, potrebbe provvedere l’introduzione di un nuovo e diverso motivo di revocazione” (Cass. n. 8573 de 2002; in senso conforme, Cass. n. 10807 del 2006).
L’indicata ragione di inammissibilità rende superfluo il rilievo che il ricorso non è stato notificato alla Gestione presso l’Avvocatura Generale dello Stato, bensì presso l’Avvocatura distrettuale, e nemmeno è stato notificato al Ministero dei Trasporti”.
p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto contro che non sono stati formulati rilievi.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010