Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19973 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18499-2015 proposto da:

FAMILY NIGHT SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALBERTO CADLOLO 22, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLA BOSCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO SANETTI, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 191/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 17/11/2014, depositata il 30/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La contribuente Family Night srl in liquidazione ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 191/16/15, depositata il 30 gennaio 2015, con la quale, confermando la sentenza della CTP di Firenze, veniva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento per l’anno (OMISSIS), con il quale, considerato che la contribuente non aveva superato il c.d. “test di operatività” L. n. 724 del 1994, ex art. 30 ne era stato determinato un maggior reddito ai fini IRES con conseguente maggiore imposta e relative sanzioni.

La CTR, in particolare, ha affermato che l’affitto dell’unica azienda da parte della contribuente integrava una situazione di normale svolgimento dell’attività e non anche una situazione oggettiva indipendente dalla volontà delle parti.

La contribuente ha altresì depositato memoria illustrativa.

Con l’unico motivo di ricorso la contribuente censura la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), lamentando che la CTR abbia omesso di valutare la concreta situazione della contribuente.

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5) la sentenza di appello “che conferma la sentenza di primo grado”, disposizione applicabile alla presente controversia in quanto il giudizio di appello risulta introdotto in data successiva all’11 settembre 2012.

Il motivo è inammissibile anche sotto altro profilo, in quanto, nei termini in cui è formulato, non censura l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 codice di rito, comma 1m, n. 5 (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014), lamentando in effetti che la CTR, nell’affermare che l’affitto dell’unica azienda costituisce una situazione di normale svolgimento dell’attività (facendo da ciò discendere l’applicabilità della presunzione di cui alla L. 742 del 1994, art. 30), non abbia valutato in modo adeguato le risultanze istruttorie, ed in particolare la concreta situazione della contribuente, alla luce delle risultanze di bilancio, nonchè la condizione del settore merceologico dell’azienda affittata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la contribuente alla refusione all’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio, che liquida in 4.100,00 Euro per compensi, oltre a rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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