Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19972 del 30/08/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 19972 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: FRASCA RAFFAELE
SENTENZA
sul ricorso 29511-2007 proposto da:
LAMBURGHINI GIULIANA LMBGLN49T51A575F, elettivamente
domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86,
presso lo studio dell’avvocato STERPETTI EMILIO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE
VITO MARCELLO giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
contro
1439
ITALFONDIARIO
S.P.A.
00399750587
(già
ISTITUTO
ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO S.P.A.) nella sua
qualità di procuratore della SPV IEFFE TRE S.R.L.
1
Data pubblicazione: 30/08/2013
06867781004, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BRESSANONE 3, presso lo studio dell’avvocato CASOTTI
CANTATORE MARIA LUISA, che la rappresenta e difende
giusta delega in atti;
ITALFONDIARIO S.P.A. (già ISTITUTO ITALIANO DICREDITO
SGARRELLA procuratore dell’ITALFONDIARIO S.P.A,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRESSANONE 3,
presso lo studio dell’avvocato CASOTTI CANTATORE
MARIA LUISA, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
–
controricorrenti
–
avverso la sentenza n. 4333/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/10/2006, R.G.N.
12092/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/06/2013 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
FRASCA;
udito l’Avvocato EMILIO STERPETTI;
udito l’Avvocato MARIA LUISA CASOTTI CANTATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
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FONDIARIO S.P.A.) in persona dell’Avv. VALENTE ANTONO
R.g.n. 29511-07 (ud. 20.6.2013)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Giuliana Lamburghini ha proposto ricorso per cassazione contro l’Italfondiario
s.p.a. (già Istituto Italiano di Credito Fondiario s.p.a.) e la SPV IEFFE TRE s.r.1., quale
cessionaria di credito del detto Istituto, avverso la sentenza del 12 ottobre 2006, con la
quale la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello da essa ricorrente proposto contro
la sentenza del 10 settembre 2003, con cui era stata rigettata la sua domanda volta ad
ottenere la declaratoria dell’inefficacia di un pignoramento di un immobile conferito in un
fondo patrimoniale.
§2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’Italfondiario s.p.a.
§3. La resistente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Il Collegio rileva che il ricorso deve ritenersi inammissibile perché tardivamente
proposto.
Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione all’esecuzione, in quanto
introdotta contro una pretesa esecutiva concretatasi con un pignoramento e, dunque, una
contestazione del diritto di procedere all’esecuzione in quanto esercitato su un bene a dire
dell’attuale ricorrente non pignorabile, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto proporsi
entro l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza, tenuto conto che è principio
consolidato quello secondo cui <
tante, Cass. (ord.) n. 171 del 2012).
Nella specie, infatti, l’opposizione era riconducibile al profilo dell’opposizione
riguardo alla pignorabilità del bene, di cui all’art. 615 c.p.c.
E’ vero che la sentenza impugnata non ha qualificato la controversia in questo senso,
come, del resto, il giudice di primo grado, per quello che si rileva dal fascicolo di parte,
3
Est. Con1fae1e Frasca
R.g.n. 29511-07 (ud. 20.6.2013)
dove si rinviene la sua sentenza. Ma tanto, in assenza di una precisa qualificazione da parte
della sentenza impugnata attribuisce a questa Corte il potere di qualificazione della
controversia, che, pertanto, bene può e deve essere esercitato nel senso ora detto anche con
riguardo al mezzo di impugnazione esperibile contro la pronuncia impugnata.
Ciò, ala stregua del consolidato insegnamento secondo cui <
§2. Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.
§3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo nel rispetto del
D.M. n. 140 del 2012.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla
resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro seimiladuecento, di cui
duecento per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 20
giugno 0i3.
genericamente come “opposizione a precetto” (con la quale possono essere contestati sia il