Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19972 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19972 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: PENTA ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 6868-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
(C.F.: 80224030587), nei cui uffici domicilia in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro

Santander Consumer Finanzia s.r.l. (C.F.: 07832850015) con socio unico
(già FC Factor s.r.l. con socio unico), in persona del legale rappresentante
pro tempore

dott. Juan Francisco Garcia Serrano (C.F.:

GRCJFR71R14Z131K), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giancarlo
Zoppini (C.F.: ZPPGCR65M20H501A), Giuseppe Russo Corvace (C.F.:

Data pubblicazione: 27/07/2018

RSSGPP50D13L049X) e Giuseppe Pizzonia (C.F.: PZZGPP6OH15H2240) ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via
della Scrofa n. 57, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente —
-avverso la sentenza n. 5/2010 emessa dalla CTR di Torino in data

pubblica udienza del 04/06/2018 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto
De Augustinis, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del
giudizio;
udito l’Avvocato Barbara Tidore, per l’Avvocatura dello Stato, quale
difensore dell’Agenzia delle Entrate, che, unitamente all’Avvocato
Giuseppe Pizzonia, quale difensore della Santander Consumer Finanzia
s.r.I., chiede la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia al
ricorso.
Ritenuto in fatto
La FC Factor s.r.l. proponeva, con atto depositato il 3.12.2008, appello
avverso la sentenza del 24.05.2007 con la quale la Commissione
tributaria provinciale di Torino aveva respinto il suo ricorso, compensando
le spese, presentato contro l’avviso di diniego opposto dall’Ufficio Torino 3
dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di rimborso di euro 41399,74, quale
Irap versata in eccedenza in data 20.06.2006 per l’anno 2005 per effetto
delle modifiche introdotte dal d.l. n. 168/2004 all’art. 6 d.lgs. n. 446/1997
(istitutivo dell’Irap) in ordine alla irrilevanza delle svalutazioni dei crediti
verso la clientela. La CTP riteneva legittima la retroattività delle
disposizioni introdotte dalla nuova normativa, avuto riguardo anche alle
quote (cc.dd. “noni”) di svalutazione operate negli esercizi pregressi sulla
scorta della precedente normativa.
Con il predetto atto di appello la FC Factor contestava la decisione
assunta dai primi giudici per la sua asserita carente ed sufficiente
motivazione. In particolare, sosteneva l’esistenza di un’insanabile
contrasto della nuova legge con il principio della irretroattività delle norme
2

25/09/2009 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella

sancito dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (nello
specifico, il rientro anche dei cc.dd. “settimi/noni” già dedotti
legittimamente ai fini Irap negli esercizi precedenti).
Chiedeva, pertanto, la declaratoria di nullità della sentenza impugnata,
con il conseguente riconoscimento dell’Irap versata in eccesso e chiesta a

Nel costituirsi in giudizio, l’Ufficio insisteva sulla propria tesi difensiva già
fatta propria anche dai primi giudici con la sentenza impugnata,
sostenendo, in particolare, che la nuova normativa introdotta dall’art. 2
del d.l. n. 168/2004 aveva reso inefficace, a decorrere dall’anno 2005, la
disciplina precedente ai fini della determinazione della base imponibile
dell’Irap.
Con sentenza del 21.1.2010, la CTR di Torino accoglieva l’appello, sulla
base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:
1) la società finanziaria di factoring appellante aveva opposto l’avviso
di diniego del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
all’istanza di rimborso ex art. 38 dPR n. 602/1973 della maggior
imposta Irap ritenuta versata in eccedenza per l’anno 2005 per
mancata deduzione dalla base imponibile delle quote di perdite o
svalutazione sui crediti verificatesi nei precedenti esercizi e da
ripartire in nove esercizi ai sensi dell’art. 106 del dPR n. 916/1986
(TUIR); e ciò per effetto delle nuove disposizioni introdotte in
materia dall’art. 2 del d.l. n. 168/2004 che, abrogando le lettere e)
e n) del primo comma dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 (istitutivo
dell’Irap), aveva escluso – a partire dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso alla data della sua entrata in vigore e, quindi,
inequivocabilmente dal 2005 – le deduzioni per le perdite e/o
svalutazioni sui crediti predette;
2) l’istanza di ‘rimborso Irap inoltrata riguardava, appunto, le quote di
svalutazione crediti

afferenti gli

esercizi

pregressi

(cc.dd.

settimi/noni);
3) in tale mutato contesto normativo i primi giudici avevano sancito, in
3

rimborso.

buona sostanza, l’efficacia retroattiva delle nuove disposizioni, in
quanto ritenute non in contrasto col principio d’irretroattività della
legge statuito dall’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale
ed in particolare, per quanto attiene più propriamente l’aspetto
tributario, col principio dettato dalla legge n. 212/2000 (statuto del

norme tributarie con effetto retroattivo;
4) contrariamente all’interpretazione data dall’Agenzia delle Entrate col
comunicato stampa sulle normative in discussione (legge n.
191/2004 di conversione del citato d.l. n. 168/2004, nonché
successiva legge n. 248/2005 di conversione del d.l. n. 203/2005),
nulla risultava disposto in ‘termini retroattivi” al di là delle
disposizioni ex novo sull’indeducibilità ai fini Irap delle sole perdite e
svalutazioni fiscalmente realizzate a partire dal 2005 (e non anche
per quelle pregresse);
5) non prevedendo, peraltro, la detta nuova normativa una disciplina
transitoria per le situazioni in corso già poste in essere
correttamente dai soggetti interessati in ossequio alle precedenti
disposizioni vigenti (art. 6 d.lgs. n. 446/1997), l’interpretazione di
retroattività data dall’Agenzia non poteva trovare adeguato
fondamento giuridico, viepiù se si considerava la rilevanza del
generale principio della irretroattività della legge tributaria sancito
dall’art. 3 dello statuto del contribuente, principio derogabile solo
per espressa disposizione della nuova disciplina;
6) pertanto, nello specifico, la deduzione dei “noni” rinviati agli esercizi
successivi costituiva una sorta di “diritto acquisito” che, come tale,
non poteva essere modificato retroattivamente da norme tributarie
intervenute dopo la maturazione di tale diritto nell’esercizio di
competenza e contabilizzazione.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle
Entrate, sulla base di un unico motivo. La Santander Consumer Finanzia
s.r.l. ha resistito con controricorso.
4

contribuente), che espressamente vieta, all’art. 3, l’emanazione di

Considerato in diritto
1.

Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa

applicazione degli artt. 2, comma 2, d.l. n. 168/2004 (conv. dalla I. n.
191/2004) e 3, comma 1, I. n. 212/2000 (in relazione all’art. 360, co. 1,
n. 3, c.p.c.), per aver la CTR escluso che le nuove norme fossero

quote di rettifiche di valore su crediti verso la clientela, contabilizzate in
esercizi precedenti all’entrata in vigore del menzionato d.l. n. 168/2004,
la cui deduzione era stata rinviata ai fini IRPEG (ora IRES) e rilevava
anche ai fini IRAP.
2. In data 1 giugno 2018 è pervenuta in Segreteria la rinuncia al ricorso,
onde il P.G. di udienza ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo.
Tale richiesta va accolta.
La rinuncia è formalmente perfetta, in quanto sottoscritta, per la
ricorrente Agenzia delle Entrate, dal funzionario all’uopo delegato (Pietro
Turco) e depositata dal suo difensore, avv. Marco La Greca (per conto
dell’Avvocatura dello Stato). La rinuncia è stata accettata, per la
resistente Santander Consumer Finanzia s.r.I., da uno dei suoi difensori,
avvocato Giancarlo Zoppini, munito del potere di rappresentare la
predetta società anche disgiuntamente (art. 390, ultimo comma, c.p.c.).
Consegue l’estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso,
da dichiarare con ordinanza (art. 391, comma 1, c.p.c.).
Quanto alle spese processuali, l’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c., come
novellato, prevede che la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia
hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con
mandato speciale. Nel caso di specie l’avvocato Zoppini non era munito di
ad litem

procura speciale (cfr. la procura

apposta a margine del

controricorso). Tuttavia, anche alla luce della recente sentenza del 19
aprile 2018, n. 77, con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo modificato
dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,
convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162,
5

applicabili anche in riferimento ai cc.dd. “noni” (o “settimi”), e cioè alle

sussistono giusti motivi, rappresentati dall’espressa adesione manifestata
dal difensore della resistente alla richiesta in tal senso formulata per
conto dell’Agenzia delle Entrate, per compensare integralmente tra le
parti le spese della presente fase di giudizio.
P.Q. M.

compensa integralmente le spese del giudizio di Cassazione.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della
Corte suprema di Cassazione, il 4.6.2018.
Il Consigliere estensore
Dott. ndr a Penta

la Corte dichiara estinto il processo di Cassazione per rinuncia al ricorso;

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