Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19972 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 24/07/2019), n.19972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5904/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente –

contro

AugustaWestland s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentate e difese dagli avv. Giuseppa Maria Teresa

Lamicela, Giuseppe Francesco Lovetere e Maria Lucrezia Turco, con

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sito in Roma, via

Barberini, 47;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 206/07/13, depositata il 19 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2019

dal Consigliere Paolo Catallozzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l’accoglimento

del primo motivo;

uditi gli avv. Giulio Bacosi, per la ricorrente, e Giuseppe Francesco

Lovetere, per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 19 dicembre 2013, di reiezione dell’appello dalla medesima proposta avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto i – riuniti – ricorsi proposti dalla AugustaWestland s.p.a. per l’annullamento di due avvisi di rettifica dell’accertamento emessi per il recupero dei dazi pretesi in relazione ad operazioni di importazione di merce (elicotteri e/o loro componenti).

2. Dall’esame della sentenza impugnata si evince che gli atti impositivi traggono origine dalla contestazione operata dall’Ufficio in ordine alla classificazione tariffaria assegnata dalla contribuente, assistita dalla sospensione temporanea dal pagamento dei dazi.

2.1. Il giudice di appello ha ritenuto corretto l’operato della società contribuente, evidenziando che il legislatore comunitario, con il Reg. n. 1147 del 2002, ha previsto la sospensione temporanea dei dazi relativi ad operazioni di importazione di merci utilizzate nel settore aeronautico in ragione della particolare destinazione che le assiste e senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva da parte dell’autorità doganale e che la società medesima, a seguito di richiesta dell’Ufficio, aveva prodotto il certificato di aeronavigabilità emesso dalle competenti autorità dei paesi da cui provenivano le spedizioni.

3. Il ricorso è affidato a quattro motivi.

4. Resiste con controricorso la AugustaWestland s.p.a.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli denuncia la violazione e falsa applicazione del Reg. (CE) n. 1147 del 2002, per aver la sentenza impugnata riconosciuto applicabile al caso in esame tale disciplina benchè le operazioni di importazione in esame non avessero ad oggetto merci destinate agli aeromobili, bensì aeromobili civili e loro parti.

1.1. Il motivo è fondato.

Occorre rammentare che il Reg. (CEE) n. 2658 del 1987, ha istituito una nomenclatura delle merci che risponde (anche) all’esigenza di individuare il trattamento daziario applicabile alle importazioni dei prodotti.

Tale Regolamento, così come modificato dal Reg. (CE) n. 1214 del 2007, prevede, all’allegato I, prima parte, titolo II, lett. b), l’esenzione dei dazi doganali è prevista a beneficio: degli aeromobili civili; di taluni prodotti destinati ad essere utilizzati in aeromobili civili e incorporati nel corso della loro costruzione, riparazione, rifacimento, manutenzione o trasformazione; delle apparecchiature al suolo di allenamento al volo e delle loro parti e pezzi staccati, destinati a usi civili

Ai sensi del punto 4 della richiamata disposizione normativa, l’esenzione dai dazi “è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia ai fini del controllo doganale della destinazione di tali prodotti (cfr. Reg. (CEE) n. 2454 del 1993, artt. da 291 a 300, della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1) e successive modifiche)”.

Tali disposizioni dispongono, tra l’altro, che la concessione di un trattamento tariffario favorevole a motivo della natura o della destinazione particolare delle merci importate è subordinata al rilascio di un’autorizzazione scritta alla competente autorità doganale ai fini del controllo della destinazione specifica (Reg. (CEE) n. 2454 del 1993, art. 292).

Con il Reg. (CE) n. 1147 del 2002, – invocato dalla contribuente e applicato al caso in esame dalla Commissione regionale -, approvato al fine di semplificare le procedure doganali applicabili alle importazioni in esenzione doganale delle parti, delle componenti e delle altre merci utilizzate per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, il rifacimento, la modifica o la trasformazione degli aeromobili, è stata disposta la sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle parti, componenti e altre merci destinate ad essere inserite o utilizzate negli aeromobili civili, subordinatamente alla presentazione della copia originale del certificato di idoneità alla navigazione aerea alle autorità doganali quando le merci sono dichiarate per l’immissione in libera pratica.

Dal riferito quadro normativo emerge che mentre l’importazione di parti o componenti destinate ad essere inserite o utilizzate negli aeromobili civili beneficia dell’esenzione daziaria alla sola condizione che i prodotti siano accompagnati da un certificato di idoneità alla navigazione aerea, a diversa conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda gli aeromobili civili per i quali l’esenzione daziaria richiede rilascio di un’autorizzazione scritta alla competente autorità doganale ai fini del controllo della destinazione specifica.

1.2. Con particolare riferimento al caso in esame, il giudice di appello dà atto che gli atti impositivi in esame riguardano, l’una, “due elicotteri usati… smontati in ogni loro parte”, di peso a vuoto superiore a 2000 kg., e, l’altra, “tre elicotteri nuovi, smontati in ogni loro parte”, di peso a vuoto inferiore a tale valore.

Orbene, ritiene questo Collegio che la disposizione semplificativa che esonera dal controllo della destinazione specifica i prodotti importati trovi applicazione solamente a quelle parti o componenti destinate ad essere utilizzate, per finalità costruttive, di manutenzione o riparazione, in aeromobili in corso di realizzazione o già realizzati, ma necessitanti di tali parti per un corretto funzionamento, ma non può essere estesa alle parti smontate di un aereo, già realizzato e funzionante.

Una siffatta interpretazione, pur nel silenzio della norma Eurounitaria, si impone in considerazione sia della portata derogatoria delle disposizioni introdotte dal Reg. (CE) n. 1147 del 2002, in quanto tali da interpretarsi restrittivamente, sia dell’esigenza di evitare un agevole elusione della disciplina generale attraverso la scomposizione dell’aeromobile in più parti ai soli fini della sottrazione al controllo sulla destinazione particolare.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione del Reg. (CE) n. 1147 del 2002, in relazione alla mancata considerazione dell’alternatività del regime ivi previsto rispetto a quello stabilito con il Reg. (CEE) n. 2658 del 1987.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto il giudice di appello mostra di aver presente il quadro normativo di riferimento e, quindi, anche il contenuto di tale ultimo atto normativo, che, però, ritiene non applicabile al caso in esame.

3. Con il terzo motivo si duole dell’omesso esame di un punto decisivo, oggetto di fusione tra le parti, individuato nel fatto che quanto riportato nelle dichiarazioni doganali corrispondesse all’oggetto delle importazioni e, in particolare, che tali importazioni si riferivano ad elicotteri e non a singole parti degli stessi.

3.1. Il motivo è inammissibile per difetto del carattere controverso del fatto dedotto, atteso che non è contestato dalla società contribuente, nè revocato in dubbio dal giudice di appello, che le importazioni abbiano ad oggetto parti smontate di elicotteri.

4. Con l’ultimo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del Reg. n. 2454 del 1993, art. 292, in relazione alla equiparazione del certificato di idoneità alla navigazione aerea con l’autorizzazione doganale prescritta da tale disposizione normativa.

4.1. Il motivo è inammissibile, poichè una siffatta affermazione non è contenuta nella sentenza impugnata, la quale si è limitata a sostenere l’idoneità, ai fini della fruizione dell’esenzione daziaria, del certificato di aereonavigabilità emesso dalle competenti autorità dei paesi da cui provenivano le spedizioni, non ritenendo necessaria una autorizzazione preventiva da parte dell’autorità doganale.

5. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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