Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19972 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. lav., 23/09/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 23/09/2020), n.19972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12087-2016 proposto da:

STEEL S.R.L. (già Steel S.a.s. di E.B. C.) in persona del

legale rappresentante pro tempore e B.E. in proprio,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TIEPOLO 21, presso lo studio

dell’avvocato CESARE ROMANO CARELLO, rappresentati e difesi dagli

avvocati MARCO DORI, ALESSANDRO DE BELVIS;

– ricorrenti –

contro

G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 149, presso lo studio dell’avvocato GIULIO GONNELLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO VECCHI;

– controricorrente –

nonchè contro

FUTURENET GROUP S.R.L., FUTURENET S.R.L. – 2K ITALIAN FASCHION

NETWORK IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 619/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/05/2015 R.G.N. 184/2013.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 22 maggio 2015, la Corte d’Appello di Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di Bologna e rigettava nei confronti della Steel S.r.l., succeduta alla Steel S.a.s. di E.B. & C. ed alla stessa B.E. in proprio quale socia accomandataria della Società in accomandita nella posizione processuale di opponente, appunto l’opposizione proposta dalla Società al decreto ingiuntivo ottenuto da G.F., che aveva operato per la Società come subagente, in relazione al credito dalla stessa vantato a titolo di provvigioni cui, in via riconvenzionale, aggiungeva poi i crediti ulteriori per indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., ulteriori provvigioni e FIRR non versato;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto essersi formato, in ragione della mancata impugnazione del relativo capo della sentenza di prime cure, il giudicato sul rigetto della “reconventio reconventionis”, ravvisabile, viceversa, in relazione alla morosità nei pagamenti delle provvigioni rivendicate in sede monitoria la giusta causa di recesso e non provate, per l’inammissibilità dei relativi capitoli, le compravendite di beni di cui la Società aveva richiesto in via riconvenzionale il pagamento;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la Steel S.r.l., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la G., mentre le intimate ai fini dell’integrità del contraddittorio per essere state chiamate in causa nei gradi di merito la Futurnet Group S.r.l. e la Futernet S.r.l. – 2K Italian Fashion Network non hanno svolto alcuna attività difensiva;

che l’atto di rinuncia agli atti e alle azioni di cui al presente giudizio depositato presso questa Corte dal Sig. Ge.St., nella sua qualità di erede con beneficio di inventario della Sig.ra B.E., coniuge deceduta nelle more deve ritenersi del tutto irrilevante per essere, già in grado di appello, succeduta alla Sig.ra B.E. quale parte del giudizio la Steel S.r.l., persona giuridica, dovendo pertanto procedersi alla decisione della causa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c., in combinato disposto, imputa alla Corte territoriale di essersi pronunziata in ordine alla ricorrenza della giusta causa di recesso invocata dalla G. tenendo conto ai fini del relativo accertamento della morosità determinatasi con riguardo a provvigioni fatte oggetto di una domanda giudiziale di condanna al pagamento ritenuta invece inammissibile e procedendo a quell’accertamento disponendo una CTU basata sulla considerazione degli importi e dei tempi di pagamento di quelle provvigioni;

che, con il secondo motivo la Società ricorrente fa riferimento alla medesime statuizioni di cui sopra per rilevarne l’inconciliabilità sul piano logico giuridico non potendo escludere l’ammissibilità della domanda di condanna al pagamento delle predette provvigioni ed assumere le stesse a base dell’accertamento della ricorrenza della giusta causa di recesso della G.;

che, nel terzo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1460 c.c., in combinato disposto, è prospettato in relazione al malgoverno dell’onere della prova addebitabile alla Corte territoriale per aver accollato alla Società che aveva dedotto l’inadempimento, l’onere ulteriore di dimostrare, a fronte della deduzione da parte della G. debitrice del fatto estintivo dell’intervenuto pagamento del credito, la sussistenza del relativo titolo nonchè di non aver fornito idonea prova del dedotto pagamento;

che i primi due motivi i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, atteso che, fondandosi la censura sul presupposto per cui la Società non sarebbe risultata morosa per il pagamento dei compensi provvigionali azionati in sede monitoria alla data della comunicazione del recesso con conseguente inconfigurabilità dell’invocata giusta causa, di tanto non dà conto la Società ricorrente, non desumendosi dal ricorso il mancato decorso del termine (l’ultimo giorno del mese successivo alla fine del trimestre solare in cui sono maturate le provvigioni e non in cui sono state emesse le fatture) fissato per il pagamento delle provvigioni, di modo che ben può ritenersi che la Corte territoriale correttamente abbia valutato la CTU contabile essere stata disposta dal primo giudice in vista di tale accertamento e congruamente estesa alle provvigioni fatte oggetto della domanda di condanna al pagamento, poi dichiarata inammissibile, al fine di verificare, con riguardo al complesso dei rapporti economici tra le parti e dunque nello stesso interesse della Società, l’importanza dell’inadempimento;

che parimenti inammissibile è il terzo motivo, non misurandosi le censure con esso formulate dalla Società ricorrente con la ratio decidendi posta dalla Corte territoriale a base della pronunzia resa, ratio data dal mancato assolvimento da parte della Società ricorrente dell’onere della prova del dedotto inadempimento, stante la contestata idoneità della documentazione all’uopo prodotta dalla Società e la genericità dei capitoli di prova formulati;

che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore della sola controricorrente, non avendo le Società intimate svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

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