Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19972 del 05/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giulio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17524-2015 proposto da:

DI BLASI INDUSTRIALE SRL in persona dell’Amministratore unico e

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CASETTA MATTEI 239, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

TROPEA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNA FONDACARO,

ANTONINO RECCA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1713/34/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA del 07/05/2014,

depositata il 21/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La contribuente Di Blasi Industriale srl ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – sez. stacc. Catania – n. 1713/34/14, depositata il 21 maggio 2014, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato respinto il ricorso della contribuente avverso il provvedimento di recupero di credito d’imposta L. n. 388 del 2000, ex art. 8 ritenuto indebitamente portato in compensazione negli anni d’imposta (OMISSIS).

La CTR affermava di non ravvisare elementi idonei a modificare il giudizio espresso dai giudici di primo grado che, fondatamente, avevano ritenuto esente da censure il comportamento dell’Ufficio il quale, sulla base di un processo verbale di constatazione, aveva notificato alla società il provvedimento di recupero del credito, indicando dettagliatamente gli importi oggetto del provvedimento e la relativa causale, mentre la contribuente non aveva documentato le proprie controdeduzioni sull’operato dell’Ufficio.

Con particolare riguardo alla fattura n. (OMISSIS), il cui recupero veniva specificamente censurato nell’impugnazione della contribuente, il giudice di appello ribadiva che risultava inequivocabile la consegna dei beni in data anteriore all’entrata in vigore della normativa agevolativa, con conseguente legittimità del provvedimento di recupero del credito. Concludeva, dunque, nel senso che, a fronte dei rilievi contenuti nell’avviso di accertamento, le circostanze evidenziate dalla ricorrente, oltre a non essere adeguatamente provate, non risultavano convincenti. La contribuente ha altresì depositato memoria difensiva.

Con l’unico motivo di ricorso la contribuente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5), deducendo che la CTR aveva omesso di considerare l’errore dell’Ufficio, che non aveva recepito gli esiti della verifica come rappresentati nello stesso processo verbale di constatazione, recuperando l’intero importo del credito fruito dalla società, ivi compresa la porzione di esso che gli stessi verificatori avevano riconosciuta spettante e legittimamente fruita.

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5) la sentenza di appello “che conferma la sentenza di primo grado”, disposizione applicabile alla presente controversia in quanto il giudizio di appello risulta introdotto in data successiva all’11 settembre 2012.

Risulta infatti dal contenuto della sentenza impugnata, e del resto dallo stesso tenore del ricorso della contribuente, che la pronunzia della CTR di reiezione dell’appello della contribuente sia stata fondata sulle stesse questioni di fatto poste a base della pronunzia di primo grado, vale a dire la legittimità e fondatezza del provvedimento di recupero, in quanto adeguatamente e specificamente motivato, e l’inconsistenza delle deduzioni della contribuente.

Il motivo è inammissibile anche sotto altro profilo, in quanto, nei termini in cui è formulato, non censura l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 codice di rito, comma 1, n. 5 (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014), lamentando in effetti che la CTR non abbia valutato in modo adeguato le risultanze istruttorie ed in particolare la discordanza tra gli accertamenti contenuti nel pvc ed il contenuto del provvedimento di recupero.

Le risultanze istruttorie e la carenza dei presupposti del credito recuperato dall’Ufficio nei confronti della Di Blasi srl risultano peraltro presi in considerazione dal giudice, che ha specificamente esaminato il contenuto del provvedimento di recupero impugnato e, con valutazione di fatto riservata al giudice di merito, nel confermare la valutazione del primo giudice, ha affermato che l’Ufficio aveva dettagliatamente indicato gli importi posti a fondamento del provvedimento, mentre le deduzioni della contribuente, oltre a non essere adeguatamente provate, si rivelavano non convincenti.

Non assume invece carattere di essenzialità e non può dunque, di per sè, considerarsi ” un fatto decisivo” ex art. 360 c.p.c., n. 5), la discordanza tra il contenuto del processo verbale di constatazione ed i rilievi cristallizzati nell’avviso di accertamento, ben potendo del tutto legittimamente l’avviso di accertamento discostarsi dalle indicazioni del pvc.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la contribuente alla refusione all’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio, che liquida in 4.100,00 Euro per compensi, oltre a rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA