Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19971 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

F.P.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 126/23/05, depositata il 13 ottobre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Piacenza, ha riconosciuto a P. F., commercialista, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo, il secondo ed il terzo motivo l’amministrazione ricorrente censura la decisione, rispettivamente, per omessa pronuncia sull’eccepita estinzione del diritto al rimborso a cagione dell’avvenuta definizione agevolata, per gli anni dal 1997 al 2002, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9; per violazione di legge, per non aver rilevato che il condono c.d. tombale determina l’estinzione dell’eventuale diritto al rimborso di somme corrisposte in eccesso, in relazione alle annualità di imposta oggetto di definizione; per vizio di motivazione sul punto.

Con il quarto, il quinto ed il sesto motivo l’amministrazione censura la sentenza di merito per violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto tre distinti profili, in relazione al presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione;

col settimo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all’autonoma organizzazione.

Il primo motivo del ricorso è fondato, non avendo il giudice di secondo grado reso alcuna pronuncia in ordine agli effetti dell’avvenuta presentazione dell’istanza di condono, dedotta dall’ufficio con l’appello, allegato al ricorso e in esso trascritto in parte qua.

Con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 infatti, “la presentazione dell’istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (nella specie, IRAP): il condono, infatti, in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria” (Cass. n. 3682, n. 6504, n. 25239 del 2007).

Il motivo va pertanto accolto, assorbito l’esame degli ulteriori motivi, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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