Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19971 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19971 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 25192-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2018
1774

contro

TOTAL TRADING SRL, elettivamente domiciliato in ROMA
LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17, presso lo studio
dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 27/07/2018

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

484/2012

di SALERNO,

della

depositata il

02/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/05/2018 dal Consigliere Dott.

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
TOMMASO BASILE che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FRANCESCO FEDERICI;

i

Rilevato che:
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 484/12/2012,
depositata il 2.10.2012 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez.
Staccata di Salerno;
riferisce di aver notificato alla Total Trading s.r.l. un avviso di accertamento,
relativo all’anno d’imposta 2005, a seguito di verifica fiscale della GdF di Battipaglia, a
sua volta eseguita su segnalazione della GdF di Brescia. In occasione delle verifiche

saldato un pagamento nei confronti della società inglese Succesfull Builders LTD
mediante cessione del credito vantato nei confronti della Total Trading. Tale debito era
da quest’ultima riportato nelle passività dello stato patrimoniale. Poiché nel corso
degli accertamenti sui rapporti tra la MIR e la società inglese questa era risultata
irreperibile, ne era stato dedotto che il debito fosse ormai inesistente. Era seguita la
contestazione nei confronti della Total Trading dell’omessa annotazione nel conto
economico della sopraggiunta inesigibilità ed inesistenza del credito di terzi, quale
posta da iscrivere nelle sopravvenienze attive, cui la società sarebbe stata obbligata,
con conseguente recupero ad imponibile, ai fini IRES e IRAP, dell’importo di C
975.623,00.
La contribuente, che contestava la ricostruzione della vicenda e la sopraggiunta
insussistenza del debito, adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, che
con sentenza n. 108/06/2010 accoglieva il ricorso. La Commissione Tributaria
Regionale campana, dinanzi alla quale l’Agenzia impugnava la sentenza, rigettava
l’appello con la pronuncia ora oggetto di gravame.
Con unico motivo l’Agenzia si duole della violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c.,
nonché dell’art. 55, co. 1 del d.P.R. n. 600/73 (da intendersi evidentemente come
d.P.R. n. 917 del 1986), ora 88, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per aver
erroneamente ritenuto che la documentazione esibita dalla contribuente fosse
sufficiente a provare la sussistenza del debito, nonostante la sua esibizione in
fotocopia.
Ha chiesto pertanto la cassazione della sentenza impugnata.
Si è costituita la contribuente, che ha eccepito l’inammissibilità, e nel merito
l’infondatezza del ricorso, di cui ne ha chiesto il rigetto.
La P.G. ha depositato memoria ex art. 380 bis1 c.p.c., eccependo l’inammissibilità
del ricorso.
RGN 25192/2013
consigliere rel. Federici
•t-

era infatti emerso che la società MIR spa, creditrice dell’odierna contribuente, aveva

2

Considerato che
Con l’unico motivo l’Amministrazione censura la sentenza lamentando che il
giudice regionale non abbia condiviso la valutazione di inadeguatezza della
documentazione prodotta dalla contribuente per dare prova dell’attualità del debito.
Sul punto ripercorre la vicenda e rievidenzia gli elementi da cui emergerebbe che
ormai il credito della società inglese sarebbe inesigibile, con conseguente emersione di
una sopravvenienza attiva.

delle norme giuridiche, ma’critica il ragionamento fatto dal giudice d’appello in ordine
alla valutazione del materiale probatorio. Ciò avrebbe dovuto configurare la
proposizione di una censura per vizio motivazionale e non un errore di diritto, sicché il
motivo appare inammissibile.
In ogni caso esso è infondato. A fronte della ricostruzione offerta dalla
Amministrazione sulla vicenda, basata sulla inadeguatezza della documentazione
allegata dalla contribuente e tesa a dimostrare la persistenza del rapporto tra la
società creditrice e quella debitrice, perché esibita in fotocopia anzicchè in originale, il
giudice regionale ha sostenuto che <

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