Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19971 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 24/07/2019), n.19971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 17634/2013 R.G. proposto da:

Schurter AG e Best Transport s.r.l., in persona dei rispettivi legali

rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avv. Elisa

Barone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Orazio

Licciardello, sito in Roma, via Cesira Fiori, 32;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 47/7/13, depositata il 19 aprile 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2019

dal Consigliere Paolo Catallozzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso;

uditi gli avv. Elisa Barone, per la ricorrente, e Giulio Bacosi, per

la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Schurter AG (già Ticomel SA) e la Best Transport s.r.l. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 19 aprile 2013, che, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha dichiarato inammissibili i ricorsi della predetta Ticomel SA avverso due avvisi di rettifica di dichiarazioni doganali, emessi per infedele dichiarazione del valore della merce importata.

2. Dall’esame della sentenza impugnata si evince che la Commissione provinciale aveva parzialmente accolto i ricorsi della contribuente, mentre il giudice di appello ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi, eccepita dall’Ufficio, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, in ragione della mancata indicazione dei motivi su cui si basava l’impugnazione.

3. Il ricorso è affidato a tre motivi.

4. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

5. I ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul ricorso avente ad oggetto l’impugnazione di uno dei due avvisi di rettifica dell’accertamento in contestazione, emesso il 1 settembre 2009, prot. n. (OMISSIS).

1.1. Il motivo è fondato.

Dalla concorde ricostruzione dei fatti operata dalle parti, coerente con lo svolgimento del processo illustrato dal giudice di appello, si evince che l’Ufficio ha proceduto alla notifica di due avvisi di rettifica dell’accertamento, contraddistinti dai numeri di protocollo (OMISSIS) e (OMISSIS), entrambi oggetto di impugnazione da parte della Ticomel SA con distinti ricorsi.

Emerge, altresì, che il giudice di primo grado ha riunito tali ricorsi, accogliendoli parzialmente, e, conseguentemente, rideterminando l’importo complessivo dovuto in Euro 732.539,43.

La commissione regionale, accogliendo l’appello incidentale dell’ufficio, ha dichiarato “inammissibile il ricorso”.

Sia nel dispositivo, sia nel corpo della motivazione, la Commissione regionale ha fatto riferimento unicamente ad un unico ricorso presentato dalla contribuente e al suo contenuto, e non ai due ricorsi oggetto di impugnazione e di esame congiunto a seguito della riunione disposta in primo grado.

Tuttavia, dall’intestazione della sentenza sembra potersi evincere che l’esame della commissione regionale abbia interessato il suo avviso di rettifica dell’accertamento contraddistinto al n. (OMISSIS).

Da ciò consegue che l’inammissibilità del ricorso originario, pronunciata dal giudice di appello, non può che riferirsi all’impugnazione di tale atto impositivo e non può estendersi anche all’avviso di rettifica dell’accertamento contraddistinto al diverso n. (OMISSIS).

Pertanto, i motivi di appello interposti avverso il capo della sentenza di primo grado relativi alla legittimità di tale ultimo atto impositivo non risultano essere stati oggetto di esame da parte del giudice di appello.

2. All’accoglimento del primo motivo segue l’assorbimento del secondo con cui si deduce la contraddittorietà della motivazione in ordine all’oggetto della declaratoria di inammissibilità.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 22, per aver la sentenza impugnata ritenuto che il ricorso per l’annullamento dell’avviso di rettifica dell’accertamento n. 27252 fosse inammissibile per carenza dei motivi di impugnazione.

3.1. Il motivo è fondato.

Dalla stessa narrativa della vicenda processuale contenuta nella sentenza di appello emerge chiaramente che, con i ricorsi introduttivi, la società contribuente aveva contestato il maggior valore delle merci importate accertato dall’Ufficio, evidenziando che aveva fatturato solo il corrispettivo della lavorazione dei prodotti e non anche la fornitura degli stessi in quanto la sua attività era circoscritta all’assemblaggio dei componenti forniti, da restituire, poi, alla committente.

Aveva, dunque, allegato di aver dichiarato i valori dei materiali di cui alle esportazioni maggiorati del costo dell’assemblaggio.

In relazione a tale doglianza, il giudice di primo grado aveva disposto una perizia al fine di accertare il valore della merce.

In considerazione di tali circostanze deve ritenersi che il motivo delle impugnazioni proposte dinanzi alla Commissione provinciale fosse sufficientemente individuato e, per tale ragione, idoneo a consentire l’esercizio del potere del giudice adito di pronunciarsi sull’impugnazione.

4. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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