Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19971 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. III, 21/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 21/09/2010), n.19971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ DERVIT SPA in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE PROVINCE 39, presso la

Dott.ssa DI CIO’STEFANIA, rappresentata e difesa dall’avvocato MURINO

GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

B.V.;

– intimati –

avverso l’ordinanza R.G. Es. Imm. n. 8/09 del TRIBUNALE di SALERNO –

Sezione Distaccata di EBOLI dell’8.4.09, depositata il 09/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Giuseppe Murino che si riporta

agli scritti, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. La s.p.a. Dervit ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso l’ordinanza dell’8 aprile 2009, con cui il Tribunale di Salerno, investito dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, da essa deducente proposta avverso l’esecuzione per espropriazione immobiliare nei suoi confronti iniziata da B.V., ha così provveduto in calce allo stesso ricorso: “il G.E., visto il ricorso che precede, letti gli atti; evidenziato che è sopraggiunta istanza di estinzione della procedura (depositata l’8.4.2009); p.q.m., provvede all’estinzione, come da separata ordinanza in data odierna”.

L’intimato non ha resistito al ricorso.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e dovendo essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

” (…) 3. – Il ricorso appare inammissibile per la mancanza di decisorietà del provvedimento impugnato, il quale non può dirsi abbia definito davanti al Tribunale nè l’opposizione all’esecuzione nè quella agli atti.

Il provvedimento impugnato si presenta certamente irrituale, ma il rimedio contro l’irritualità è azionabile direttamente dalla ricorrente senza che esso debba essere impugnato e tanto meno con il ricorso straordinario.

L’irritualità discende dalla circostanza che il Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione, avrebbe dovuto: a) quanto all’opposizione all’esecuzione fissare – ai sensi dell’art. 616 c.p.c. (testo anteriore alla L. n. 69 del 2009) – un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, mediante iscrizione a ruolo, o, per il caso di difetto di sua competenza, rimettere le parti davanti al giudice competente per il merito; b) quanto all’opposizione agli atti, parimenti – ai sensi dell’art. 618 c.p.c. – fissare un termine perentorio per l’iscrizione a ruolo del relativo giudizio di merito.

Non avendo il Tribunale provveduto in questi termini, la qui ricorrente avrebbe potuto di sua iniziativa provvedere all’iscrizione a ruolo del giudizio di merito oppure rivolgere al Tribunale istanza di integrazione ai sensi dell’art. 289 c.p.c. ai fini della fissazione del termine (si veda, in termini, sia pure con riferimento a fattispecie anteriore alla modifica dell’art. 616 c.p.c., di cui alla L. n. 52 del 2006, Cass. n. 22283 del 2009)”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione alle quali nulla è necessario aggiungere, se non:

a) rilevare che soluzione analoga a quella di cui al precedente citato nella relazione è stata affermata a proposito dell’opposizione agli atti da Cass. (ord.) n. 20532 del 2009;

h) che in sede di audizione parte ricorrente ha citato un precedente (Cass. n. 11906 del 2008), a suo dire contrario alla soluzione qui sostenuta, che, invece, non appare in alcun modo pertinente.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

 

 

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