Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19971 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/08/2017, (ud. 05/07/2017, dep.10/08/2017),  n. 19971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20082/2016 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, Via DELLO

STATUTO, n. 32, presso lo studio dell’avvocato ANGELO DAMIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI PULLINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/8/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 08/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di T.F. dell’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato ai fini dell’IRPEF, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, il reddito dichiarato nell’anno 2005, la Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava la decisione di primo grado, ribadendo la legittimità dell’ atto impositivo.

Avverso la sentenza ricorre il contribuente con due motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, e del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, laddove con la sentenza impugnata il Giudice di appello non aveva ritenuto applicabile la novella dell’art. 38 D.P.R. citato.

1.1. La censura è infondata alla luce dei principi ribaditi, tra le altre, da Cass., Ordinanza n. 21041 del 06/10/2014 secondo cui “in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dal D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, non pone alcun problema di retroattività, stante la natura procedimentale e non sanzionatoria che ne comporta, pertanto, l’applicabilità in rapporto al momento dell’accertamento. Il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito nella L. n. 122 del 2010, prevede espressamente la sua applicabilità “con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto” e, nel caso in esame, l’accertamento è anteriore a tale data.

2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame da parte della C.T.R. dei fatti costituiti dalla presenza di un reddito derivante da lavoro dipendente e dal contributo fornito per il mantenimento della famiglia dal coniuge.

2.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente, più che individuare un fatto storico ed indicare come e in quale sede tale fatto abbia trovato ingresso nel giudizio, si limita a riproporre argomentazioni generiche e probabilistiche.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente, soccombente, alle spese processuali in favore della controparte.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.500 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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