Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19970 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 29/09/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato,

e presso di essa domiciliati in Roma, in via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrenti –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 66/25/05, depositata il 12 luglio 2005;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 giugno 2011 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che ha chiesto

l’accoglimento del primo motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Milano (OMISSIS), ha riconosciuto a G. C., psicologo, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione.

Il contribuente non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo l’amministrazione ricorrente, sostenendo essere pacifico che il contribuente si era avvalso della definizione automatica degli imponibili, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9 per gli anni dal 1997 al 2001, censura la sentenza, sotto il profilo della violazione di legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per non aver tenuto conto che la presentazione della dichiarazione integrativa andava intesa come rinuncia implicita alla richiesta di condono.

Il motivo è infondato, non incorrendo la sentenza in alcuno dei due vizi denunciati.

L’intervenuto condono non risulta infatti dedotto nè nell’appello dell’amministrazione, allegato al ricorso, nè nelle controdeduzioni presentate in primo grado; nè, del resto, si rinvengono documenti relativi al condono nel fascicolo di merito e neppure in quello dei ricorrenti.

Con il secondo motivo l’amministrazione censura la sentenza di merito per violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione.

Il motivo è manifestamente infondato, poichè la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme al consolidato principio affermato da questa Corte in materia – secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plermque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell’assenza delle condizioni anzidette (ex plurimis, Cass. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007).

La decisione gravata, d’altra parte, contiene un accertamento di fatto in ordine all’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione, che non è oggetto di censura.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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