Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19970 del 21/09/2010

Cassazione civile sez. III, 21/09/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 21/09/2010), n.19970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.G., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

ITALFONDIARIO SPA – che ha incorporato CASTELLO GESTIONE CREDITI SRL

– nella qualità di mandataria di INTESA SANPAOLO SPA, aderente al

Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di

Garanzia e Capogruppo del Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo”

(denominazione, sedi e capitale sociale assunti a seguito della

fusione per incorporazione del Sanpaolo Imi SpA in Banca Intesa SpA,

in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato GARGANI

BENEDETTO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.G., FALLIMENTO della SEPI BORGO SRL IN LIQUIDAZIONE,

FINLAZIO SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso l’ordinanza R.G. 9235/07 del TRIBUNALE di ROMA del 14.3.08,

depositata il 17/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito per la controricorrente l’Avvocato Roberto Catalano (per delega

avv. Benedetto Gargani) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Quanto segue:

p. 1. La s.p.a. Italfondiario, quale mandataria della Intesa San Paolo s.p.a. ha depositato controricorsi in relazione al ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, proposto nei suoi confronti – con notificazione avvenuta il 7 maggio 2009 – da A.G. avverso l’ordinanza pronunciata in un procedimento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, dal Tribunale di Roma in relazione all’opposizione da essa controricorrente proposta avverso un provvedimento di liquidazione di compenso emesso a favore dell’ A. per una perizia contabile espletata in un giudizio ai sensi della L. Fall., art. 98, introdotto dalla ricorrente stessa avverso lo stato passivo del Fallimento della SE.PI. Borgo s.r.l., nel quale erano intervenute M.G. e la s.r.l. Finlazio, soggetti rimasti contumaci nel giudizio ai sensi del citato art. 170.

Il ricorso dell’ A. non è stato depositato nella cancelleria della Corte.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e dovendo essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato della resistente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte resistente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare improcedibile, in quanto alla sua notifica non è seguito il deposito nel termine prescritto dall’art. 369 c.p.c..

L’interesse al deposito dei quattro controricorsi appare sussistente.

E’ stato, infatti, già statuito da questa Corte che “La parte alla quale sia stato notificato un ricorso per Cassazione – e che abbia a sua volta notificato al ricorrente il controricorso – ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri Atti indicati nell’art. 369 cod. proc. civ., di richiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di fare dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ. e trovando giustificazione nello interesse del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia ancora decorso il termine per l’impugnazione” (Cass. n. 6824 del 1988). Si, è, inoltre, precisato che “qualora il ricorso per cassazione non sia depositato, la ammissibilità del controricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichiarare l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’omissione del deposito, postula che detto intimato alleghi copia del ricorso a lui notificata atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva proposizione” (Cass. sez. un. n. 4500 del 1988).

Nella specie, la controricorrente ha depositato la copia notificata del ricorso”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, pertanto, dichiarato improcedibile.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione alla resistente, liquidate in euro milleduecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010

 

 

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