Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19970 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 23/06/2016, dep. 05/10/2016), n.19970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12226-2015 proposto da:

D.D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

ALBERTO PENNISI, che lo rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6769/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO del 28/10/2014, depositata il 12/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

IN FATTO

D.D.M. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale del Lazio n. 6769/14/2014, depositata in data 12/11/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso per maggiori IRPEF ed addizionali, regionali e comunali, dovute in relazione all’anno d’imposta 2006, a seguito di acquisizione documentale ed indagini bancarie D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, sotto il profilo del mancato rispetto del termine di 60 gg., previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 2, comma 7.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Ufficio, hanno sostenuto, anzitutto, che la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 operante in ipotesi di verifiche ed ispezioni, non era applicabile alla fattispecie, essendovi stata soltanto “attività istruttoria (indagini bancarie)” e non essendo stato notificato “processo verbale di constatazione ma solo verbali di colloquio”. Nel merito, i giudici della C.T.R. hanno rilevato che l’atto impositivo risultava sufficiente motivato e che il contribuente non aveva fornito prova alcuna documentale di segno opposto a quanto dedotto e dimostrato dall’Ufficio.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 dovendo ritenersi illegittimo l’atto impositivo emesso prima della scadenza del termine dilatorio di 60 gg., in assenza di motivate ragioni di urgenza; 2) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 1, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 in riferimento al dedotto difetto di motivazione dell’avviso di accertamento riguardo alle giustificazioni fornite dal contribuente; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 33 e 38 e D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 52 in quanto, trattandosi di “redditi diversi” e non d’impresa, non poteva valere la presunzione di ritenere elementi attivi i prelevamenti nell’ambito delle contestate operazioni bancarie; 4) con il quarto motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., non avendo i giudici della C.T.R. pronunciato sulle eccezioni, formulate in primo grado e reiterate in appello, in ordine al mancato deposito, da parte dell’Ufficio, in sede contenziosa dell’autorizzazione a procedere alle indagini bancarie ed al difetto di prova della delega al funzionario a sottoscrivere l’atto impositivo; 5) con il quinto motivo, “l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione diva un fatto controverso decisivo”, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento alla affermata mancanza di prova in relazione alle presunzioni conseguenti ai controlli bancari.

2. La prima censura è infondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato (Cass.24823/2015) il seguente principio di diritto: “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’arto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principia di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.

Nella specie, non è contestato che si verteva in ipotesi di controllo fiscale eseguito, per l’anno (OMISSIS), a seguito di indagini bancarie, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 e di verifica della documentazione prodotta dal contribuente a giustificazione delle movimentazioni bancarie.

3. Il secondo motivo è ugualmente infondato. L’avviso di accertamento è stato ritenuto, correttamente, motivato – anche nel regime di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7 – ove esso faccia riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, regolarmente notificato o consegnato all’intimato, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria none tenuta affatto ad includere nell’avviso di accertamento notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti, nè a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (Cass. 6232/2003; Cass. 7360/11; id 26472/2014 e Cass. 6413/2016).

4. Anche il terzo motivo è infondato.

Sulla questione dell’estensione, anche per i compensi dei lavoratori autonomi, delle presunzioni legali valide per i ricavi degli esercenti attività d’impresa, vi è stato intervento della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n. 228 del 2014 (pubblicata in GU n. 42 del 8/10/2014), ha dichiarato l’illegittimiti costituzionale dell’art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, come modificato dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 402, lett. a), n. 1), limitatamente alle parole “o compensi”.

Il Giudice delle leggi ha, invero, ritenuto la presunzione, ivi prevista, anche nei confronti dei lavoratori autonomi lesiva del principio di ragionevolezza nonchè della capacita contributiva, essendo arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad un investimento nell’ambito della propria attività professionale e che questo a sua volta produttivo di reddito.

La decisione della Corte costituzionale ha posto dunque fine alla presunzione legale in base alla quale le somme prelevate o versate su conti e depositi riconducibili ad esercenti attività professionale costituiscono di per sè stessi ulteriori compensi assoggettabili a tassazione se non sono annotati contabilmente (Cass. 23041/2015).

Il ricorrente deduce, nel presente ricorso per cassazione, di non essere imprenditore.

Cio posto in via generale, non si ravvisa, in concreto, la dedotta violazione di legge, laddove, per come evincibile dalla sentenza impugnata, l’accertamento ha riguardato solo i versamenti effettuati sui conti correnti del contribuente (cfr. Cass. 9721/2015) e per questi il Giudice di appello, facendo corretta applicazione delle regole in materia di riparto dell’onere probatorio, ha correttamente rilevato l’esistenza di una presunzione di legge, vincibile da prova contraria da parte del contribuente, che, però, nel caso concreto, ha ritenuto inidonea.

5. Anche il quarto motivo è infondato.

Invero, i giudici della C.T.R. hanno implicitamente disatteso la questione relativa alla mancata allegazione dell’autorizzazione a procedere alle indagini bancarie (Cass., 15882/2007; Cass., 12007/2015), avendo esaminato il merito della pretesa impositiva.

Ora, con riguardo al provvedimento autorizzativo alle indagini bancarie, è, infatti, pacifico l’orientamento di questo Giudice di legittimitai per cui “affinchè terapia possa utilizzare il risultato di accertamenti bancari effettuati nei confronti del contribuente è necessario che tali accertamenti siano stati debitamente autorizzati, ma non anche che il provvedimento di autorizzazione (la cui illegittimità può essere fatta valere dinanzi al giudice tributario soltanto quando venga ad inficiare il risultato fiscale del procedimento, e quindi (accertamento tributario) venga esibito al contribuente” (cfr. Cass. n. 14023/2007; id. n. 16874/09; id. n. 20420/2014).

Con riguardo poi alla prospettata questione relativa alla sottoscrizione dell’atto impositivo, che non risulta essere stata trattata dalla Commissione Tributaria Regionale, il contribuente ha specificato di avere sollevato l’eccezione, inerente la prova della delega a sottoscrivere l’atto di accertamento, nel corso del giudizio di primo grado, in una memoria depositata a seguito della costituzione dell’Ufficio.

Anche se la C.T.R. non si è pronunciata sulla eccezione (rimasta assorbita in primo grado e reiterata in appello), implicitamente rigettandola, il motivo è infondato.

Invero, l’eccezione avrebbe dovuto essere sollevata nel ricorso introduttivo, venendo su questione relativa alla sottoscroione dell’avviso di accertamento, nota dunque al contribuente fin dalla sua notificazione, ed è stata invece, pacificamente, sollevata soltanto con motivi aggiunti in una memoria depositata nel corso del giudizio di primo grado. Risulta pertanto tardivamente formulata.

6. Il quinto motivo è inammissibile.

Premessa la piena operatività nel giudizio di cassazione in materia tributaria del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 8053 e 8054/2014), nel caso in esame, non risulta, in ogni caso, dal ricorso per cassazione, che le circostanze fattuali dedotte e documentate in primo grado, di cui si lamenta l’omesso esame, fossero state reiterate anche in appello, in specifiche controdeduzioni dell’appellato.

7. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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