Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1997 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1997 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

ORDINANZA
sul ricorso 13426-2012 proposto da:
NUCERA FILIPPO (NCRFPP53C21D332Q) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio
dell’avvocato ORSINI LUCA VINCENZO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CARAVAGGIO DOMENICO, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente contro
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SANTA MARIA
DELLA MISERICORDIA DI UDINE in persona del Direttore
Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 42,
presso lo studio dell’avvocato FOGLIANI ENZO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ANTONINI ALFREDO, giusta
delega in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 29/01/2014

1

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2012 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE del 18.1.2011, depositata 1’1/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CARLUCCIO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Alfredo Antonini che si
riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 13426 sez. M3 – ud. 04-12-2013
-2-

04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA

RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Filippo Nucera, nel 2006, premesso che era passata in giudicato la del danno causato da un intervento chirurgico al naso effettuato nel 1981 presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine — convenne in giudizio la stessa Azienda Ospedaliera per il risarcimento del danno derivante da nuove patologie, eziologicamente ricollegabili allo stesso intervento chirurgico. Espletata consulenza tecnica in ordine all'esistenza di patologie sopravvenute, sentiti a chiarimento i consulenti d'ufficio in considerazione dei rilievi dei consulenti di parte, il Tribunale ritenne inammissibile la domanda perché coperta dal giudicato costituito dalla sentenza del 1999. La Corte di appello di Trieste, ritenuto non necessario il rinnovo della consulenza tecnica chiesto dall'appellante, rigettò l'impugnazione (sentenza del 10 febbraio 2012). 2. Avverso la suddetta sentenza Nucera propone ricorso per cassazione con unico motivo. L'Azienda Ospedaliera Universitaria resiste con controricorso. E' applicabile razione tempotis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione 1. Con l'unico motivo, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in riferimento alla ritenuta non necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica in grado di appello, chiesto dall'appellante. 2. Il motivo è inammissibile. 3 sentenza del 1999 - con la quale gli era stato riconosciuto il risarcimento Anche a prescindere dalla inammissibile deduzione di tutti i vizi motivazionali, il motivo è inammissibile perché chiede alla Corte di rifare una valutazione di merito in ordine alla opportunità di una nuova consulenza tecnica per l'accertamento dell'insorgenza di una nuova patologia, già esclusa dai consulenti di primo grado, sentiti anche in contraddittorio con quelli di parte; nuova consulenza già ritenuta inutile Va ricordato che la decisione di ricorrere alla consulenza tecnica è rimessa alla discrezionalità del giudice, risolvendosi l'istanza della parte in una mera sollecitazione dell'esercizio di tale potere (Cass. 6 luglio 2007, n. 15263). La rinnovazione della consulenza è rimessa al prudente apprezzamento del giudice e il relativo provvedimento è incensurabile in cassazione se non quando presenti delle carenze sotto il profilo della congruità della motivazione (Cass. 14 novembre 2008, n. 27247). E nella specie, la Corte di merito ha ritenuto inutile il rinnovo e meramente esplorativa una nuova consulenza mettendo in evidenza che alle argomentazioni dei consulenti tecnici il consulente di parte non aveva obiettato con argomentazioni di natura medica ma con affermazioni apodittiche.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che le parti non hanno mosso rilievi;
che le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese processuali del giudizio di
4

ed esplorativa da parte della Corte di merito.

cassazione, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese,
oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile

– 3, il 4 dicembre 2013.

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