Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1997 del 29/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1997 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA
ORDINANZA
sul ricorso 13426-2012 proposto da:
NUCERA FILIPPO (NCRFPP53C21D332Q) elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio
dell’avvocato ORSINI LUCA VINCENZO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CARAVAGGIO DOMENICO, giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente contro
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SANTA MARIA
DELLA MISERICORDIA DI UDINE in persona del Direttore
Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 42,
presso lo studio dell’avvocato FOGLIANI ENZO, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ANTONINI ALFREDO, giusta
delega in calce al controricorso;
Data pubblicazione: 29/01/2014
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– controricorrente –
avverso la sentenza n. 70/2012 della CORTE D’APPELLO di
TRIESTE del 18.1.2011, depositata 1’1/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
CARLUCCIO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Alfredo Antonini che si
riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO
PATRONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Ric. 2012 n. 13426 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Filippo Nucera, nel 2006, premesso che era passata in giudicato la del danno causato da un intervento chirurgico al naso effettuato nel 1981
presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Santa Maria della Misericordia
di Udine — convenne in giudizio la stessa Azienda Ospedaliera per il
risarcimento del danno derivante da nuove patologie, eziologicamente
ricollegabili allo stesso intervento chirurgico.
Espletata consulenza tecnica in ordine all'esistenza di patologie
sopravvenute, sentiti a chiarimento i consulenti d'ufficio in
considerazione dei rilievi dei consulenti di parte, il Tribunale ritenne
inammissibile la domanda perché coperta dal giudicato costituito dalla
sentenza del 1999.
La Corte di appello di Trieste, ritenuto non necessario il rinnovo della
consulenza tecnica chiesto dall'appellante, rigettò l'impugnazione
(sentenza del 10 febbraio 2012).
2. Avverso la suddetta sentenza Nucera propone ricorso per cassazione
con unico motivo.
L'Azienda Ospedaliera Universitaria resiste con controricorso.
E' applicabile razione tempotis la legge 18 giugno 2009, n. 69.
Proposta di decisione
1. Con l'unico motivo, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in riferimento alla ritenuta non necessità di
disporre il rinnovo della consulenza tecnica in grado di appello, chiesto
dall'appellante.
2. Il motivo è inammissibile. 3 sentenza del 1999 - con la quale gli era stato riconosciuto il risarcimento Anche a prescindere dalla inammissibile deduzione di tutti i vizi
motivazionali, il motivo è inammissibile perché chiede alla Corte di rifare
una valutazione di merito in ordine alla opportunità di una nuova
consulenza tecnica per l'accertamento dell'insorgenza di una nuova
patologia, già esclusa dai consulenti di primo grado, sentiti anche in
contraddittorio con quelli di parte; nuova consulenza già ritenuta inutile Va ricordato che la decisione di ricorrere alla consulenza tecnica è
rimessa alla discrezionalità del giudice, risolvendosi l'istanza della parte in
una mera sollecitazione dell'esercizio di tale potere (Cass. 6 luglio 2007,
n. 15263). La rinnovazione della consulenza è rimessa al prudente
apprezzamento del giudice e il relativo provvedimento è incensurabile in
cassazione se non quando presenti delle carenze sotto il profilo della
congruità della motivazione (Cass. 14 novembre 2008, n. 27247).
E nella specie, la Corte di merito ha ritenuto inutile il rinnovo e
meramente esplorativa una nuova consulenza mettendo in evidenza che
alle argomentazioni dei consulenti tecnici il consulente di parte non
aveva obiettato con argomentazioni di natura medica ma con
affermazioni apodittiche.>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che le parti non hanno mosso rilievi;
che le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese processuali del giudizio di
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ed esplorativa da parte della Corte di merito.
cassazione, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese,
oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 4 dicembre 2013.