Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1997 del 28/01/2021
Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1997
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 16030-2019 proposto da:
S.A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’Avvocato ALESSANDRO PRATICO’, giusta procura speciale estesa in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI TORINO n. 676/2019,
depositata in data 16.4.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18.11.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
S.A.K. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Torino aveva respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza emessa in data 20.2.2018 dal Tribunale di Torino in rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1.1. con il primo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 286 del 1998 per avere i Giudici di merito omesso l’audizione dell’interessato pur avendo ritenuto inattendibile il suo racconto per le contraddizioni in esso insite;
1.2. in riferimento alla censura di omessa audizione personale del richiedente da parte della Corte territoriale, stante il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, va ribadito, come recentemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 24584/2020), che nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile;
1.3. nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato le specifiche circostanze fattuali su cui avrebbe voluto essere sentito e rendere eventuali chiarimenti ai fini della valutazione della credibilità del suo narrato, limitandosi a dedurre che la Corte d’Appello avrebbe dovuto, in assenza di videoregistrazione dell’audizione del richiedente innanzi alla Commissione territoriale o di sua trascrizione integrale, ascoltarlo nuovamente per procedere ad “adeguata verifica “in cooperazione” con il richiedente… al fine di verificare se effettivamente non fosse in grado di dettagliare meglio la propria vicenda”, di talchè la censura si appalesa del tutto generica e come tale inammissibile (cfr. sul punto anche Cass. n. 8931/2020);
2.1. con il secondo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, dell’art. 10 Cost., comma 3, ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in quanto illegittimamente i Giudici di merito avrebbero negato al ricorrente la protezione umanitaria ritenendo irrilevante la situazione socio-politica del Senegal di instabilità e di violenza diffusa;
2.2. la doglianza va parimenti disattesa in quanto, con riguardo alla protezione umanitaria – che si applica temporalmente al caso di specie (cfr. Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461/2019), il Giudice territoriale ne ha motivato il diniego in considerazione del fatto che la narrazione delle vicende che avrebbero determinato l’abbandono del Paese di origine da parte del richiedente non evidenziano situazione alcuna di vulnerabilità personale, ed inoltre l’accertata non attendibilità della narrazione dei fatti operata dal medesimo, ed il mancato rilievo di una generale situazione socio-politica negativa, nella zona di provenienza, correttamente hanno indotto i Giudici di merito a denegare la misura in esame (cfr. Cass. n. 4455/2018), avendo la Corte territoriale accertato – sulla base di fonti internazionali aggiornate citate nel provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 – che, a seguito del mutamento di regime, la regione di (OMISSIS) in (OMISSIS) non è connotata da situazioni di violenza indiscriminata, derivanti da un conflitto armato interno o internazionale;
3. il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
4. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva del Ministero dell’Interno.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 18 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021