Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1997 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1997 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 8881-2012 proposto da:
RICCUCCI UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato
MAURO MEZZETTI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CARLO NOLA;
– ricorrente contro
EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA
2017
3225

VIA TRONTO 32, presso lo studio dell’avvocato GIULIO
MUNDULA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO
RENZELLA;
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 2 in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 26/01/2018

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 111/2011 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 02/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere Dott.

GIOVANNI DIOTALLEVI.

R.G.A. 8881/12

Riccucci Umberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 111/14/11,
dep. in data 2 dicembre 2011, della CTR di Milano, con la quale è stato accolto il
ricorso della Concessionaria Equitalia Esatri avverso la sentenza n.. 189/25/2009 della
CPT di Milano che aveva accolto la domanda del contribuente avverso l’avviso di mora
n. 20090025470.02, notificatogli dalla stessa Equitalia Esastri spa il 18 marzo 2009 per
euro 14.918.653,75 per imposta di registro ed accessori per l’anno 1996, riferita ad una
iscrizione a ruolo eseguita nel 1999 ed alla conseguente cartella di pagamento.
Il ricorrente ha dedotto tre motivi di ricorso per cassazione.
Si sono costituite con controricorso Equitalia nord s.p.a. e l’Agenzia delle Entrate con
separati controricorsi, con i quali hanno contestato le deduzioni del ricorrente.
Ha depositato una memoria ex art. 381 c.p.c. l’AGENZIA delle Entrate — Riscossione
con contestuale costituzione di nuovo resistente — successore a titolo universale di
Equitalia servizi di riscossione s.p.a. (già Equitalia servizi di riscossione).
Motivi della decisione.
Il ricorso è fondato.
Il contribuente ha censurato la sentenza della CTR che ha accolto l’appello di Equitalia,
ritenendo ritualmente notificato il 18 marzo 2009 l’avviso di mora impugnato.I1
ricorrente con tre motivi, che possono essere trattatti unitariamente ha eccepito, in
violazione dell’art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. la nullità ed illegittimità della sentenza
impugnata per violazione e falsa applicazione, nonché omessa e contraddittoria
motivazione degli artt. 112 e 24 d.lgs. n. 546/92. Inoltre i motivi dell’appello sarebbero
stati generici, in ogni caso, in violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/73 e dell’art. 25
n. 2 e 2 bis d.P.R. n. 602/73 la notifica della cartella di pagamento e dell’avviso di mora
sarebbero stati irrituali, l’avviso di mora sarebbe stato privo di motivazione, in ogni
caso illegittimo e nullo per decadenza o prescrizione del diritto azionato, si era
concretizzata la nullità dell’atto presupposto all’avviso di mora per omessa notifica
dello stesso.
Il ricorso è fondato nei sensi più oltre chiariti. Appare preliminare affrontare la
fondatezza della sollevata prescrizione del credito azionato dall’Ufficio. Nel caso in
esame devono essere applicati i seguenti principi di diritto, applicabili mutatis
mutandis, al di là della fattispecie di riferimento , secondo i quali la scadenza del
termine – pacificamente perentorio, nel caso di specie – per proporre opposizione a
cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur

Svolgimento del processo

Ciò premesso il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine
perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o
comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della
irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di
prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi
dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di
riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti
previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed
extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri
Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie
o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una
prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine
concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione
dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
(Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641633 – 01). Nel caso in esame non
vi è stato nessun accertamento giudiziale definitivo tra la notifica della cartella di
pagamento e la relativa iscrizione a ruolo avvenuta in data 23 novembre 1999, per
crediti del 1996, e l’avviso di mora notificato il 18 marzo 2009 e oggetto del presente
ricorso, con la conseguenza che deve ritenersi prescritto il diritto, azionato ben oltre il
termini di prescrizione quinquennale per esso previsto. L’applicazione di tale principi
comporta l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata. La natura della controversia e l’applicazione di un principio
giurisprudenziale affermato di recente dalle Sezioni Unite comportano la
compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio la sentenza impugnata; spese compensate.
Roma, 12 dicembre 2017

DEPC)3ITATO IN CANCELLERIA

determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce
soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza
determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie,
quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della 1. n. 335 del 1995) in quello
ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si
applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo,
mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine
ad acquistare efficacia di giudicato. (Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv.
641632 – 01)

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