Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1997 del 24/01/2022

Cassazione civile sez. I, 24/01/2022, (ud. 28/10/2021, dep. 24/01/2022), n.1997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 16462/2020 R.G. proposto da:

A.Z.S.H., rappresentato e difeso dall’Avv. Daniela

Vigliotti, con domicilio in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 3842/20, depositato il

23 aprile 2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 ottobre

2021 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

 

Fatto

RILEVATO

che A.Z.S.H., cittadino di (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso il Decreto del 23 aprile 2020, con cui il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

che, in quanto promosso in primo grado con ricorso depositato il 7 febbraio 2019, il giudizio in esame è assoggettato alla disciplina dettata del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, il quale prevede, al quarto periodo, comma 13, che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”;

che l’interpretazione della predetta disposizione ha dato luogo ad un contrasto di giurisprudenza, risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la recente sentenza 1 giugno 2021, n. 15177, la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui “del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore”, con la conseguenza che “la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, e dalle disposizioni di legge successive che ad essa rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”;

che, nell’enunciare il predetto principio, le Sezioni Unite hanno chiarito, in particolare, che “tale autonoma forma di certificazione affidata al difensore non è in alcun modo surrogabile aliunde dal mero contenuto complessivo della procura, anche se essa rechi al suo interno l’indicazione della data del conferimento (laddove priva di sua specifica certificazione) o quella del provvedimento sfavorevole e della sua comunicazione, a pena di svilire il dato testuale ed approdare ad interpretazione volta a realizzare una disapplicazione del testo normativo, così approdando ad un’ermeneusi contra legem, non consentita dal sistema”;

che è stato altresì precisato che, ai fini dell’osservanza della norma in esame, “non occorre che il difensore operi due distinte attestazioni, l’una relativa all’autentica della firma e l’altra alla certificazione della data, risultando sufficiente che anche solo attraverso un’unica asseverazione il difensore dia espressamente conto, anche senza l’uso di formule sacramentali, del fatto che la procura indichi una data successiva alla comunicazione, occorrendo soltanto che risulti in modo esplicito che detto difensore abbia asseverato l’esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento”;

che, conformemente a tale precisazione, è stata esclusa l’ammissibilità del ricorso per cassazione recante in calce una procura speciale nella quale, accanto alla firma del conferente ed alla data di rilascio della procura successiva a quella del decreto impugnato, non era inserita alcuna espressione dalla quale risultasse che il difensore aveva inteso certificare che la data del conferimento della procura fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, rinvenendosi unicamente l’autenticazione della firma;

che, con ordinanza del 23 giugno 2021, n. 17970, la Terza Sezione civile di questa Corte, preso atto dell’interpretazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, fornita dalle Sezioni Unite, ritenuta qualificabile come diritto vivente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, per contrarietà agli artt. 3,10,24 e 111 Cost., nonché per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 28 e art. 46, par. 11 della direttiva 2013/32/UE, agli artt. 47, 18 e art. 19, par. 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, ed agli artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU, in quanto introduce, per una determinata categoria di stranieri, un regime processuale peggiorativo non solo rispetto a quello riservato ai cittadini, o ancora a quello applicabile per gli altri stranieri che agiscano davanti al giudice italiano, ma anche all’interno delle medesime categorie di soggetti (gli apolidi, i richiedenti la protezione umanitaria) senza che tale differenziazione in pejus risulti sorretta da alcuna giustificazione logica o razionale;

che la questione così sollevata deve ritenersi rilevante anche nel presente giudizio, avuto riguardo alle modalità di conferimento della procura speciale, la quale risulta rilasciata su foglio separato e congiunto al ricorso per cassazione, e, pur contenendo l’indicazione degli estremi del provvedimento impugnato, reca, dopo l’indicazione della data di rilascio e la firma del ricorrente, unicamente l’autenticazione di quest’ultima, ai fini della quale risulta utilizzata la formula “e’ vera ed autentica la firma”, il cui tenore letterale impedisce, nella sua chiarezza, di ritenere che attraverso l’apposizione della propria sottoscrizione il difensore abbia inteso certificare anche la data in cui è stata rilasciata la procura;

che la trattazione del ricorso dev’essere pertanto rinviata, in attesa dell’esame della predetta questione da parte della Corte costituzionale.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2022

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