Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19969 del 30/08/2013
Civile Sent. Sez. 3 Num. 19969 Anno 2013
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: DE STEFANO FRANCO
SENTENZA
sul ricorso 28658-2007 proposto da:
MALARA IOLE MLRLI019D65H224J, domiciliata ex lege in
ROMA,
presso
CASSAZIONE,
la CANCELLERIA DELLA CORTE
DI
rappresentata e difesa dall’avvocato
ZOCCALI PASQUALE giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
1432
contro
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA ATERP DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
00108810805 in persona del Commissario Straordinario
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
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Data pubblicazione: 30/08/2013
domiciliata in ROMA, VIA G. ZANARDELLI 20, presso lo
studio dell’avvocato BUONAFEDE ACHILLE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE LEO
GIUSEPPE giusta delega in atti;
– controricorrente –
REGGIO CALABRIA, depositata il 03/10/2006, R.G.N.
120/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/06/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;
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avverso la sentenza n. 1158/2006 del TRIBUNALE di
Svolgimento del processo
l. Iole Malara, creditrice intervenuta
in uno a
Domenico ed a Fulvia Soffrè – nell’espropriazione presso
terzi iscritta al n. 3688/91 r.g.e. presso il Tribunale di
Reggio Calabria, intentata dal Pali. ILES srl contro
ATERP), ricorre per la cassazione della sentenza n. 1158
del 2006 di quel tribunale, con cui è stata in parte
accolta l’opposizione del debitore, con rideterminazione
del credito azionato e condanna di essi intervenuti alla
restituzione dell’eccedenza ed ai 2/3 delle spese
processuali. Mentre gli intimati Domenico Soffrè, Fulvia
Soffrè, Banca d’Italia-Tesoreria di RC (c/o Avv. Distr.
Stato) e Curatela fallimento ILES srl non svolgono attività
difensiva in questa sede, l’ATERP di Reggio Calabria
resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione
2. La Malara si duole: a) della mancata cancellazione
della causa dal ruolo; b) dell’esclusa irritualità
dell’opposizione del debitore; c) di vizio motivazionale
sulla ricostruzione dell’esatto importo del credito
azionato; d) dell’applicazione di ritenute di acconto
sull’erogato; e) della violazione del giudicato formatosi
in precedente opposizione del medesimo debitore; f) del
rigetto dell’eccezione di compensazione; g) di vizio
motivazionale sulla determinazione della somma da
restituire; h) di vizio motivazionale in ordine alle spese.
L’ATERP di Reggio Calabria ribatte succintamente, anche
nella memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.
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l’Istituto Autonomo Case Popolari di Reggio Calabria (oggi
3. In via assolutamente preliminare, va di ufficio – e
senza necessità di provocare previamente sul punto il
contraddittorio delle parti, trattandosi di questione di
mero rito (tanto essendo escluso per le questioni di “puro
diritto” – Cass. Sez. Un. 30 settembre 2009, n. 20935;
prospetta un danno all’attività assertiva ed istruttoria
della parte – Cass. 23 aprile 2010, n. 9702 – ed anche in
Cassazione: Cass., ord. 30 aprile 2011, n. 9591) – rilevato
che il ricorso è tardivo.
Infatti, esso è stato notificato il 7.11.07, a fronte
del deposito della sentenza gravata in data 3.10.06: e
quindi oltre il termine annuale.
Ma (tra le moltissime e solo quanto all’ultimo anno:
Cass., ord. 6 aprile 2012, n. 5603; Cass. 11 dicembre 2012,
n. 22646) l’esclusione dalla sospensione feriale dei
termini (dal l agosto al 15 settembre di ogni anno),
prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 per le
opposizioni all’esecuzione agli atti esecutivi o di terzo
(tra le molte: Cass. 30 gennaio 1978, n. 431; Cass. 16
settembre 1980, n. 5273; Cass. 26 ottobre 1981, n. 5592,
Cass. 21 dicembre 1998, n. 12768; Cass., ord. 6 dicembre
2002, n. 17440; Cass. 22 ottobre 2004, n. 20594; tra le più
recenti, v.: Cass., ord. 9998/10; in motivazione, Cass.
sez. un. 10617/10; Cass., ord. 28 gennaio 2011, n. 2120;
Cass. l febbraio 2011, n. 2345; Cass. 6 aprile 2011, n.
7854 e n. 7862), si applica pure al termine per proporre
ricorso per cassazione.
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Cass. 12 aprile 2013, n. 8936 – o per le quali non si
Infatti, il principio sancito dall’art. 3 della L. n.
742 del 1969, secondo cui talune cause, quali quelle di
opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi o di
terzo, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo
feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del
anche ai termini per proporre ricorso per cassazione; la
norma citata, invero, anche nella parte in cui richiama
l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur
sempre a controversie che abbiano una determinata natura
(tale, cioè, da giustificare l’esigenza di una sollecita
trattazione) e non già all’organo giudiziario presso il
quale pende la controversia medesima (giurisprudenza
consolidata; in materia di opposizione all’esecuzione o
agli atti esecutivi o di terzo, v. tra le altre: Cass.,
ord. 6 febbraio 2004, n. 2342; Cass., ord. 18 gennaio 2006,
n. 818; Cass. 2 marzo 2010, n. 4942; Cass. 1 febbraio 2011,
n. 2345; Cass. 14 ottobre 2011, n. 21292; per altre
tipologie di cause sottratte alla sospensione: Cass. 4
marzo 2000, n. 2450; Cass. 26 luglio 1996, n. 6753; Cass. 8
aprile 1998, n. 3629; Cass. 3 gennaio 2001, n. 44).
4. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato
inammissibile e la soccombente ricorrente condannata alle
spese del giudizio di legittimità in favore della
controricorrente, come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna
Iole Malara al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità in favore dell’Azienda Territoriale per
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procedimento, sicché esso ha indiscutibilmente riferimento
l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Reggio
Calabria, in pers. del leg. rappr.nte p.t., liquidate in C
3.700,00, di cui C 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 20 giugno 2013.