Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19969 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19969 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 29304-2011 proposto da:
SICES SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO
FANTOZZI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato EDOARDO BELLI CONTARINI;
– ricorrente 2018
1772

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 27/07/2018

avverso

la

decisione

n.

118/2011

TRIBUTARIA CENTRALE di CAGLIARI,

della

COMM.

depositata

il

28/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio

del

18/05/2018

dal

Consigliere

Dott.

FRANCESCO FEDERICI.

Rilevato che:
la SICES s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 118/2011,
depositata il 28.06.2011 dalla Commissione Tributaria Centrale, Sezione di Cagliari;
ha riferito che tra dicembre 1980 e novembre 1982 aveva ricevuto notificazione di
sette avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta dal 1974 al 1980 ai fini Irpeg
ed Ilor. Il 13 dicembre 1982 aveva presentato istanza di condono ai sensi dell’art. 16
del d.l. n. 429 del 1982, convertito con legge n. 516 del 1982, sottoponendo tuttavia

relativamente all’Irpeg ed all’Ilor. Ciò perché, avendo inoltrato in data 3 marzo 1981
istanza per la concessione delle agevolazioni ex art. 36 del d.P.R. n. 601 del 1973
(cd. agevolazioni O.T.O. -opificio tecnicamente organizzato-), in attesa della
concessione riteneva comunque non dovute le imposte integrative calcolabili in base al
condono, dovendo godere delle minori aliquote ai fini Irpeg e dell’esenzione totale ai
fini Ilor. Sostanzialmente, si riferisce nel ricorso, esprimeva la volontà di definire i
periodi di imposta dal 1974 al 1980, senza tuttavia rinunciare alle agevolazioni fiscali
spettanti ex d.P.R. n. 601 cit.
il 5 febbraio 1985 l’Ufficio Distrettuale di Sassari accoglieva la richiesta di
riconoscimento delle agevolazioni O.T.O. Nel giugno e nel novembre del 1990 la
Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, preso atto dell’istanza di condono,
dichiarava estinti i giudizi promossi avverso gli avvisi di accertamento. Sennonché il
18 ottobre 1988 l’Esattoria di Sassari notificava alla società la cartella di pagamento n.
2874, con la quale era riliquidata la dichiarazione integrativa relativa al condono con
la richiesta di pagamento dell’importo di vecchie £ 835.630.000 a titolo di Ilor ed
Irpeg relativamente agli anni dal 1974 al 1980.
Contestando i presupposti impositivi della suddetta cartella la ricorrente adiva Ale ‘
Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, che con sentenza dell’Il aprile 1990
rigettava però le censure. Appellata la sentenza, la Commissione Tributaria Regionale
della Sardegna accoglieva l’impugnazione con sentenza dell’Il aprile 1994. La
pronuncia, impugnata a sua volta dall’Ufficio finanziario, era riformata dalla
Commissione Tributaria Centrale, Sez. di Sassari, con la sentenza avverso la quale è
ora proposto ricorso per cassazione.
La contribuente si duole della sentenza:
con il primo motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 17 e 32 della
I. n. 516 del 1982, dell’art. 53 della Costituzione, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3
c.p.c., per aver erroneamente ritenuto irrevocabile la dichiarazione integrativa;
RGN 29304/2011
Con
re r I. Federici

A\

a condizioni la dichiarazione integrativa e a tal fine lasciando spazi in bianco

2

con il secondo motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 I. n. 212 del
2000, 97 Costituzione, 101 e 105 del d.P.R. n. 218 del 1978, dell’art. 36 del d.P.R. n.
601 del 1973, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per aver erroneamente
ritenuto che l’istanza di condono possa incidere sulle agevolazioni spettanti e
riconosciute, su cui la società aveva fatto affidamento.
Si è costituita l’Amministrazione, che ha contestato i motivi di ricorso, di cui ha
chiesto il rigetto.

Considerato che:
il primo motivo di ricorso è infondato.
La difesa della società sostiene che la dichiarazione integrativa inoltrata ai fini del
condono previsto e disciplinato dalla I. n. 516 del 1982 fu predisposta in modo
condizionato, non volendo rinunciare alle agevolazioni già richieste ai fini Irpeg ed Ilor
-ma non ancora ottenute-, rientrando la contribuente nella categoria delle aziende cui
erano riconosciuti benefici fiscali in ordine ai suddetti tributi. Sostiene pertanto che la
dichiarazione poteva essere riconosciuta invalida dall’Amministrazione finanziaria,
oppure questa poteva pretendere il minimo di legge previsto dall’art. 16 co. 2, senza
però compromettere i benefici fiscali richiesti. Non poteva invece riempire gli spazi
lasciati in bianco, relativi alle imposte che la contribuente riteneva non dovute, sino ad
azzerare le agevolazioni.
Questa Corte, sia in riferimento al condono dell’82 (I. 516/1982), sia a quello del
’91 (I. n. 413/1991), ha più volte ribadito che in materia di condono fiscale le
dichiarazioni integrative non hanno, diversamente dalle ordinarie dichiarazioni fiscali,
natura di mera dichiarazione di scienza e di giudizio, come tali modificabili, né
costituiscono un momento dell'”iter” procedimentale volto all’accertamento
dell’obbligazione tributaria, ma integrano un atto volontario, frutto di scelta e di
autodeterminazione del contribuente, i cui effetti non sono però rimessi alla volontà
del singolo, ma previsti dalla legge come conseguenza dell’osservanza delle specifiche
norme che reggono ciascuna scelta (tra le tante, Cass., ord. n. 3301 del 2014). Più in
generale si è ripetutamente affermato che la dichiarazione di condono è atto
irrevocabile (ad es. cfr. Cass., n. 3172/2018; n. 1273/2014; n. 9955/2008; n.
4559/2006; n. 1520/1996; n. 11930/1995).
Si è anche avvertito, ancora più puntualmente rispetto alla fattispecie di causa,
che in tema di condono fiscale di cui alla I. n. 516 del 1982, in virtù del carattere di
RGN 29304/2011
Cons,k. ei re r I. Federici
i

IQ\

La contribuente ha depositato nei termini memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

3

irrevocabilità della domanda, nonchè della inammissibilità di condizionamenti di
qualsiasi natura, la presentazione della domanda stessa impone la liquidazione
dell’imposta dovuta, per i periodi per i quali opera la definizione agevolata, secondo i
criteri fissati da detta disciplina e indipendentemente dalla effettiva sussistenza di un
imponibile e, quindi, anche indipendentemente da eventuali esenzioni che possano
spettare al contribuente, ma che non siano già state riconosciute in suo favore, in via
definitiva, al momento della presentazione della domanda di condono (Cass., sent. n.

Nel caso di specie vi era stata la richiesta delle agevolazioni previste dal d.P.R.
601 del 1973, ma esse non erano state ancora riconosciute al momento della
presentazione della dichiarazione integrativa.
Né ha rilievo, come invece pretende la difesa della ricorrente, che
l’Amministrazione abbia provveduto al riempimento degli spazi lasciati in bianco. Ciò è
infatti consistito in un meccanico riempimento delle parti relative al nuovo imponibile,
atteso che dallo stesso art. 16 cit. si evince la possibilità di estinguere la controversia
tenendo in considerazione un imponibile pari al 60% di quello accertato dall’Ufficio
relativamente alle medesime imposte. La difesa della Amministrazione d’altronde ha
invocato la semplice applicazione dell’art. 32 della I. n. 516 ai fini del ricalcolo della
imposta. Dal che si desume una integrazione automatica della dichiarazione sulla base
dell’accertamento eseguito.
In conclusione il motivo è infondato.
Infondato è anche il secondo motivo. La lamentata violazione del principio di
affidamento invocato, a prescindere dalla circostanza della anteriorità dei fatti rispetto
alla introduzione dell’art. 10 della I. 212 del 2000 (trattandosi di principio generale da
ritenersi già preesistente ancorchè non codificato), si infrange sulla semplice
considerazione che la libera scelta della fruizione della disciplina sul condono,
espressione di consapevolezza e autodeterminazione del contribuente, non può essere
superata dalle conseguenze, ancorchè economicamente negative, riconducibili alla
scelta medesima. Il contribuente poteva accedere o non accedere al condono. Nel
momento in cui ha deciso di accedervi, la dichiarazione stessa è diventata
irrevocabile, come previsto dall’art. 32 del d.l. n. 429 del 1982 cit.

Considerato che:
il ricorso deve essere rigettato; alla soccombenza della contribuente segue la sua
condanna alle spese di causa, nella misura specificata in dispositivo.
RGN 29304/2011
consikere LeI. Federici
e t,

2334 del 2005, poi seguita da 22234/2007; n. 3049/2008; n. 21796/2009).

4

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione in favore della
Agenzia delle spese di giudizio, che liquida nella misura di € 7.800,00 oltre spese
prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il giorno 18 maggio 2018.

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