Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19969 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 24/07/2019), n.19969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18024-2012 proposto da:

D’AMBROS IPERMERCATO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato MAURO MEZZETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA BENEDINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 24/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha

chiesto l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. D’Ambros s.r.l. impugnava la cartella di pagamento notificata il 5 maggio 2009 riportante iscrizione a ruolo di imposte Irpeg ed Ilor per l’importo di Euro 253.906,12 relative alle annualità 1992 e 1993. La commissione tributaria provinciale di Varese rigettava il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia sul rilievo che era da respingere la richiesta dell’appellante circa l’intervenuta decadenza dal potere di riscossione da parte dell’amministrazione finanziaria in quanto il termine di decadenza, nel caso di specie, non poteva farsi decorrere dalla notifica della cartella ma dalla data del deposito della sentenza con cui la corte di cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza della CTR, emessa a seguito dell’impugnazione degli avvisi di accertamento prodromici all’emissione della cartella, cui aveva fatto seguito l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte a norma dell’art. 380 bis. 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’omessa pronuncia sul motivo di appello afferente la prescrizione del diritto erariale.

2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in quanto il diritto dell’amministrazione finanziaria a riscuotere le imposte, le sanzioni e gli interessi doveva ritenersi prescritto. Ciò in quanto l’estinzione del processo derivante dalla mancata riassunzione della causa a seguito della sentenza della cassazione – che aveva annullato con rinvio la sentenza della CTR pronunciata all’esito dell’impugnazione degli avvisi di accertamento prodromici all’emissione della cartella – aveva comportato, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 3, il permanere dell’effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, nel caso di specie l’avviso di accertamento, dalla quale cominciava a decorrere il nuovo periodo di prescrizione restando escluso l’effetto permanente dell’interruzione previsto dallo stesso art., comma 2. Tale effetto derivava anche nel caso di estinzione del processo ai sensi dell’art. 393 c.p.c., per mancata riassunzione della causa avanti il giudice di rinvio. Ne conseguiva che il momento iniziale per il decorso della prescrizione non era dato dalla data di deposito della sentenza della corte di cassazione nè dalla data del decreto di estinzione emesso dalla CTR di Milano ma dalla data di notifica degli avvisi di accertamento, ovvero dal 14 giugno 2009. E si doveva considerare che l’Irpef e l’ILOR erano soggetti alla prescrizione quinquennale. Per quanto riguarda le sanzioni, poi, è applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, ed anche gli interessi si prescrivono nel termine di cinque anni ai sensi dell’art. 2948 c.c., comma 1, punto 4.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 2943 e 2945 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17e 25, per il mancato riconoscimento dell’intervenuta decadenza dell’amministrazione finanziaria dal diritto all’iscrizione a ruolo. Sostiene che la CTR ha errato nel dichiarare che il termine per l’iscrizione a ruolo dei tributi derivanti dagli avvisi di accertamento impugnati e iniziato a decorrere dalla data del deposito della sentenza di rinvio della corte di cassazione e, dunque, del 24 agosto 2007. Ciò in quanto la norma applicabile ratione temporis era quella di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, secondo cui le somme dovute dai contribuenti avrebbero dovuto essere iscritte in ruoli esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo. In ogni caso gli accertamenti dovevano considerarsi come mai impugnati e, dunque, divenuti definitivi decorsi 60 giorni dalla loro notificai avvenuta il 14 giugno 1999.

4. Preliminarmente rileva la Corte che la memoria del Procuratore Generale è inammissibile poichè è stata depositata il 6 novembre 2018, oltre il termine di cui all’art. 380 bis 1 c.p.c..

5. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato avendo la CTR omesso di pronunciarsi in ordine alla dedotta prescrizione del credito erariale.

Mette conto considerare che questa Corte ha affermato il principio secondo cui l’estinzione del processo comporta, ai sensi dell’art. 2945 c.c., comma 3, il permanere dell’effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando escluso l’effetto permanente dell’interruzione previsto dallo stesso art., comma 2; tale principio vale anche nel caso di estinzione del processo, ai sensi dell’art. 393 c.p.c., per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio (Cass. n. 5570 del 08/03/2010; Cass. n. 825 del 18/01/2006).

Nel caso che occupa gli avvisi di accertamento prodromici all’emissione della cartella impugnata sono stati notificati il 14 giugno 1999 e dunque si tratta di stabilire se il diritto ad esigere la riscossione delle imposte Irpeg ed Ilor, delle sanzioni e degli interessi sia prescritto, rimarcandosi che la cartella esattoriale è stata notificata il 5 maggio 2009. Questa Corte ha chiarito che la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo, di guisa che soltanto con il protrarsi dell’adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l’interesse del creditore per il tramite della ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre; tale prescrizione, per contro, non trova applicazione con riguardo alle prestazioni unitarie, suscettibili di esecuzione così istantanea, come differita o ripartita, in cui cioè è, o può essere, prevista una pluralità di termini successivi per l’adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile però anche uno actu con riferimento alle quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall’art. 2946 c.c.. In altri termini, la disposizione codicistica trova applicazione nella ipotesi di prestazioni periodiche in relazione ad una causa debendi continuativa, mentre la medesima norma non trova applicazione nella ipotesi di debito unico. Ed è stata esclusa l’applicabilità della prescrizione breve al credito erariale per la riscossione di imposta sul valore aggiunto (IVA) (pure da pagarsi con cadenza annuale od inferiore) sul rilievo che la prestazione tributaria, stante la autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. (Cass. n. 4283 del 2010; Cass. n. 2941 del 2007; Cass. n. 4271 del 2003; Cass. S.U. n. 10955 del 2002).

Si deve escludere, pertanto, possa ritenersi prescritto il credito per le imposte Irpeg ed Ilor, valendo per esse il termine di prescrizione decennale. Diverse conclusioni debbono trarsi con riguardo agli interessi ed alle sanzioni, posto che gli interessi, a norma dell’art. 2948 c.c., n. 4, si prescrivono in cinque anni ed anche per le sanzioni vale il termine di prescrizione quinquennale previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20.

6. Il secondo motivo rimane assorbito.

7. In ordine al terzo motivo di ricorso si osserva che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, è stato soppresso dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1. Nel caso di specie l’agenzia delle entrate era facoltizzata a riscuotere l’imposta solo dal momento del verificarsi del presupposto dell’estinzione del processo, ossia dal decorso del termine di un anno e 46 giorni dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione previsto dall’art. 392 c.p.c., vigente ratione temporis e, dunque, dal 9 ottobre 2008, dato che, stando a quanto dedotto dalla ricorrente, il deposito della sentenza n. 18013/07 della Corte di Cassazione ha avuto luogo il 24 agosto 2007. Ed invero solo da tale data si può affermare che l’atto impositivo originario sia divenuto definitivo in conseguenza dell’estinzione del procedimento di impugnazione. Ne consegue che la cartella è stata tempestivamente notificata il 5 maggio 2009 per la ragione che deve trovare applicazione, ratione temporis, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, lett. c, secondo cui il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

7. Va dunque accolto il primo motivo, assorbito il secondo motivo, e va rigettato il terzo. L’impugnata sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame alla CTR della Lombardia che deciderà nel merito e provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e rigetta il terzo. Cassa l’impugnata e rinvia per nuovo esame alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il giorno 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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