Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19969 del 05/10/2016

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11791-2015 proposto da:

E.V. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO TORRE, rappresentata e difesa dall’avvocato

VITTORIO SPADA giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ISOLCASA SRL, in persona del presidente e legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO TOTTI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2316/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato Valentina Romagna (delega verbale avvocato Totti

Alessandro) che si riporta agli scritti.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– su ricorso della Isolcasa srl, il Tribunale di Rimini emise decreto col quale ingiunse alla E.V. s.r.l., il pagamento, in favore della predetta, della somma di Euro 16.238,52 oltre accessori e interessi legali, a titolo di compenso per la fornitura e installazione di infissi;

– la E.V. s.r.l. propose opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo e ne chiese la revoca, assumendo che, dopo l’installazione degli infissi, si erano verificate infiltrazioni di acqua meteorica che aveva danneggiato parquet e soffitti; chiese, in via riconvenzionale, la condanna della Isolcasa s.r.l. al risarcimento dei danni;

– nella resistenza dell’attore, il Tribunale adito rigettò l’opposizione e la domanda riconvenzionale, confermando il decreto ingiuntivo opposto;

– sul gravame proposto dalla E.V. srl, la Corte di Appello di Bologna confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre la E.V. s.r.l. sulla base di tre motivi;

– resiste con controricorso la Isolcasa.

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1665 c.p.c., per avere la Corte di Appello, dopo aver riqualificato il contratto stipulato tra le parti come appalto anzichè compravendita, rigettato poi l’appello e la domanda riconvenzionale proposta) appare manifestamente infondato, in quanto la riqualificazione giuridica del rapporto contrattuale non avrebbe potuto comportare l’accoglimento della domanda riconvenzionale in assenza della prova dei fatti – come ritenuta dai giudici di merito – posti a fondamento di essa;

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per non avere la Corte di Appello disposto C.T.U.) appare inammissibile, sia perchè non ricorre il dedotto vizio di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 inteso come relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831), sia perchè, in ogni caso, il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è incensurabile in cassazione, se – come nel caso di specie – il diniego della C.T.U. è motivato in modo esente da vizi logici e giuridici (con riferimento al carattere esplorativo della C.T.U. in assenza di prova ammissibile e rilevante dedotta dalla parte) (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4853 del 01/03/2007, Rv. 595177);

– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione del T.U. n. 115 del 2002, art. 13 per avere la Corte di Appello condannato l’appellante al pagamento di un ulteriore importo del contributo unificato) appare manifestamente infondato, in quanto la statuizione della Corte territoriale è conforme al dettato del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il quale, quando l’impugnazione è respinta integralmente, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione e – nel caso di specie – l’impugnazione è stata integralmente respinta con la conferma della sentenza impugnata (non rilevando le ragioni del rigetto);

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.200,00 (quattromiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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