Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19968 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19968 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

Data pubblicazione: 27/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 29137-2011 proposto da:
PAGANUZZI CARLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
DONATELLO 23, presso lo studio dell’avvocato
PIERGIORGIO VILLA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MONICA ARCELLONI;
– ricorrente contro

2018
1771

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DIREZIONE PROVINCIALE
DI PIACENZA;
– intimati –

Nonché da:

eu\
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale contro

DONATELLO 23, presso lo studio dell’avvocato
PIERGIORGIO VILLA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MONICA ARCELLONI;
– controricorrente all’incidentale nonchè contro

UFFICIO DIREZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA;
– intimata –

avverso la
TRIBUTARIA

decisione
CENTRALE

n.
di

1273/2010
BOLOGNA,

della COMM.
depositata

il

25/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/05/2018 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO FEDERICI.

PAGANUZZI CARLA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

Rilevato che:
Paganuzzi Carla ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 1273/2010, depositata
il 25.10.2010 dalla Commissione Tributaria Centrale, Sez. di Bologna;
ha riferito che a seguito di un controllo fiscale in capo al titolare di impresa
familiare, Marini Lino, relativamente all’anno 1982, e dell’accertamento del maggior
reddito, il 23.12.1987 riceveva la notifica dell’avviso di accertamento n. 235/1983 con
il quale era rettificato il reddito di partecipazione da lei dichiarato.

sentenza depositata il 19.01.1989, dichiarava inammissibile il ricorso perché tardivo.
La adita Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza
depositata il 16.02.1990, riconosceva la tempestività del ricorso, che accoglieva anche
nel merito. L’Ufficio impugnava la pronuncia dinanzi alla Commissione Tributaria
Centrale, che confermava la ritualità del ricorso ma accoglieva nel merito le ragioni
della Amministrazione, rigeitando la domanda introduttiva della contribuente.
Avverso quest’ultima pronuncia con unico motivo la Paganuzzi si duole della
violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 597 del 1973, in relazione
all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. perché il giudice tributario avrebbe erroneamente
ritenuto che l’accertamento del maggior reddito in capo all’impresa familiare potesse
essere imputato anche ai partecipanti dell’impresa e non al solo suo titolare.
Si è costituita l’Agenzia, che ha contestato il motivo di ricorso, di cuipte ha chiesto
il rigetto, e con ricorso incidentale ha a sua volta censurato con due motivi la
sentenza:
con il primo per violazione dell’art. 17 del d.P.R. n. 636 del 1972, come modificato
dall’art. 8 del d.P.R. n. 739 del 1981, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., in
ordine alla ritenuta tempestività del ricorso introduttivo della contribuente;
con il secondo per motivazione insufficiente circa un fatto controverso e decisivo
per il giudizio, in relazione, all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., sempre in riferimento alla
tempestività del ricorso.
Al ricorso incidentale ha risposto la contribuente con controricorso.

Considerato che:
Deve per ordine logico esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché
tardivo, proposta dall’Agenzia delle Entrate sin dal giudizio di merito e ribadita con il
ricorso incidentale.
Ditettute AmministratiVO
DiX.Stc.ficePALLT14530

RG N 29137/2011
CoigIiere rel. Federici

\tb,

Seguiva il contenzioso e la Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza, con

2

Risulta che l’avviso di accertamento fu notificato alla Paganuzzi il 23.12.1987.
L’Agenzia evidenzia che il ricorso di primo grado fu spedito alla Commissione senza
raccomandata con avviso di ricevimento in data 18.02.1988, di per sé ancora nei
termini, ma fu ricevuto in data 16.03.1988, ben oltre il termine dei 60 gg.; quanto alla
copia in carta semplice da spedire all’Ufficio accertatore, essa era spedita con
raccomandata in data 18.04.1988, dunque quando i termini erano ampiamente
decorsi.

Corte ha affermato che l’art. 17 del dpr. n. 636 del 1972, come sostituito dall’art. 8
del d.P.R. n. 739 del 1981, vigente ratione temporis, richiedeva, per la proposizione
del ricorso avanti alla Commissione Tributaria, non solo la consegna o la spedizione
dell’originale alla segreteria della Commissione medesima, ma anche la consegna o la
spedizione di una copia all’Ufficio tributario competente. L’osservanza del termine
perentorio di sessanta giorni, previsto a pena di inammissibilità per la proposizione del
ricorso, postulava che entro tale termine si provvedesse ad entrambi i suddetti
adempimenti. L’osservanza della formalità verso l’ufficio, diretta a consentirgli la
partecipazione al giudizio per spiegare le ragioni del proprio comportamento, atteneva
alla valida costituzione del rapporto processuale, con la conseguenza che la sua
mancanza integrava una nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio
(Cass., ord. n. 7635 del 2013; sent. n. 2969 del 2002. In termini con il caso di specie
è anche Cass., sent. n. 22744 del 2016).
Quanto alla spedizione del ricorso originale alla segreteria della Commissione
tributaria, la possibilità che la data di “spedizione” potesse essere considerata quale
data di “presentazione” del ricorso alle commissioni tributarie di primo e di secondo
grado, mettendo il contribuente al riparo da (eventuali) disfunzioni del servizio
postale, era subordinata dall’art. 17 cit. alla duplice condizione: a) che la spedizione
fosse stata effettuata mediante raccomandata per il tramite del servizio postale; b)
che la raccomandata fosse stata corredata da avviso di ricevimento. Il mancato
rispetto di tali prescrizioni (o anche di una sola di esse) rendeva conseguentemente la
“spedizione” del ricorso irrilevante ai fini della rituale e tempestiva presentazione del
medesimo. L’avviso di ricevimento – più in particolare – pur non rilevando quale prova
dell’avvenuto ricevimento della raccomandata, avendo il legislatore ritenuto sufficiente
la sua “spedizione” – rappresentava tuttavia un requisito la cui ricorrenza era
necessaria perché detta spedizione potesse essere equiparata alla (materiale)
RGN 29137/2011
Consllere rei. Federici

e

L

Ebbene, in tema di contenzioso tributario, con consolidata giurisprudenza questa

3

consegna del ricorso alla segreteria della Commissione tributaria (Cass., sent. n. 7333
del 2003).
La decisione della Commissione Centrale non si è attenuta ai principi indicati,
disattendendo il motivo, riproposto dall’Amministrazione anche nel ricorso dinanzi a
tale giudice, relativo alla tardività del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.
Poiché la causa non avrebbe potuto essere proseguita per l’originaria mancata
costituzione del contraddittorio, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ed, in

proposto dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado.
L’accoglimento del motivo del ricorso incidentale comporta l’inammissibilità del ricorso
principale introdotto dalla Paganuzzi.

Considerato che
il ricorso principale va dichiarato inammissibile; va accolto invece il ricorso
incidentale; per l’effetto la sentenza va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 co. 3
c.p.c. per l’inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese del
presente giudizio vanno poste a carico della ricorrente principale, secondo il principio
della soccombenza, nella misura specificata in dispositivo, mentre è corretto
compensare le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale; dichiara inammissibile il ricorso principale;
cassa la sentenza senza rinvio, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo della
contribuente; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la
Paganuzzi alla rifusione in favore della Agenzia delle spese del giudizio di legittimità,
che si liquidano in € 3.500,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il giorno 18 maggio 2018
Il Presidente

accoglimento del ricorso incidentale, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso

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