Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19968 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/08/2017, (ud. 05/07/2017, dep.10/08/2017),  n. 19968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7359/2017 proposto da:

D.I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ETTORE

XIMENES, n. 3, presso lo studio dell’avvocato VESSELINA T. PANOVA,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI DAMIANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 21132/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 19/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCELLO

IACOBELLIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.L. quale procuratore di D.I.F. ha proposto istanza di correzione di errore materiale dell’ordinanza in epigrafe, nella parte in cui è stata omessa la distrazione delle spese in favore di esso difensore.

L’istanza è fondata e pertanto l’ordinanza in epigrafe va corretta nel senso che laddove nel dispositivo leggesi: condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore del contribuente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 5.283,00 per compenso, oltre rimborso spese generali ed accessori, se dovuti;

debba leggersi ed intendersi: condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore del contribuente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 5.283,00 per compenso, oltre rimborso spese generali ed accessori, se dovuti, con distrazione in favore dell’avv. Luigi Damiano.

PQM

 

la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in epigrafe nel senso che: nel senso che laddove nel dispositivo leggesi: “condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore del contribuente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 5.283,00 per compenso, oltre rimborso spese generali ed accessori, se dovuti”;

debba leggersi ed intendersi: “condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione, in favore del contribuente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 5.283,00 per compenso, oltre rimborso spese generali ed accessori, se dovuti, con distrazione in favore dell’avv. Luigi Damiano”.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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