Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19968 del 05/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19968
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11708-2015 proposto da:
M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TITO
LOSITO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso
lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato NUNZIA COPPOLA LODI giusta mandato a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1296/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del
15/10/2014, depositata i103/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
che:
il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
“Ritenuto che:
– M.D. convenne in giudizio il Condominio (OMISSIS) sito in (OMISSIS), chiedendo la declaratoria di nullità e, in subordine, l’annullamento delle deliberazioni adottate dall’assemblea condominiale il (OMISSIS);
– il condominio convenuto resistette alla domanda; chiese, in via riconvenzionale, la condanna dell’attore al pagamento della somma di Euro 4.656,28 della quale egli era debitore;
– il Tribunale di Bergamo rigettò la domanda attorea e accolse la domanda riconvenzionale;
– sul gravame proposto dall’attore, la Corte di Appello di Brescia confermò la pronuncia di primo grado;
– per la cassazione della sentenza di appello ricorre M.D. sulla base di tre motivi;
– resiste con controricorso il Condomino (OMISSIS);
Atteso che:
– il primo e il secondo motivo di ricorso (con i quali si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1130 e 1131 c.c., con riferimento alla costituzione in giudizio dell’amministratore del condominio senza previa autorizzazione dell’assemblea nè ratifica da parte di essa) appaiono inammissibili, in quanto la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile la corrispondente doglianza proposta con l’atto di appello e il ricorrente non impugna nè censura tale declaratoria di inammissibilità, ma ripropone la doglianza ex novo;
– il terzo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 66 disp. att. c.c., per non essere stato consegnato al ricorrente l’avviso di convocazione dell’assemblea almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza) appare inammissibile, in quanto la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile tale doglianza proposta con l’atto di appello perchè nuova (non essendo stata proposta con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado) e il ricorrente non impugna nè censura tale declaratoria di inammissibilità, ma ripropone la doglianza ex novo;
Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi dichiarato inammissibile”;
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;
– non ricorrono i presupposti di cui all’art. 96 c.p.c. per pronunciare condanna del ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria, non avendo parte resistente adempiuto l’onere di dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte (Sez. 1, Sentenza n. 21393 del 04/11/2005, Rv. 586066);
– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.700,00 (millesettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 7 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016