Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19967 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 16/07/2018, dep. 24/07/2019), n.19967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24163-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.S. SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

VENTIQUATTRO MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato CORRADO

GRANDE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO

GUIDO ANTONINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 124/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata l’11/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. FULVIO BALDI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 124/11/11, depositata l’11.11.2011 dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Il contenzioso traeva origine da una verifica fiscale, condotta con metodo analitico-induttivo nei confronti della società A.S. srl, all’esito della quale con avviso di accertamento n. (OMISSIS) era determinato un maggior reddito ai fini Irpeg, Irap e Iva relativamente all’anno d’imposta 2005.

Nel contenzioso seguitone la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 219/29/2009 aveva accolto parzialmente le ragioni della contribuente e disposto che l’Ufficio provvedesse al ricalcolo del reddito imponibile, tenendo conto delle perdite d’esercizio dell’anno precedente.

La società adiva la Commissione Tributaria Regionale, che con la sentenza ora impugnata accoglieva l’appello e annullava l’avviso d’accertamento.

Con un unico motivo l’Amministrazione finanziaria si duole della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2,19 e 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente il giudice regionale ha annullato l’atto impositivo e non ha invece provveduto alla rideterminazione del reddito, senza tener conto che il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e non di impugnazione-annullamento.

Ha pertanto chiesto la cassazione della sentenza.

Mediante il difensore della società si è costituito S.A.L.M., nella qualità di già rappresentante e già liquidatore della società, cancellata dal registro delle imprese. Premettendo che nel corso del giudizio la società era stata messa in liquidazione e in data 11 settembre 2012 era cancellata dal registro delle imprese, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per intervenuta cancellazione della società contribuente. Nel merito ha contestato il motivo di ricorso, di cui ne ha chiesto il rigetto.

Il Collegio, già riunitosi per la decisione il 16 luglio 2018, si riconvocava per una nuova camera di consiglio in data 29 maggio 2019, decidendo sulla causa.

Diritto

RITENUTO

Che:

Deve preliminarmente esaminarsi la ammissibilità del controricorso. Con esso il S. si costituisce dichiarando, esso stesso, di farlo come “già” amministratore e poi liquidatore della società. Con ciò assume formalmente una veste, che non è quella di socio, e dunque di soggetto che possa astrattamente subentrare nei rapporti relativi ad una società, bensì quella di chi, al momento della costituzione medesima, è del tutto priva di poteri sostanziali e processualmente rappresentativi dell’ente che produce il controricorso.

Ne discende la inammissibilità della costituzione del controricorrente, che non aveva neppure più il potere di conferire al difensore la procura speciale, necessaria dinanzi alla Corte di Legittimità.

D’altronde, e a margine, risulta che la notifica del ricorso da parte della Agenzia alla società è avvenuta presso il domicilio eletto, e a tal fine va ribadito che per la regola della ultrattività del mandato la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comporta, tra gli altri effetti, l’ammissibilità della notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante (cfr. Sez. U, sent. n. 15295/2014; ord. n. 11072/2018).

Esaminando allora il merito, con l’unico motivo l’Ufficio censura la sentenza del giudice d’appello, che, a fronte di una errata determinazione del reddito nell’atto impositivo – già riconosciuta dal giudice di primo grado, che per questo rinviava alla Agenzia il ricalcolo esatto -; ha annullato integralmente l’avviso di accertamento, pur riconoscendo il potere di esercizio dell’accertamento con metodo analitico-induttivo della Amministrazione.

Il motivo è fondato.

Come affermato da giurisprudenza ormai consolidata, il processo tributario non è diretto alla mera eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito, sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’Ufficio. Ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass., sent. n. 27560/2018; 19750/2014).

La sentenza va pertanto cassata e la causa va rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che in diversa composizione dovrà decidere, oltre che sulle spese, anche sul merito della controversia nel rispetto del principio enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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