Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19967 del 10/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/08/2017, (ud. 05/07/2017, dep.10/08/2017),  n. 19967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23163/2016 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EURIALO, n. 9,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO TURCHETTI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 9602/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata l’11/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. MARCELLO

IACOBELLIS.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.D. ha proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza in epigrafe, nella parte in cui è le spese di giudizio sono state liquidate in Euro 40.000, in luogo di Euro 4.000.

L’istanza è fondata risultando la quantificazione frutto di errore materiale nel numero degli “0”, in quanto superiore anche alla vigente tariffa professionale.

La sentenza in epigrafe va corretta nel senso che laddove nel dispositivo leggesi: condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 40.000, oltre spese prenotate a debito;

debba leggersi ed intendersi: condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

PQM

 

la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza in epigrafe nel senso che: condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 40.000,00 oltre spese prenotate a debito;

debba leggersi ed intendersi: condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2017

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