Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19967 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19967

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11696-2015 proposto da:

S.R., S.V., S.L., G.L.,

S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO DE BONIS, rappresentati e difesi

dall’avvocato PIERO DI LAURO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

TROMBETTA GILDA, elettivamente domiciliata presso la CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato SILVIO GAROFALO, giusta procura speciale rilasciata

con atto separato in data (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 747/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

28/01/2015, depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato ASCANIO PENSI, delega verbale dell’Avvocato DI

LAURO, difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– Trombetta Gilda convenne in giudizio G.L. e G.R., chiedendo la condanna delle stesse ad arretrare la loro costruzione, edificata sul fondo finitimo a quello attoreo, fino alla distanza legale;

– le convenute resistettero alla domanda; chiesero, in via riconvenzionale, l’accertamento dei confini;

– il Tribunale di Avellino, con sentenza non definitiva, accertò il confine secondo la linea indicata nella relazione del C.T.U.; dichiarò che il fabbricato delle convenute si trovava a distanza inferiore a quella legale per 31 centimetri relativamente al lato posteriore; rigettò la domanda di arretramento del fabbricato delle convenute fino alla distanza legale, disponendo – in luogo del chiesto arretramento – il risarcimento del danno, per la liquidazione del quale dispose la prosecuzione della causa;

– sul gravame proposto dall’attrice avverso tale sentenza, la Corte di Appello di Napoli, riformando la pronuncia impugnata, dichiarò che il confine tra i fondi delle parti era corrispondente ai muri esistenti in loco; condannò le convenute ad arretrare la loro costruzione, inclusi gli sporti di copertura e la balconata pensile, fino alla distanza di metri sei dal confine;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorrono G.L. e, nella qualità di eredi di G.R. (nel frattempo deceduta), S.R., S.A., S.L. sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso Trombetta Gilda, che propone altresì ricorso incidentale affidato a un motivo;

Atteso che:

– il primo motivo del ricorso principale (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 873 c.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che gli sporti di copertura vanno calcolati ai fini della verifica dell’osservanza della distanza legale) appare manifestamente infondato, in quanto la Corte di Appello ha fatto corretta applicazione del principio – dettato dalla giurisprudenza di questa Corte – secondo cui in tema di distanze legali fra edifici, rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze, soltanto quegli elementi con funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria, mentre costituiscono corpi di fabbrica, computabili ai predetti fini, le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza (Sez. 2, Sentenza n. 17242 del 22/07/2010, Rv. 614192), avendo la Corte territoriale escluso la funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria degli sporti de quibus, con un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità;

– il secondo motivo del ricorso principale (relativo alla statuizione sull’accertamento del confine) appare inammissibile, in quanto il ricorrente non denunzia alcuna violazione di norma di diritto nè qualifica la censura secondo i motivi di ricorso tassativamente previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, limitandosi piuttosto a generiche censure di merito;

– l’unico motivo del ricorso incidentale (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di pronunciare in ordine alle spese del giudizio di primo grado) appare manifestamente infondato, in quanto la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio – dettato dalla giurisprudenza di questa Corte – secondo cui, in tema di spese processuali, il giudice del gravame che, in via definitiva, decida sull’appello avverso una sentenza “non definitiva”, esaurisce, con la sua pronuncia, l’ambito del thema decidendum, chiudendo il processo davanti a sè e, pertanto, deve statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, restando la liquidazione di quelle di primo grado affidata al giudice corrispondente, che dovrà provvedervi all’atto dell’emanazione della sentenza definitiva (Sez. 1, Sentenza n. 25286 del 11/11/2013, Rv. 628432);

Ritenuto che il ricorso principale e quello incidentale possono essere avviati alla trattazione camerale, per essere ivi rigettati”;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

– entrambi i ricorsi, pertanto, devono essere rigettati;

– le spese del presente giudizio di legittimità, pur in presenza di soccombenza reciproca, vanno poste a carico della parte ricorrente in via principale, la cui soccombenza – tenuto conto del principio di causalità e della consistenza delle censure – è prevalente rispetto a quella della parte ricorrente in via incidentale;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento), di cui 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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