Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19966 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 29/09/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TRIONFALE 6583, presso lo studio dell’avvocato BALDUINI

MARIA ESTER, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE di FIRENZE (OMISSIS), in persona del Sindaco,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio

dell’avvocato LORIZIO MARIA ATHENA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SANSONI ANDREA giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 624/2010 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 24/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

è presente il P.G. in persona del Dott. APICE Umberto, che nulla

osserva sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. C.G. impugna la su indicata sentenza del Tribunale di Firenze, con la quale veniva accolto il gravame del Comune di Firenze avverso la sentenza del Giudice di Pace della stessa città, che aveva invece accolto l’opposizione ex L. n. 689 del 1981 ed art. 204 bis C.d.S. proposta dall’odierno ricorrente avverso sanzioni per violazioni al C.d.S..

2. – L’odierno ricorrente aveva lamentato in primo grado tra l’altro l’inesistenza della notifica dei verbali, per esser stata la medesima effettuata dall’agenzia privata ATI TNT Post. Italiane SpA Maggioli, nonchè vizi procedurali nell’accertamento della violazione.

3. – Il Giudice di Pace di Firenze accoglieva l’opposizione, ritenendo inesistente la notifica dei verbali.

4. – Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Firenze depositando tempestivamente ricorso, notificato peraltro a termine breve scaduto unitamente al decreto di fissazione dell’udienza.

Il Tribunale di Firenze riteneva correttamente introdotto l’appello col rito speciale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23 e accoglieva l’appello respingendo tutti i motivi di opposizione.

5. – L’odierno ricorrente formula svariati motivi di ricorso e tra questi lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326 e 342 c.p.c. nonchè della L. n. 689 del 1981, art. 23 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ritenendo applicabile il rito ordinario alle impugnazioni avverso le sanzioni amministrative con conseguente inammissibilità dell’appello, perchè notificato oltre il termine breve.

6. – Resiste con controricorso la parte intimata.

7. – Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il consigliere relatore delegato ha depositato relazione con la quale ritiene che il ricorso possa essere accolto, perchè manifestamente fondato. La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti costituite.

Parte resistente ha depositato memoria.

8. – Il ricorso è fondato e va accolto.

Nel caso in questione è pacifico che il ricorso col quale è stato proposto l’appello è stato depositato nei termini brevi dell’impugnazione, ma notificato a termini ormai scaduti. E’ pacifico anche che la parte oggi ricorrente ha tempestivamente sollevato l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per decorrenza del termine breve. Occorre anche riconoscere che all’epoca della proposizione dell’impugnazione sussistevano orientamenti discordanti nella giurisprudenza di merito (ed in dottrina) circa il rito applicabile in appello sulle decisioni aventi ad oggetto opposizioni a sanzioni amministrative. Tale contrasto è approdato successivamente all’esame di questa Corte che l’ha sostanzialmente risolto con la decisione a sezioni unite n. 23285 del 2010 (nel senso dell’applicabilità del rito ordinario). Conseguentemente la notifica dell’atto di impugnazione doveva essere effettuata nel termine breve.

Ciò non è avvenuto, quindi, risulta fondata l’eccezione di inammissibilità tempestivamente avanzata dall’appellato.

E’ opportuno ulteriormente osservare che appare condivisibile l’orientamento di questa Corte in ordine alla idoneità degli atti introduttivi del giudizio, non conformati al modello legale, non solo ad istaurare il contraddittorio ma anche ad impedire eventuali decadenze, purchè, però, si rispetti la loro disciplina e non vi siano decadenze già verificatesi. Da ciò consegue che, pur ritenendosi idoneo il ricorso ad istaurare il giudizio d’appello, ciò non è sufficiente ad impedire l’eventuale decadenza derivante dalla mancata notifica nei termini di legge. Vedi al riguardo recenti orientamenti della Corte in tal senso (Cass. 2009 n. 4498 e Cass. 2008 n. 23412), che hanno affermato appunto l’esigenza della notifica nel termine di legge dell’atto di impugnazione – pur non conforme al modello legale (ricorso e non citazione) – per impedire l’eventuale passaggio in giudicato della decisione impugnata e la conseguente inammissibilità del gravame. Nè gli orientamenti citati dal resistente appaiono pertinenti, riguardando Cass. 2006 n. 8440 (e la precedente conforme Cass. 14560 del 2004) impugnazioni di delibere assembleari, in relazione alle quali si è ritenuto che si potesse proporre citazione (e non ricorso), purchè notificata nei termini e riguardando Cass. 2008 n. 17765 il diverso problema della errata, ma giustificata, individuazione del giudice ai fini della giurisdizione.

Nè, infine, può trovare applicazione al caso in questione il recente orientamento di questa Corte (Cass. 2010 n. 15811) in ordine alla rimessione in termini nel caso di un mutamento di una giurisprudenza precedentemente a lungo e costantemente applicata. Nel caso di specie, come riconosciuto dallo stesso resistente, sussistevano in dottrina e in giurisprudenza orientamenti del tutto difformi, di cui l’operatore del diritto doveva tener conto nel momento della scelta del mezzo dell’impugnazione.

9. – Il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e, sussistendone i presupposti la Corte può giudicare l’appello proposto, dichiarandolo inammissibile.

10. Stante le oggettive difficoltà interpretative registratesi in ordine alla applicazione della normativa in questione, le spese del giudizio di appello e del presente vengono interamente compensate.

P.T.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e pronunciando sull’appello lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese del giudizio di appello e di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA