Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19966 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. II, 23/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 23/09/2020), n.19966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 24338-2019 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in VIA PAOLO SOPRANO 2B

CASTELFIDARDO – ANCONA – presso l’avv. MARIO NOVELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI ANCONA, depositato il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Ancona, con decreto del 25/6/2019, ha rigettato il ricorso proposto da O.E., avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, reso dalla locale Commissione territoriale.

Il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto dello straniero, privo di riscontri specifici, incoerente e contraddittorio (su “atteggiamento della famiglia rispetto all’unione, dapprima osteggiava la relazione, poi avrebbe avuto una reazione sproporzionata; non plausibilità del racconto circa i (OMISSIS)”); ha considerato la situazione del paese di origine dell’ O., lo (OMISSIS), in (OMISSIS), avuto riguardo alle fonti consultate, concludendo nel senso che i territori posti a sud della (OMISSIS), quale l'(OMISSIS), non sono interessati da un conflitto armato, tale da comportare un grado di violenza talmente generalizzato da costituire per i civili, per la sola presenza nell’area in questione, un concreto rischio della vita, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14; ha escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, così come per il riconoscimento della protezione sussidiaria e dell’umanitaria, rilevando che il ricorrente aveva provato l’esistenza di un rapporto di lavoro “anche piuttosto stabile”, ma non risultava “un’incolmabile sproporzione tra il contesto di vita vissuto, o nel quale si troverebbe a vivere, in caso di rimpatrio nel paese di origine e l’esistenza in Italia, potendo quest’ultimo godere in patria di una vita comunque dignitosa”.

Avverso questo decreto O.E. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; il Ministero dell’interno ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per avere il Tribunale concluso per la non credibilità della narrazione della parte, pur a fronte del rispetto di tutte le condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 con motivazione apparente ed apodittica, senza valutare la situazione del paese di provenienza, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale.

Il motivo è sostanzialmente inammissibile; il Tribunale ha concluso per la non credibilità della narrazione del ricorrente, e si è confrontato con la situazione del Paese di provenienza, come desunta da fonti internazionali: a fronte di detta valutazione, l’ O. si limita a contrapporre la propria valutazione sulla situazione della (OMISSIS), del tutto genericamente supportata da richiami a fonti, alquanto risalenti (2015, 2016), delle quali neppure si specifica l’effettivo contenuto.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (mentre concorda con la decisione impugnata quanto all’assenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato); sostiene che non avrebbe ottenuto tutela nello Stato di origine, stante le conoscenze in polizia del padre della propria ex fidanzata e che, in quanto indagato per violenza carnale nei confronti della ex fidanzata, rischiava di essere arrestato e di finire in carcere, ove i detenuti vivono in condizioni di assoluto degrado.

Sostiene l’ O. che la protezione sussidiaria gli andrebbe riconosciuta anche D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) stante che in (OMISSIS) è nata la setta dei (OMISSIS) e potrebbe colpire anche il gruppo di (OMISSIS).

Anche il secondo mezzo è inammissibile, dato che in gran parte postula la credibilità della narrazione della parte, esclusa dal Tribunale, e contrappone alla valutazione del Tribunale in relazione alle condizioni dell'(OMISSIS) la propria differente visione, anche nel generico riferimento alla setta (OMISSIS) ed alla possibile presenza del gruppo di (OMISSIS), in via del tutto congetturale.

Con il terzo motivo, è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non avere il Tribunale valutato la situazione nel paese di origine in modo adeguato.

E’ inammissibile anche detto motivo, palesemente inteso alla generica contestazione della valutazione del Tribunale.

Con il quarto motivo è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1997, 5, comma 6; si duole il ricorrente della mancata valutazione del concreto inserimento socio-lavorativo in Italia (titolarità di rapporto di lavoro come aiuto cuoco sino al 31/1/2020, proficua partecipazione a corsi scolastici, tale da consentire la conoscenza adeguata della lingua italiana).

Il mezzo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza, dato che il Tribunale ha valutato l’inserimento lavorativo, concludendo per l’insussistenza di condizione di particolare vulnerabilità, nella valutazione propria del merito.

Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (vedi Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2100,00, oltre le spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

 

 

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