Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19966 del 21/09/2010
Cassazione civile sez. II, 21/09/2010, (ud. 15/06/2010, dep. 21/09/2010), n.19966
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente –
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
P.C. n.q di socio accomandatario e l.r. della SAS
IMPERIAL MARMI, F.G., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA FRATELLI RUSPOLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALBANESE
MARIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAGLIARDI
CIRO;
– ricorrenti –
contro
IDROELETTRICHE COSTRUZIONI in persona del liquidatore pro tempore
G.R. elettivamente domiciliata in Roma, PIAZZALE CLODIO
22, presso lo studio dell’avvocato MILETO BRUNELLO, rappresentata e
difesa dall’avvocato MUNDO GABRIELE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2904/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 20/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
15/06/2010 dal Consigliere Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA;
udito l’Avvocato D’URSO con delega. dell’Avvocato MUNDO GABRIELE che
si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in data 14 ottobre 1995 la soc. Idro Elettriche Costruzioni conveniva davanti al Tribunale di Nola F.G. e la s.a.s. Imperial Marmi, chiedendo che venisse dichiarato risolto per inadempimento un contratto preliminare avente ad oggetto la promessa di vendita di un immobile da parte di essa societa’ attrice in favore della societa’ convenuta, sottoscritto da F.G. come garante.
La domanda veniva accolta dal tribunale adito con sentenza in data 15 aprile 2002.
F.G. e la s.a.s. Imperial Marmi proponevano appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 20 settembre 2006.
F.G. e la s.a.s. Imperial Marmi proponevano ricorso per cassazione.
Successivamente tra le parti interveniva una transazione, in base alla quale la societa’ attrice trasferiva alla societa’ convenuta l’immobile oggetto del contratto preliminare e si prevedeva una rinuncia definitiva al ricorso per cassazione.
Cio’ non ostante F.G. e la s.a.s. Imperial Marmi ricorrevano alla Corte di appello di Napoli ai sensi dell’art. 373 cod. proc. civ. al fine di ottenere la sospensione della esecutorieta’ della sentenza gia’ impugnata con ricorso per cassazione.
La soc. Idro Elettriche Costruzioni, allora, notificava tardivamente controricorso, chiedendo che venisse dichiarata l’estinzione per rinunzia del ricorso per cassazione proposto da F.G. e dalla s.a.s. Imperial Marmi.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere in relazione alla rinunzia allo stesso posta in essere con la transazione di cui sopra.
Avendo la Idro Elettriche Costruzioni s.r.l. partecipato alla discussione orale, essendo in tanto legittimata in base alla procura rilasciata per il controricorso, F.G. e la s.a.s. Imperial Marmi vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010