Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19966 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19966

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11079-2015 proposto da:

C.A.T., A.E., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BRENTA 2/A, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA MARIA

STOPPANI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FILIPPO COPPELLI, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.N., N.A.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA LUIGI SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE

MATTEIS, rappresentati e difesi dall’avvocato ENRICO MONTOBBIO,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 786/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

04/06/2014, depositata l”11/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– B.N. e N.M. convennero in giudizio A.E. e C.A., chiedendo – per quel che qui rileva – la demolizione delle fabbriche di proprietà dei convenuti realizzate in violazione delle distanze legali dal loro immobile finitimo;

– i convenuti resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto;

– il Tribunale di Massa (Sezione distaccata di Pontremoli) accolse la domanda attorea, condannando i convenuti all’arretramento della loro fabbrica fino alla distanza legale;

– sul gravame proposto dai convenuti, la Corte di Appello di Genova confermò la pronuncia di primo grado sul punto;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorrono A.E. e C.A. sulla base di due motivi;

– resistono con controricorso B.N. e N.M.;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Appello omesso di pronunciarsi sulla eccezione con la quale si era dedotta l’esistenza di una servitù avente ad oggetto il mantenimento della costruzione a distanza inferiore a quella legale) appare manifestamente infondato, in quanto – contrariamente a quanto dedotto col motivo – nella comparsa di risposta di primo grado non risulta eccepita l’esistenza di una servitù avente ad oggetto il mantenimento della costruzione a distanza inferiore a quella legale, nè il relativo titolo di acquisto;

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè l’omessa motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello omesso di considerare, per un verso, che la detta servitù si sarebbe costituita col rilascio della concessione edilizia da parte del Comune di Comano (allora proprietario dell’immobile oggi degli attori) e, per altro verso, che il detto Comune – nel rogito col quale vendette agli attori l’immobile di cui essi sono ora proprietari – dichiarò che il trasferimento avveniva “con tutte le servitù esistenti”, circostanze queste che costituirebbero fonte contrattuale di costituzione della servitù) appare inammissibile in ordine al primo profilo (rilievo della concessione edilizia come titolo costitutivo della servitù), trattandosi di questione nuova non dedotta con l’atto di appello, e manifestamente infondato in ordine al secondo profilo (significato della formula contrattuale secondo cui il trasferimento avveniva “con tutte le servitù esistenti”), sia perchè al contratto richiamato i ricorrenti sono rimasti estranei, sia perchè la formula contrattuale richiama servitù già esistenti e non costituisce nuove servitù;

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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