Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19965 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 24/07/2019), n.19965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23226-2013 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO

180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, rappresentato e

difeso dagli avvocati FRANCESCO PISTOLESI, MARCO MICCINESI giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 03/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERGIO DEL CORE che ha concluso per il rigetto in subordine

inammissibilità del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato VOGLINO per delega dell’Avvocato

PISTOLESI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che si riporta agli

atti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate notificava a C.L. avviso di liquidazione dell’imposta di registro e tributi accessori dovuti per la registrazione della sentenza civile emessa nell’ambito di un giudizio di divisione tra il contribuente e i fratelli P., A. e C.. Tra tutti i coobbligati solo il ricorrente impugnava l’avviso. Nelle more il tributo veniva pagato dal difensore dei coobbligati in solido C.C. e P.. La CTP di Firenze accoglieva il ricorso annullando l’avviso di liquidazione per difetto di motivazione. La sentenza passava in giudicato e il contribuente presentava ricorso per giudizio di ottemperanza, che veniva respinto con sentenza n. 82/6/2010 depositata il 18 maggio 2010 e, successivamente, istanza di rimborso per la restituzione di quanto versato dai condebitori.

Non avendo ottenuto risposta il ricorrente impugnava il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso.

La CTP di Firenze accoglieva il ricorso.

Avverso la sentenza proponeva appello principale l’Ufficio e appello incidentale C.L.. La CTR della Toscana, con sentenza n. 52/21/12 depositata il 3.9.2012 accoglieva l’appello dell’Ufficio escludendo il diritto del ricorrente al rimborso sul presupposto che a corrispondere la somma non era stato il C. ma i coobbligati in solido.

Avverso la sentenza il contribuente ricorre per cassazione affidando il gravame a cinque motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il contribuente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1306 e 2909 c.c., e dei principi generali in tema di giudicato tributario, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, nonchè del D.P.R. n. 131 del 1996, art. 56, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In particolare lamenta che la CTR aveva erroneamente ritenuto che l’annullamento dell’avviso di liquidazione da parte della Commissione Tributaria non aveva fatto sorgere automaticamente il diritto a ripetere quanto indebitamente perchè sarebbe stata necessaria, a tal fine, una statuizione che condannasse esplicitamente l’ente impositore al rimborso di quanto corrisposto a fronte dell’atto impositivo ritenuto illegittimo.

2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 84 c.p.c., nonchè degli artt. 2727,2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta in particolare che la CTR aveva escluso che il pagamento dell’imposta principale fosse riconducibile al ricorrente in base all’erronea considerazione che il tributo sarebbe stato versato dagli altri destinatari dell’avviso di liquidazione a mezzo del procuratore che li aveva assistiti nel giudizio civile, nonostante la procura conferisse al difensore la facoltà di esercitare atti endoprocessuali e non anche atti extraprocessuali.

3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1292 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta in particolare che la CTR erroneamente glia aveva negato il diritto al rimborso del ricorrente senza considerare che tutti i coobbligati in solido sono liberati nei confronti del creditore dall’adempimento di uno di essi.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce omessa/insufficiente motivazione per un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione alla circostanza che il pagamento dell’imposta di registro principale risultante dall’avviso di liquidazione sarebbe stato effettuato da soggetti diversi dal ricorrente e comunque non sarebbe stato riconducibile a quest’ultimo.

5. Le censure possono essere trattate unitamente in quanto strettamente connesse.

Esse non sono fondate.

6. Con riferimento, in particolare ai motivi due e quattro, la CTR ha escluso il diritto al rimborso del ricorrente in considerazione del fatto, incontestato in questo giudizio, che il tributo era stato pagato dagli altri destinatari dell’avviso di liquidazione.

L’imposta di registro sulla sentenza di divisione è stata, infatti, pagata dal difensore di C.P. e C., germani dell’odierno ricorrente, destinatari di analogo avviso di liquidazione.

La circostanza è stata accertata nell’ambito del giudizio di ottemperanza instaurato dall’odierno ricorrente, conclusosi con sentenza n. 82/06/10 del 18.5.2010, divenuta definitiva, emessa sul presupposto che l’importo reclamato all’ufficio per la registrazione della sentenza era stato corrisposto non già dal ricorrente, bensì dai condebitori solidali C.C. e C.P..

Lo stesso C., nel suo appello incidentale, come trascritto dall’Agenzia delle Entrate, ha ammesso che il pagamento era stato effettuato da altri e che intendeva recuperare la somma che i coobbligati gli avevano addebitato in via di regresso.

Il ricorrente non ha, peraltro, indicato quale sarebbe il fatto decisivo controverso idoneo a smentire l’accertamento, nè ha allegato da quali documenti, prodotti in atti, emergesse che il difensore dei condebitori non aveva eseguito il versamento in nome per conto dei suoi assistiti.

7. Ciò premesso, la pretesa del ricorrente di ottenere il rimborso di una somma mai versata è infondata.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, comma 2, – che regola più in generale il pagamento dei tributi in pendenza di giudizio – nel testo vigente ratione temportis prevedeva che “se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”. La norma è fonte di un obbligazione ex lege da indebito, atteso che, quando l’impugnazione della parte trova definitivo accoglimento e la pretesa tributaria che ne è oggetto viene caducata nell’intero o solo in parte, l’amministrazione in virtù dell’obbligo da essa stabilito – ma più in generale dell’obbligo che civilisticamente compete a chiunque è destinatario di un pagamento privo di causa – è tenuta ex officio ad eseguire il prescritto rimborso delle somme dovute, maggiorate degli interessi di legge, entro il termine di novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

L’obbligazione per il pagamento dell’imposta di registro grava sulle parti con vincolo di solidarietà come stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1. Secondo quanto dispone l’art. 1292 c.c., in caso di obbligazione solidale, “ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri” con la ulteriore conseguenza che il pagamento effettuato dai germani di C.L. ha definito il rapporto tributario anche con lui.

Il ricorrente dopo il pagamento effettuato da parte di un altro responsabile d’imposta non poteva richiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria senza vanificare la facoltà di scelta del creditore di chiedere l’adempimento ad uno qualsiasi degli obbligati solidali.

In altri termini, se fosse consentito al coobbligato non destinatario dell’avviso di liquidazione, di chiedere il rimborso del pagamento effettuato da altro coobbligato solidale, di fatto verrebbe svuotato di contenuto il precetto che attribuisce al creditore la facoltà di rivolgersi ad uno qualsiasi dei coobbligati. Con la ulteriore conseguenza che il rapporto tributario deve considerarsi definito senza vi sia la possibilità di richiedere, all’amministrazione, il rimborso di quanto pagato. Semmai, il coobbligato “dissenziente” potrà far valere le proprie ragioni opponendosi all’azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente.

8. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione falsa applicazione degli artt. 53 e 97 Cost., e L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare lamenta che l’amministrazione, rifiutando il rimborso, aveva violato il principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione e il principio di collaborazione e buona fede tra contribuente ed amministrazione finanziaria.

La censura non è fondata.

La CTP ha escluso il diritto al rimborso, sul presupposto, del tutto logico, che non si poteva rimborsare quello che il C. non aveva pagato. Nè è possibile, per il contribuente invocare il legittimo affidamento ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, commi 1 e 2, il quale non può certo incidere sulla debenza dei tributi, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Cass. 5934/2015).

Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte – rigetta il ricorso e condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 6.300,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA