Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19965 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19965

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10168-2015 proposto da:

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. SETTEMBRINI 30,

presso lo studio dell’avvocato LORETO ANTONELLO CHIOLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO BERNARDINI,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA

CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli Avvocati GIUSEPPE

BERTONI, MAURILIO BERTONI, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3254/2014 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata

il 15/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– T.E. convenne in giudizio il Condominio dell’edificio di (OMISSIS), proponendo opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli in relazione al pagamento di spese condominiali deliberate in apposita assemblea condominiale;

– nella resistenza del condominio convenuto, il Giudice di Pace di Genova rigettò l’opposizione e confermò il decreto impugnato;

– sul gravame proposto dal T., il Tribunale di Genova confermò la pronuncia di primo grado;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre T.E. sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso il condominio convenuto;

Atteso che:

– il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere il Tribunale ritenuto che la mancata impugnazione della deliberazione assembleare rendesse la pretesa creditoria incontestabile, nonostante la precedente mancata comunicazione della convocazione assembleare) appare manifestamente infondato, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi – la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale comporta, non la nullità, ma l’annullabilità della delibera condominiale, la quale, ove non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c., comma 3, (decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione, e, per i condomini dissenzienti, dalla sua approvazione), è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio (Sez. U, Sentenza n. 4806 del 07/03/2005, Rv. 579439);

– il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento alla ritenuta non necessità di preventiva messa in mora ai fini della emanazione del decreto ingiuntivo) appare inammissibile per la assoluta genericità del motivo, con quale non si menziona alcuna norma di legge della quale si lamenti la violazione (cfr. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 635 del 15/01/2015, Rv. 634359) e, comunque, appare manifestamente infondato, in quanto la preventiva messa in mora non costituisce condizione di emanazione del decreto ingiuntivo (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 22951 del 04/11/2011, Rv. 620146);

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c. alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.200,00 (milleduecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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