Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19964 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. I, 29/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

REGIONE DEL VENETO (C.F. (OMISSIS)), in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. GONFALONIERI

5, presso l’avvocato MANZI ANDREA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LONDEI LUISA, FRANCESCO ZANLUCCHI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO FINVENETA AGRISVILUPPO S.P.A.;

– intimato –

sul ricorso 18863-2007 proposto da:

FALLIMENTO DELLA FINVENETA AGRISVILUPPO S.P.A., in persona del

Curatore Rag. T.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA F. CESI 72, presso l’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BORSETTO GIOVANNI,

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale

condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

REGIONE DEL VENETO (C.F. (OMISSIS)), in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI

5, presso l’avvocato MANZI ANDREA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LONDEI LUISA, FRANCESCO ZANLUCCHI, giusta

procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 712/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato EMANUELE COGLITORE, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale; rigetto

dell’incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

DOMENICO BONACCORSI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;

accoglimento dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Regione Veneto, avendo -ai sensi della L.R. n. 50 del 1994 – estinto le garanzie fideiussorie prestate alle banche dai soci della coop.CO.AL.VE. facendosi surrogare nel credito verso i soci che fossero risultati non ammessi al beneficio (oltre che verso i garanti non soci), proponeva, in forza di tale surroga, domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento, dichiarato dal Tribunale di Padova, della Finveneta Agrisviluppo s.p.a., già socia della anzidetta cooperativa. La domanda veniva rigettata dal Tribunale di Padova, il quale rilevava che la ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza del titolo (fideiussione) del credito fatto valere in via surrogatoria nei confronti della massa. Proponeva appello la Regione Veneto, allegando all’atto di appello il contratto di fideiussione e sostenendo di aver comunque prodotto in primo grado vari documenti dai quali poteva trarsi la prova dell’esistenza della fideiussione, peraltro mai contestata da controparte. La Curatela contestava che la documentazione prodotta fornisse la prova della pretesa fideiussione, negava di aver mai ammesso l’esistenza di tale contratto, rilevava che il documento contrattuale prodotto in appello era privo di data certa anteriore al fallimento, e ribadiva infine nel merito quanto eccepito in primo grado. La Corte d’appello di Venezia rigettava il gravame rilevando:

a) la tardività della produzione in appello del documento fideiussorio;

b) la inidoneità dei documenti prodotti in primo grado, i quali si limitavano a menzionare la fideiussione, senza consentire la verifica del documento contrattuale quanto a oggetto, limiti, data certa.

Avverso tale sentenza, depositata il 3 maggio 2006, la Regione Veneto ha, con atto notificato il 28 marzo 2007, proposto ricorso a questa Corte, basato su due motivi. Resiste la Curatela del Fallimento Finveneta Agrisviluppo s.p.a. con controricorso e ricorso incidentale condizionato, cui a sua volta resiste con controricorso la Regione Veneto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la Regione Veneto denuncia la violazione del principio di non contestazione, sotteso a numerose norme del c.p.c..

Sostiene che i giudici di primo e secondo grado avrebbero dovuto considerare provata la fideiussione in capo a Finveneta, perchè le difese svolte in primo grado dalla curatela fallimentare erano incompatibili con l’inesistenza dei contratti di fideiussione; e che la mancata contestazione della esistenza della garanzia erano stati specificamente dedotti nell’atto di appello.

Con il secondo motivo, denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su tale condotta processuale della Curatela, pur evidenziata nell’atto di appello.

1.1. Deve preliminarmente rilevarsi come, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato il 3 maggio 2006 e quindi nel periodo di vigenza della norma), l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1 a 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame, Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007 ; Id. n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Nel caso in esame, l’illustrazione del primo motivo di ricorso si conclude con un quesito che enuncia una regola di diritto non coerente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che non ha affatto contemplato il principio di non contestazione. Analogamente, la sintesi che conclude il secondo motivo fa riferimento ad una omessa motivazione di una statuizione (relativa alla sussistenza o non della contestazione) che non risulta affatto contenuta nel provvedimento impugnato. L’inammissibilità del ricorso principale ne deriva dunque di necessità.

2. Il ricorso incidentale condizionato, con il quale la Curatela denunzia a sua volta, nella sola ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso avversario, la nullità della sentenza di secondo grado per violazione o falsa applicazione degli artt. 125 e 182 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, si mostra, prima ancora che assorbito, inammissibile per difetto di interesse (cfr. ex multis Cass. n. 26264/2005; n. 3796/2008).

3. Le spese di questo giudizio di legittimità debbono gravare sulla ricorrente principale – che vi ha dato causa – nella misura che si liquida come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale nonchè il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente Regione Veneto al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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