Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19964 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19964 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 28261-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

BEATRICE MARIA MADDALENA, elettivamente domiciliata in
2018
1721

ROMA VIA OVIDIO 20, presso lo STUDIO LICCARDO LANDOLFI
& ASSOCIATI, rappresentata e difesa dall’avvocato
ROBERTO LANDOLFI;
– resistente con atto di costituzione

avverso la sentenza n. 267/2010 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 14/10/2010;
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Data pubblicazione: 27/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/05/2018 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO FEDERICI.

Rilevato che:
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 267/48/10,
depositata il 14.10.2010 dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania;
la controversia traeva origine dalla notifica dell’avviso di accertamento n.
RE8010B00108/2008, relativo all’anno d’imposta 2002, con il quale si contestava a
Beatrice Maria Maddalena un maggior reddito a titolo di plusvalenza realizzata e non
dichiarata dalla cessione di un’area edificabile sita nel Comune di Mondragone.

di Caserta con l’accoglimento del ricorso della contribuente (sentenza n.
579/14/2008). Adita la Commissione Tributaria Regionale dalla Agenzia, il giudice
regionale, con la sentenza ora impugnata, aveva rigettato l’appello.
l’Agenzia censura la sentenza con due motivi:
con il primo per violazione dell’art. 81, co. 1, lett. b) del d.P.R. n. 917 del 1986, in
relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per aver erroneamente ritenuto che la
cessione del terreno edificabile fosse esentata dall’imposizione quando acquisito dal
cedente a titolo successorio;
con il secondo per violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, e 112 c.p.c.,
in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 e 4 c.p.c., per aver erroneamente escluso che la
determinazione della plusvalenza ai fini Irpef potesse assumere i valori accertati in
sede di accertamento dell’imposta di registro.
Si è costituita la contribuente ai soli fini della partecipazione al giudizio.

Considerato che:
Il primo motivo del ricorso è fondato.
La sentenza nell’accogliere le ragioni della contribuente ha affermato che nel caso
di specie doveva trovare applicazione il testo previgente dell’art. 81, lett. b) del TUIR,
ossia quello anteriore alla modifica apportata dall’art. 11, co. 1, lett. f) della I. n. 413
del 1991, che prevedeva l’esclusione di plusvalenze quando il bene immobile ceduto
fosse stato acquisito dal cedente per successione o donazione (l’art. 11 ha poi
aggiunto al co. 1, lett. b dell’art. 81 il testo «nonché, in ogni caso, le plusvalenze
realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione»; la
stessa previsione è attualm° ente riportata nell’art. 67, co. 1, lett. b). La sentenza è
giunta a tale decisione sull’assunto che il terreno era pervenuto per successione alla
contribuente e sin da epoca anteriore aveva destinazione edificatoria.
RGN 28261/2011
Con liere rel. Federici

Era seguito il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale

2

Sennonché questa Corte ha reiteratamente affermato che sono sempre tassabili,
ai sensi dell’art. 81, co 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 le plusvalenze realizzate
a seguito di cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli
strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, a prescindere dalle modalità
di acquisizione dei terreni, dal tempo intercorso tra acquisto e rivendita, nonché
dall’eventuale svolgimento di alcun tipo di attività sui terreni da parte del cedente
(Cass., ord. n. 24691 del 2014; cfr. anche ord. n. 8697 del 2011; sent. n. 23993 del

Il principio, che questo collegio condivide dandone continuità, trova ragione nella
considerazione che la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili
non si fonda, nella disciplina del TUIR, sulla natura speculativa ma sulla capacità
contributiva, che viene colpita in quanto tale, come d’altronde già posto in evidenza
dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 328 del 2002. Ciò che è determinante è che
al momento della cessione a titolo oneroso il terreno abbia una suscettibilità
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti.
Ha errato dunque il giudice regionale nel ritenere la fattispecie esonerata dalla
tassazione delle plusvalenze perché proveniente al dante causa per successione. Né
ha rilevanza l’aver sottolineato che il terreno avesse destinazione edificatoria già
prima della acquisizione per successione, perché questa circostanza potrà rilevare ai
fini della determinazione della plusvalenza ma non della rilevanza impositiva della
operazione.
Con il secondo motivo l’Amministrazione sostiene invece che il giudice regionale
abbia erroneamente escluso che la determinazione della plusvalenza ai fini Irpef
potesse assumere i valori accertati in sede di accertamento dell’imposta di registro.
Il motivo è infondato. A seguito della introduzione dell’art. 5, co. 3, del d.lgs. n.
147 del 2015 questa Corte, prendendo atto della norma, ha affermato che ai fini
dell’accertamento delle imposte sui redditi l’art. 5 cit., norma di interpretazione
autentica, con efficacia retroattiva dunque, esclude che l’Amministrazione possa
ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di
cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o
definito ai fini dell’imposta di registro (da ultimo, ord. 9513 del 2018; inoltre ord. n.
19227 del 2017; sent. n. 12265 del 2017; sent. n. 6135 del 2016; ord. n. 11543 del
2016).
La motivazione della sentenza del giudice regionale, affermando che «il valore
definito ai fini dell’imposta di registro non può essere ribaltato automaticamente e
RGN 28261/2011
conserereI. Federici

“)\

2010).

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costituire l’unico elemento a sostegno dell’accertamento ai fini delle imposte
dirette», è coerente con quanto ormai afferma la giurisprudenza alla luce della

norma di interpretazione. Essa peraltro, a differenza di quanto sostiene la ricorrente
quando lamenta l’ultrapetizione della decisione, è coerente con le critiche mosse dalla
contribuente verso l’atto impositivo in ordine alle modalità di determinazione della
plusvalenza, fondata esclusivamente sul valore della cessione ai fini dell’imposta di
registro; pertanto è del tutto infondata anche la lamentata violazione dell’art. 112

Considerato che
In conclusione il primo motivo trova accoglimento e va rigettato invece il secondo;
per l’effetto la sentenza va cassata in ragione del motivo accolto e il processo va
rinviato alla Commissione Tributaria Regionale campana, che in diversa composizione
dovrà decidere la controversia relativamente alla determinazione della plusvalenza
emergente dalla cessione del terreno, oltre che sulle spese anche del presente
giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo; cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che in
diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il giorno 17 maggio 2018.

c.p.c.

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