Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19964 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 24/07/2019), n.19964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12120-2018 proposto da:

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 18 presso lo STUDIO LEGALE LESSONA, rappresentato e difeso

dall’avvocato DANIELE FALAGIANI;

– ricorrente –

contro

T.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANNALISA PARENTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2468/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2468/06/2017, depositata il 21.11.2017 la CTR della Toscana accoglieva l’appello proposto da T.A.M. nei confronti del Comune di Castiglione della Pescaia avverso la sentenza della CTP di Grosseto che aveva invece rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di accertamento relativo all’ICI per l’anno 2010 con riferimento ad immobile di proprietà esclusiva della contribuente, per la quale ella aveva sostenuto di aver diritto a beneficiare dell’esenzione derivante dal D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, quale convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, avendo ivi trasferito la propria residenza dal 1997.

Avverso la sentenza della CTR il Comune di Castiglione della Pescaia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui la contribuente resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo l’ente locale ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8,comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto all’esenzione ICI con riferimento all’immobile oggetto di accertamento, quale abitazione principale, atteso che l’esenzione presupponeva che l’immobile fosse destinato ad abitazione propria della contribuente e dei suoi familiari, risultando invece il coniuge Dott. D. essere già fruitore dell’agevolazione riguardo ad immobile sito nel Comune di Firenze.

Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha chiarito che in tema di ICI, ai fini della spettanza della detrazione e dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel soggetto passivo ed invece difetti nei familiari (cfr. Cass. sez. 5, 2010, n. 14389; Cass. sez. 6-5, ord. 21 giugno 2017, n. 15444).

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello che “In tema d’imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, (come modificato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. b), con decorrenza dall’1 gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la detrazione sulla base dell’accertamento che l’immobile “de quo” costituisse dimora abituale del solo ricorrente e non della di lui moglie).” (Cass. ord. n. 15444/17, Cass. ordd. nn. 12299/17, 13062/17, 12050/10; Cass. 303/2018).

Tale principio di diritto – essendo comune il requisito all’esenzione posta, con riferimento all’annualità in oggetto, dal succitato del D.L. n. 93 del 2008, art. 1, quale applicabile ratione temporis – rapportato alla fattispecie in esame, in presenza degli elementi di fatto che possono ritenersi pacifici (fissazione della residenza della famiglia, ex art. 144 c.c., presso cui i coniugi sono tenuti alla coabitazione, nell’immobile di Firenze, tanto che del relativo beneficio fiscale il coniuge ha usufruito), avrebbe dovuto indirizzare il giudice di merito nel ritenere insussistente la destinazione dell’immobile di Castiglione della Pescaia ad abitazione principale del soggetto passivo e dei suoi familiari, restando superata al riguardo la presunzione relativa derivante dalle risultanze anagrafiche (fissazione della residenza della contribuente nel comune di Castiglione della Pescaia dal 1997), non avendo neppure la contribuente allegato che sia subentrato tra i coniugi uno stato d’intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale presso l’immobile di Firenze, già destinato ad abitazione della famiglia in quanto la coppia non è legalmente separata.

La pronuncia impugnata dunque, non facendo corretta applicazione del principio enunciato in materia da questa Corte e sopra riportato, è incorsa nella denunciata falsa applicazione della succitata norma di diritto e va per l’effetto cassata.

Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, u.p., con pronuncia di rigetto dell’originario ricorso della contribuente.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio, possono essere interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito, mentre quelle del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della controricorrente, secondo soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente. Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna la controricorrente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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