Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19964 del 23/09/2020

Cassazione civile sez. II, 23/09/2020, (ud. 06/02/2020, dep. 23/09/2020), n.19964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21260-2019 proposto da:

F.I., ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed

elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello 14, presso lo

studio dell’avvocato Valeria Pacifico, rappresentato e difeso

dall’avvocato Rosa Condello;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura generale dello Stato con sede in Roma, Via dei

Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 104/2019 della Corte d’appello di Catanzaro,

depositata il 22/01/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/02/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso proposto da F.I., cittadino del (OMISSIS), avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che, respingendo il suo gravame, ha confermato il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a, b) e c) nonchè del diritto al riconoscimento della protezione umanitaria;

– a sostegno delle domande il richiedente aveva allegato di provenire dal (OMISSIS) e di aver lavorato come meccanico;

– il F. aveva aggiunto di essere omosessuale e di essere fuggito dal (OMISSIS) per evitare di essere ucciso dai familiari del suo partner, un collega di lavoro, dopo che i due erano stati sorpresi mentre consumavano un rapporto sessuale in officina; era stata chiamata la polizia e quando l’avevano saputo i familiari del suo partner si erano messi a cercarlo e ciò lo aveva indotto a scappare;

– la corte d’appello respingeva l’impugnazione del richiedente, così confermando il diniego espresso dal tribunale e prima ancora della Commissione territoriale ed escludeva il riconoscimento dello status di rifugiato nonchè la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) ritenendo non credibile il racconto del F.;

– la corte territoriale negava poi, alla luce della descrizione della situazione generale del (OMISSIS) come descritta nei report di Amnesty International, la ravvisabilità della fattispecie della violenza indiscriminata D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c);

– la corte calabrese negava, infine, la sussistenza di una specifica situazione di vulnerabilità che potesse giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso l’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che:

-con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,7 e 8 per non avere la corte territoriale applicato il principio dell’onere probatorio attenuato e non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dalle norme violate;

– con il secondo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e artt. 3, 14 e 17 per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria e, in particolare, la sussistenza del rischio di subire un grave danno ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 per non avere la corte territoriale considerato ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la condizione degli omosessuali in (OMISSIS);

– i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili perchè non si confrontano con la ratio decidendi posta dalla corte territoriale a fondamento del rigetto delle domande del F.;

– la corte ha infatti proceduto a valutare il racconto del richiedente secondo il procedimento disciplinato nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 ed ha escluso di poterlo considerare veritiero sulla base dei criteri normativi ivi indicati;

– la corte ha, in particolare, specificato che il racconto è risultato non circostanziato, contraddittorio e non coerente riguardo alla professione esercitata ed ingiustificatamente lacunoso sul nome del partner, oltre che non plausibile sulla dinamica della vicenda che li aveva fatti scoprire;

– ebbene, le censure mosse dal ricorrente alla valutazione di non credibilità non si confrontano con tali considerazioni, ribadendo la critica alla conclusione del ragionamento più che alle argomentazioni che lo sostengono e, pertanto, non inficiano la decisione di rigetto del riconoscimento dello status di rifugiato così come quella di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) non ponendo in dubbio la persecuzione subita in (OMISSIS) dagli omosessuali quanto l’effettiva esposizione del richiedente a quel tipo di persecuzione o rischio di grave danno ai sensi del citato art. 14;

– la censura del rigetto della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) è parimenti inammissibile perchè non si confronta con la puntuale descrizione delle condizioni del (OMISSIS) (cfr. pagg da 2 a 5 della sentenza) che fanno escludere la sussistenza di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale nell’accezione offerta dalla giurisprudenza eur (cfr. sentenza 17/2/2009 caso Elgafaji); o unitaria Corte di giustizia ovvero di una situazione di;

– da ultimo, anche la censura al diniego della protezione umanitaria appare inammissibile dal momento che il rigetto deriva dalla ritenuta insussistenza di specifiche condizioni di vulnerabilità che, in comparazione con la condizione nel paese di accoglienza, facciano ravvisare il rischio, per il richiedente, di essere esposto, in caso di rimpatrio forzoso nel paese di provenienza, di compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (in conformità a Cass. 4455/2018);

– il motivo di censura non attinge l’enunciata ratio decidendi ma ribadisce, nonostante la corte territoriale avesse già evidenziato la necessità di distinguere i presupposti delle diverse forme di protezione, che la allegata sfavorevole condizione degli omosessuali in (OMISSIS) imporrebbe il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– l’inammissibilità di tutti i motivi giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente che liquida in Euro 2100,00 per compensi oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 6 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA