Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19964 del 05/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/10/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 05/10/2016), n.19964

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9889-2015 proposto da:

P.F., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

T.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAVERNERIO

14, presso lo studio dell’avvocato CECILIA MARIA VITTORIA MASALA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO CUGIOLU, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2013 del TRIBUNALE DI SASSARI, SEDE

DISTACCATA di ALGHERO, depositata il 14/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato ANTONIO GAVINO MAMELI, difensore dei ricorrenti, che

si riporta ai motivi.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– T.B. convenne in giudizio C.M.F., + ALTRI OMESSI

– nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Sassari (Sezione distaccata di Alghero) condannò i convenuti ad arretrare fino alla distanza legale la costruzione da essi eretta; rigettò la domanda di risarcimento dei danni;

– sul gravame proposto dai convenuti, la Corte di Appello di Sassari, con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., dichiarò inammissibile l’appello;

– per la cassazione della sentenza di primo grado ricorrono C.M.F., + ALTRI OMESSI

– resiste con controricorso T.B.;

Atteso che:

– l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 873 – 874 – 875 e 877 c.c., in relazione alla accertata sussistenza della violazione delle distanze legali) appare inammissibile, in quanto sottopone alla Corte – nella sostanza – censure di merito relativi all’accertamento in fatto contenuto nella consulenza tecnica d’ufficio e condiviso dai giudici di merito, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione, sicchè deve escludersi tanto la “mancanza assoluta della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico”, quanto la “motivazione apparente”, figure – queste – che circoscrivono l’ambito del motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 e 629831);

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerate, per essere ivi dichiarato inammissibile”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del Relatore, in quanto non è applicabile, al caso di specie, l’invocato principio della prevenzione, avendo i giudici di merito accertato che si è in presenza di “nuova costruzione”, e non di ricostruzione di edificio preesistente (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 74 del 03/01/2011, Rv. 615695);

– l’ulteriore motivo di ricorso (che la parte ha omesso di numerare) col quale si lamenta la mancata compensazione delle spese processuali in ragione della soccombenza parziale, è privo di fondamento, in quanto -secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi – in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013, Rv. 627183);

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2016

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