Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19963 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19963 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: FEDERICI FRANCESCO

ORDINANZA

sul ricorso 25772-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

CUCCI MODA UNIPERSONALE SRL, elettivamente domiciliato
2018
1720

in ROMA VIA CATANZARO 29, presso lo studio
dell’avvocato RAFFAELE FORESTIERO, che lo rappresenta
e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 210/2010 della COMM.TRIB.REG.
di CATANZARO, depositata il 27/09/2010;

Data pubblicazione: 27/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/05/2018 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO FEDERICI.

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Rilevato che:
l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 210/10/10,
depositata il 27.09.2010 dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria;
ha riferito che nei confronti della Cucci Moda Società Unipersonale a r.l. erano
notificati atti di recupero del credito d’imposta riconosciuto ex art. 8 della I. n. 388 del
2000 per gli anni dal 2002 al 2005, successivamente ritenuti non spettanti, nonché la
cartella di pagamento.

agevolazioni ottenute per Mancanza dei presupposti, in particolare perché 1) l’oggetto
dell’investimento era in parte non agevolabile (relativo all’acquisto di un terreno
adibito a verde pubblico); 2) il contratto di compravendita era stato redatto il
16.09.2002, a normativa già vigente, imponendo dunque l’obbligo di produzione del
modello di comunicazione CTS entro il 28.02.2003, adempimento invece omesso dal
contribuente; 3) il contratto preliminare datato 4.07.2002 e la fattura n. 1 del
4.07.2002 erano privi di data certa, non essendo pertanto idonei a provare che
l’investimento fosse avvenuto prima dell’8.07.2002; 4) il bene oggetto del credito di
imposta aveva già fruito di altra agevolazione concessa dalla Regione Calabria; 5) il
bene non risultava essere nuovo, non emergendo dal contratto di compravendita che
il fabbricato fosse di nuova costruzione e mai utilizzato.
La società, che contestava gli addebiti, impugnava gli atti. La Commissione
Tributaria Provinciale di Cosenza, riuniti i ricorsi, gli accoglieva con sentenza
depositata il 24.09.2007. ,L’adita Commissione Tributaria Regionale della Calabria
rigettava l’appello della Agenzia con la sentenza ora impugnata.
La ricorrente censura con due motivi la pronuncia:
con il primo per insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia
in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., in quanto le argomentazioni del giudice
d’appello non consentono di ripercorrere l’iter logico da questi seguito;
con il secondo per violazione e falsa applicazione dell’art. 62, co. 1, lett. b) della I.
n. 289 del 2002 in relazione all’art. 360 co. 1, n. 3 c.p.c.
Si è costituita la società, che ha contestato la fondatezza degli avversi motivi
chiedendo il rigetto del ricorso.

Considerato che
Il primo motivo è fondato e trova pertanto accoglimento.
RGN 25772/2011
liere rel. Federici
Co

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Gli atti seguivano ad una verifica dalla quale emergeva l’indebito utilizzo delle

2

In materia di vizio di motivazione la Corte ha affermato che la sua deduzione non
attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda
processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo
della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni
svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare
le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo,

sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova
acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso
vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà
della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento
del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame
di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero
quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate,
tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base
della decisione (Cfr. Cass., Sez. 5, ord. n. 19547/2017; sent. n. 17477/2007).
Ebbene, nel caso che ci occupa la sentenza, dopo aver schematicamente riportato
le contestazioni mosse dalla Amministrazione e dopo aver affermato che la CTP aveva
accolto i ricorsi riuniti della contribuente, così prosegue <>.
Ebbene, a parte la confusione tra il mod. CVS (relativo agli investimenti eseguiti in
epoca anteriore all’entrata in vigore della legge -8.07.2000-), e quello CVT (relativo
agli investimenti successivi, come pretendeva l’Amministrazione), da cui emerge
quanto meno come il giudice regionale non abbia colto, a prescindere dalle valutazioni
di merito, quale fosse l’oggetto del contendere, su tutte le altre questioni, pur
sinteticamente elencate, la sentenza d’appello non spende una sola parola, limitandosi
ad un mero acritico rinvio alle motivazioni del giudice di primo grado, neppure
riprodotte, e senza far mostra di aver quanto meno tenuto conto dei motivi di critica
che a quella sentenza l’Amministrazione aveva mosso. Nel ricorso infatti la difesa della

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RGN 25772/2011
Cons: iere el. Feclerici

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quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse

3
Agenzia ha evidenziato le censure mosse in sede d’appello alla sentenza della
Commissione provinciale. Occorreva quanto meno che l’adesione alle motivazioni della
predetta sentenza fosse manifestata dalla CTR quanto meno nella consapevolezza
delle suddette critiche, laddove la scarna motivazione non lascia evincere alcunché.
Manca dunque ogni possibilità di controllo del procedimento logico-giuridico
seguito dalla Commissione regionale, imputabile alla insufficienza della motivazione.

Considerato che
in conclusione il ricorso va accolto; per l’effetto la sentenza va cassata e rinviata
alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, perché decida in diversa
composizione anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la
sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, che deciderà in
diversa composizione anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il giorno 17 maggio 2018.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo.

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