Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19963 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 24/07/2019), n.19963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9103-2018 proposto da:

VAN CRIS SNC DI G.C. E G.G., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE SOMALIA 28, presso lo studio

dell’avvocato MARIA PIA DE BENEDICTIS, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIORGIO DE SANTIS;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FIUGGI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE PROVINCE 114/B23, presso lo studio

dell’avvocato PAOLA D’AMICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

ELVIRA DI MEZZO;

– controricorrente –

contro

TRE ESSE ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANISPERNA 95,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO GUIDOTTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato RENATO CICERCHIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5297/11/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 19/09/2017; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa ROSARIA MARIA CASTORINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

Con sentenza n. 5297/1/2017 depositata il 19.7.2017 la CTR del Lazio rigettava l’appello principale proposto da Van Cris s.n.c. e accoglieva gli appelli incidentali proposti dal Comune di Fiuggi e da Tre Esse Italia srl limitatamente alla sola sanzione denuncia che provvedeva a rideterminare, sul presupposto che i terreni per i quali era pretesa l’Ici fossero edificabili nonostante il vincolo idrogeologico del c.d. piano Celtico.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il Comune di Fiuggi e Tre Esse Italia srl resistevano con controricorso.

Con memoria del 11.4.2019 la contibuente ha formulato istanza di differimento dell’udienza camerale in quanto pendente una definizione agevolata dei tributi oggetto di causa.

Il ricorrente, tuttavia ha documentato di avere chiesto la definizione agevolata cd “rottamazione bis” producendo il prospetto ricevuto dal concessionario Tre Esse Italia s.r.l. dal quale si evince che l’ultima rata scadeva il 28.2.2019.

Nessun pagamento è stato documentato.

1. Il Decreto L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, ha introdotto la Definizione agevolata 2018, la cosiddetta “rottamazione-ter”. Con la definizione agevolata 2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”) è possibile “rottamare” i debiti relativi a somme affidate dagli Enti creditori ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

La legge prevede la necessità della richiesta di “rottamazione” per i debiti per i quali si era già aderito alle precedenti edizioni delle “rottamazioni” (D.L. n. 193 del 2016 e D.L. n. 148 del 2017), e non si era provveduto al pagamento delle rate, mentre rientrano automaticamente nei benefici della “rottamazione-ter”, senza necessità di presentare una nuova domanda, i debiti per i quali si era già aderito alla Definizione agevolata introdotta dal D.L. n. 148 del 2017, (cosiddetta “rottamazione-bis”) a condizione che i pagamenti delle rate in scadenza (luglio, settembre e ottobre 2018) siano stati regolarizzati entro il 7 dicembre 2018.

Nella specie il ricorrente non ha documentato nè di aver formulato la richiesta della cd “rottamazione ter”, nè di aver provveduto al pagamento delle rate scadute a luglio, settembre ed ottobre, cosicchè non può ritenersi che possa avvalersi della terza definizione agevolata.

2. Con il primo motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, per non avere la CTR considerato l’esistenza del piano idrogeologico denominato “piano celtico” il quale, pur non modificando il PRG, aveva escluso la edificabilità dei terreni.

La censura non è fondata.

Essa, all’evidenza, costituisce frutto della confusione tra “jus edificandi” e “jus valutandi” e rivela, quindi, la sua erroneità per aver fatto discendere indissolubilmente il secondo dal primo.

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. La natura edificabile non viene meno, trattandosi di evenienze incidenti sulla sola determinazione del valore venale dell’area, nè per le ridotte dimensioni e/o la particolare conformazione del lotto, che non incidono su tale qualità (salvo che siano espressamente considerate da detti strumenti attributive della stessa), essendo sempre possibile l’accorpamento con fondi vicini della medesima zona, ovvero l’asservimento urbanistico a fondo contiguo avente identica destinazione, nè a seguito di decadenza del vincolo preordinato alla realizzazione dell’opera pubblica, che, ferma restando l’utilizzabilità economica del fondo, in primo luogo a fini agricoli, configura pur sempre, anche se a titolo provvisorio, un limitato indice di edificabilità (Cass. 25676/2008; 11433/2010; n. 24478/2010; 16485/2016; n. 31051/2017; Cass. 12792/2018; Cass. 2107//2017).

L’esistenza di vincoli che condizioni, come nel caso del vicolo idrogeologico, “di fatto” l’edificabilità non esclude il presupposto dell’imposta, ma produce effetti solo sulla base imponibile dell’imposta. In sintesi, un’area fabbricabile in base al piano regolatore comunale è soggetta all’I.C.I., a prescindere dall’esistenza di vincoli fattuali edificatori, incidendo quest’ultimi solamente sul valore venale dell’area e, quindi, sulla base imponibile dell’imposta.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 14, nella parte in cui la sentenza impugnata ritiene di poter sanzionare l’omessa denuncia a fini ici anche per gli anni successivi al primo.

La censura non è fondata.

Secondo l’univoco orientamento giurisprudenziale di questa Corte l’obbligo posto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10,comma 4, di denunciare il possesso ovvero di dichiarare le variazioni degli immobili già dichiarati qualora incidenti sulla determinazione della imposta, non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all’inizio del possesso, ma permane finchè la dichiarazione (o denuncia) non sia presentata e determina, per ciascun anno di imposta, una autonoma violazione punibile ai sensi del citato D.Lgs., art. 14, comma 1, atteso che è errato ritenere che la violazione dell’obbligo di denuncia abbia natura istantanea, ovvero si esaurisca con la mera violazione del primo termine dettato a tal fine dal legislatore, in forza della considerazione che la disposizione in esame produce effetto (in mancanza di variazioni) anche per gli anni successivi, in quanto è ovvio che tale effetto (c.d. ultrattività della dichiarazione) possa solamente verificarsi in presenza di una dichiarazione, e non in assenza della stessa, per cui, ove detta dichiarazione (o denuncia) sia stata omessa in relazione ad una annualità di imposta, detto obbligo non viene meno in relazione alla annualità successiva, sicchè la sanzione può essere evitata solo con la presentazione di una denuncia valida anche ai fini della annualità considerata (Cass. n. 14399/2017, n. 19877/2016, n. 8849/2010, n. 932/2009; Cass. 13129/2018).

Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1- quater.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di entrambe le parti resistente liquidandole in Euro 2300,00 ciascuno, oltre Euro 200,00 per esborsi e rimborso forfettario nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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