Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19963 del 13/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 13/07/2021), n.19963

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9691/2020 proposto da:

E.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato Giovanbattista Scordamaglia;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 284/2020 del Tribunale di Catanzaro,

depositato il 23/1/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA

GIULIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Catanzaro, con decreto n. cronol. 284/2020, depositato in data 23/01/2020, ha respinto la richiesta di E.J., cittadino nigeriano, di riconoscimento, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria od umanitaria.

In particolare, i giudici di merito, disposta nuova audizione del richiedente, nonché rilevato che, trattandosi di reiterata domanda di protezione internazionale, in punto di credibilità occorreva tener conto del primo giudizio, definito con pronuncia passata in giudicato, dando rilievo ai soli elementi di novità allegati (nella specie, un articolo di giornale in cui sarebbe menzionato il personale stato di persecuzione in Nigeria, nonché documentazione medica sulla patologia di cui sarebbe affetto e sulla sua integrazione sociale), hanno sostenuto che: il racconto del richiedente (secondo quanto già riferito, con la prima richiesta di asilo: essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine per minacce ricevute dagli aderenti di una setta avversaria, avendo egli fatto parte del gruppo Black Axe, dopo che egli li aveva denunciati, avendo appreso che gli agenti erano affiliati a tale setta) non era credibile, per diverse contraddizioni e lacune, e non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. a) e b), non essendo neppure stata allegata l’inutile richiesta di protezione da parte delle Autorità locali; quanto alla protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la Nigeria e l’Edo State di provenienza del richiedente non era interessata (secondo le fonti consultate EASO 2017) da violenza generalizzata; in difetto di situazioni di personale vulnerabilità, di ragioni di salute (non essendo stata allegata documentazione sanitaria recente, circa la necessità di portare avanti eventuali cure per la patologia riferita, epatite B ed osteolisi a dito della mano) e di integrazione in Italia, non ricorrevano i presupposti neppure per la concessione della protezione umanitaria.

Avverso la suddetta pronuncia, E.J. propone ricorso per cassazione, notificato il 5/3/2020, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1, lett. b), e degli artt. 33 e 40 Dir. 2013/32/CE, nonché l’omessa valutazione degli elementi addotti dal richiedente, atteso che, a fronte di domanda reiterata di protezione, sono dettati dalla Direttiva comunitaria solo criteri di ammissibilità della domanda ma, una volta dichiarata ammissibile, la domanda doveva essere considerata nuova e meritevole di trattazione oggettiva, sulla base degli elementi nuovi dedotti, l’essere attualmente ricercato dalle Autorità nigeriane e l’integrazione sociale e lavorativa in Italia, laddove invece il Tribunale ha ritenuta preclusa ogni nuova valutazione sulla credibilità, stante il giudicato formatosi con la pregressa statuizione di rigetto; b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3-8, sempre con riferimento ai profili di credibilità, nonché errata ed illogica valutazione in merito alle dichiarazioni dei richiedente, avendo la Corte di merito scisso la valutazione di credibilità attuale da quella precedentemente espressa, dal Collegio ritenuta passata in giudicato, così non esaminando un’unica vicenda, e compiuto una adeguata attività istruttoria officiosa; c) con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2-3 e art. 14, comma 1, lett. b), con riferimento al diniego della protezione sussidiaria, malgrado le gravi minacce alla sua incolumità allegate, i continui attacchi da parte del gruppo degli Aye ed il fatto di essere ricercato dalle Autorità locali, con rischio di essere sottoposto a torture e trattamenti inumani; d) con il quarto motivo, la violazione, D.Lgs. n. 286 del 1998 ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 5, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e l’omessa valutazione sia delle violazioni dei diritti umani nel Paese d’origine sia del quadro clinico del ricorrente (affetto da epatite B, con problemi al fegato), in relazione al diniego della protezione umanitaria.

2. Le prime due censure sono inammissibili.

Questa Corte, riguardo all’ipotesi di reiterata domanda di protezione internazionale, ha affermato (Cass. 5089/2013) che “in tema di protezione internazionale, i “nuovi elementi”, alla cui allegazione il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 29, lett. b), subordina l’ammissibilità della reiterazione della domanda di riconoscimento della tutela, possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione o comunque costitutivi del diritto alla protezione stessa, successivi al rigetto della prima domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei fatti costitutivi del diritto, purché il richiedente non abbia potuto, senza sua colpa, produrle in precedenza innanzi alla commissione in sede amministrativa, né davanti al giudice introducendo il procedimento giurisdizionale di cui al D.Lgs. citato, art. 35″ (conf. Cass. – 18440/2019).

Ora, il Tribunale, correttamente, adeguandosi a tale indirizzo interpretativo, ha ritenuto che era preclusa solo “la rinnovazione tout court del giudizio di credibilità già formulato”, ma che doveva tenersi conto dei nuovi elementi, anche probatori, offerti dal richiedente; il Tribunale ha esaminato l’articolo di giornale prodotto, a supporto del racconto del richiedente, ritenendo lo stesso generico e di difficile lettura, apparendo sfocate le immagini ivi contenute, ma ha anche proceduto ad una nuova valutazione delle dichiarazioni rese, in sede di audizione giudiziaria, ritenendole laconiche e sommarie, oltre che in alcuni tratti contraddittorie. Deve osservarsi, quanto alla credibilità, come, anche di recente (Cass. 11925/2020), si sia ribadito che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Nella specie, tutti gli aspetti significativi della vicenda narrata dal richiedente sono stati esaminati e si è proceduto quindi ad un approfondimento istruttorio, affermandosi, con ampia motivazione, il giudizio di inattendibilità.

La ritenuta non credibilità delle dichiarazioni del richiedente, ha comportato il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. a e b).

3. Il terzo motivo è inammissibile.

Quanto alla verifica officiosa sulla situazione della Nigeria in punto di sicurezza, se è vero che nella materia in oggetto il giudice abbia il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534), deve tuttavia rilevarsi che il Tribunale ha attivato il potere di indagine nel senso indicato, consultando fonti internazionali.

Inoltre, come già rilevato da questa Corte (Cass.19197/2015; conf. Cass. 7385/2017; Cass. 30679/2017), “il ricorso al tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore”, cosicché “i fatti costitutivi del diritto alla protezione internazionale devono necessariamente essere indicati dal richiedente, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli in giudizio d’ufficio, secondo la regola generale” (in termini anche Cass. 27503/2018 e Cass.29358/2018).

Ora, la doglianza è inammissibile perché mira a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

4. Il quarto motivo è inammissibile.

E’ stato chiarito che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

In ordine alla documentazione sanitaria, il Tribunale, pronunciatosi nel gennaio 2020, ha rilevato che non era stata prodotta documentazione “aggiornata”, risalendo la documentazione al 2018, attestante la necessità di attuali cure sanitarie.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2021

 

 

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