Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19962 del 29/09/2011

Cassazione civile sez. I, 29/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 29/09/2011), n.19962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

NEOS BANCA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MELORIA 52, presso

l’avvocato COSTANZO MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LABANCA ANGELA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO PLAST.HI. TEC S.R.L., B.C.A.;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FERRARA, depositato il

30/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ANGELA LABANCA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Neos Banca s.p.a. chiedeva di essere ammessa in via privilegiata al passivo del fallimento della Plast Hi. Tec. srl, dichiarato dal Tribunale di Ferrara, in surroga – quale cessionaria del credito – di un dipendente della società fallita, B.C.A., con il quale aveva in precedenza concluso un contratto di prestito con delegazione di pagamento e cessione del TFR. Rigettata dal giudice delegato l’istanza, la Neos Banca proponeva opposizione avverso tale provvedimento, esperendo anche domanda di revocazione, nei limiti del suo credito per finanziamento, per gli eventuali crediti che dovessero essere riconosciuti in favore del B.. Il Tribunale di Ferrara, con decreto depositato il 30 maggio 2008 e comunicato il 6 giugno successivo, ha rigettato sia l’opposizione sia l’istanza di revocazione. Avverso tale decreto Neos Banca spa, con atto notificato il 4 luglio 2008, ha proposto ricorso a questa Corte ai sensi della L. Fall., art. 99, u.c., deducendo cinque motivi per violazione di legge. Gli intimati non hanno svolto difese.

3. Il collegio ha disposto redigersi motivazione semplificata.

4. Esaminando i motivi della impugnazione proposta – con i quali si denunziano, rispettivamente, la violazione della L. Fall., art. 97 e 98, e dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 121 e 156 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. – deve preliminarmente rilevarsi come, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato il 30 maggio 2008 e quindi nel periodo di vigenza della norma), l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1 a 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Nel caso in esame, l’illustrazione dei motivi di ricorso non contiene gli elementi suindicati, sì che l’inammissibilità del ricorso ne deriva di necessità.

Non vi è luogo a regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione non avendo gli intimati svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2011

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