Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19962 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 24/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 24/07/2019), n.19962

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4776-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A., S.M., S.R.,

S.A., nella qualità di eredi di S.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANNALISA SALLUSTIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6669/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 12/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 6669/8/2017, depositata il 12.7.2017 la CTR della Campania accoglieva parzialmente l’appello, limitatamente agli anni 2009, 2010 e 2011, proposto da S.S. e continuato, a seguito del decesso di quest’ultimo, dagli eredi nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado della CTP di Napoli che aveva rigettato il ricorso del contribuente sul silenzio rifiuto della istanza di rimborso Irap per gli anni dal 2007 al 2011.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

Parte intimata resiste con controricorso.

Con il motivo di ricorso l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in quanto la CTR non aveva tenuto in conto dell’elemento emergente dalle dichiarazioni consistente nella partecipazione del contribuente ad uno studio professionale.

La censura è fondata.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “In tema d’IRAP, l’esercizio della professione in forma associata costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell’autonoma organizzazione, da considerarsi implicita, salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, avente ad oggetto non l’assenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata, bensì l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa.” (Cass. ord. n. 18920/16, Cass. sez. un. 7371/16, ord. n. 24088/16, 21164/16). Nella specie è incontestato che negli anni oggetto della pretesa il contribuente abbia percepito redditi di partecipazione nello studio legale S. di cui era socio nella misura del 30%, negli anni tra il 2008 e il 2011.

Spettava al contribuente dimostrare lo svolgimento di attività del tutto estranea a quella dello studio associato, funzionalmente scollegata da essa, non interferente in alcun modo con la medesima e neppure dalla stessa direttamente o indirettamente agevolata e se lo stesso beneficiasse dell’apparato organizzativo dell’associazione.

La CTR non ha esaminato tali circostanze; a tanto provvederà il giudice di rinvio.

Va, conseguentemente accolto il ricorso e la sentenza cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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